Partita IVA, è sempre obbligatoria se sei iscritto all’Albo

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L’esercizio di un’attività professionale per cui serve l’iscrizione all’Albo comporta sempre gli stessi obblighi previdenziali e fiscali, sia che si tratti di una prestazione occasionale sia che sia continuativa.

È questo il contenuto della lettera prot. 4594 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicata nell’ormai lontano febbraio 2015 ma che riprendiamo perchè l’argomento è scottante.

La lettera ha risposto alla nota n. 13/Pres/2015 del 22 gennaio 2015 di Inarcassa che chiedeva spiegazioni sul dossier n. 448/2014 del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri integrato dalla circolare n. 488/2015.

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Cosa contiene il dossier 448/2014 del CNI

Il dossier n. 448/2014 del CNI in effeti forzava le conclusioni sulle “collaborazioni occasionali” e sull’articolo 61 del D.Lgs. n. 276/2003: concludeva che per gli iscritti agli albi professionali la normativa prevede un’eccezione, vale a dire che gli iscritti a un albo professionale che svolgono un lavoro dipendente possono svolgere anche prestazioni occasionali senza limiti di tempo, compenso e senza l’obbligo di partita IVA.

Scarica il dossier 448/2014 del CNI

L’interpretazione del Centro Studi aveva subito scatenato polemica: i lavoratori dipendenti avrebbero potuto effettuare prestazioni senz’IVA e sarebbero stati quindi avvantaggiati a discapito di chi svolge prevalentemente professione autonoma.

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Partite IVA: la circolare 488/2015 del CNI

Le prestazioni occasionali sarebbero state utilizzate per non rispettare gli obblighi dell’attività professionale? Il rischio c’era. Il Centro Studi, e qui veniamo alla circolare 488/2015 aveva chiarito questo dubbio dicendo che l’iscritto all’Albo che la prestazione occasionale deve essere saltuaria, non ripetitiva e senza vincolo di subordinazione del committente. Gli ingegneri dipendenti iscritti all’albo ma senza partita IVA non sottraggono il lavoro ai colleghi che hanno scelto la libera professione (leggi l’articolo sulla risposta del CNI)

Scarica la Circolare 488/2015 del CNI

La risposta del Ministero: la lettera 4594

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha distrutto la ricostruzione del CNI: se l’attività svolta dal soggetto rientra tra le attività tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l’iscrizione all’albo, i relativi compensi devono essere considerati redditi da lavoro autonomo.

Le attività per le quali è richiesta l’iscrizione a un albo professionale sono state definite impropriamente dal Centro Studi “occasionali” nel caso di saltuarietà, eccezionalità, non ripetitività e senza vincolo alcuno di subordinazione del committente.  Nella nota n. 13/Pres/2015 del 22 gennaio 2015, Inarcassa ha definito la conclusione del CNI una forzatura della legge.

Scarica la lettera prto. 4594/2015 del Ministero

La circolare n. 67/E del 21 luglio 2001 aveva già chiarito: “l’esame diretto a verificare l’eventuale collegamento tra le prestazioni rese e l’oggetto della professione o dell’arte esercitata deve essere operato sia con riferimento ai rapporti tipici che a quelli atipici e che, in caso di esito positivo, i relativi compensi saranno assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionale”.

Nuovo regime forfettario e contribuenti minimi

La legge di stabilità 2015 prevede un nuovo regime fiscale semplificato o per meglio dire “forfettario” a favore di tutti i soggetti che aprono la partita IVA dal 2015 in poi. Inoltre tale regime può essere applicato anche da tutti i soggetti che con riferimento all’anno precedente siano in possesso di specifici requisiti. Il regime, come vedremo, è un regime naturale e si va a collocare con precedenza rispetto al regime di contabilità semplificata e ordinaria, salvo che questi non sono obbligatori perché mancano i requisiti.La novità consiste nel fatto che il soggetto non deve fare alcuna opzione per il passaggio, è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e non è soggetto agli studi di settore; inoltre può pagare i contributi previdenziali INPS non sul minimale ma sul reddito effettivo.A tal fine, è tenuto a presentare all’INPS – in via telematica – ed entro la scadenza del 28 febbraio un’apposita istanza.L’unico adempimento posto a suo carico, sussistendo le condizioni che esamineremo in modo dettagliato nell’elaborato, consiste nel determinare l’imposta sostitutiva nella misura del 15% su un ammontare di ricavi forfettizzati in base a degli appositi coefficienti individuati nell’allegato n. 4 alla legge n. 190/2014.Nel testo inoltre sono esaminati anche gli altri regimi contabili delle imprese e dei professionisti. La guida è strutturata in tabelle esplicative ed è finalizzata ad illustrare al lettore i regimi contabili vigenti cercando di fargli comprendere quale sia la convenienza o lo svantaggio dell’utilizzo del nuovo regime forfettario.Rosita DonzìDottore in Economia e Commercio, abilitata alla professione di dottore commercialista, revisore legale deiconti. È autrice di numerosi testi di carattere giuridico e fiscale e di pubblicazioni su riviste specializzate. 

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Redazione Tecnica

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