Parametri corrispettivi gare di progettazione: l’ANAC continua a ritenerli obbligatori, e il Codice Appalti?

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È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre scorso (n. 280) la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) recante una rettifica delle Linee Guida n. 1/2016 relative all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e, in particolare, ai compensi.

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Nella delibera, il presidente Raffaele Cantone segnala la presenza di un refuso nel testo e propone quindi la sostituzione del punto 2.1 nella parte III (Indicazioni operative), par. 2, (omissis), con il seguente:

“2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012.

L’ANAC continua quindi a ritenere obbligatori i parametri per determinare i compensi nelle gare di progettazione.

Il DM 17 giugno 2016 è il nuovo Decreto Parametri bis, che ha sostituito il DM 143/2013 e che è stato approvato dopo la messa a punto delle linee guida ANAC. Con questa modifica, quindi, i due testi trovano un punto di congiunzione.

Ma l’annosa questione dei parametri per i corrispettivi non appare risolta. Le linee guida infatti vanno nella direzione opposta rispetto al nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), per cui le Stazioni Appaltanti non sono comunque vincolate a rifarsi ai parametri: se non li ritengono adeguati possono usare propri criteri.

A conferma di ciò, come abbiamo visto, si era pronunciato anche il Consiglio di Stato, ma ovviamente la volontà dei professionisti e degli addetti ai lavori andrebbe in un’altra direzione. Ci saranno ulteriori sviluppi?

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Redazione Tecnica

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