
Due decreti legislativi in materia di requisiti acustici e certificazione acustica degli edifici sono stati approvati, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre scorso, e ora sono all’esame del Parlamento.
Questi decreti attueranno la Legge 161 del 30 ottobre 2014 (Legge Europea 2013-bis), che delegava al Governo italiano il riordino della normativa in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico (art. 19), armonizzando la normativa nazionale riordinando i provvedimenti vigenti e semplificando le procedure.
Leggi anche: Isolamento acustico edifici, pubblicata in italiano la norma UNI EN contro il calpestìo
Infrastrutture e inquinamento acustico
Uno dei decreti ha l’obiettivo di riordinare gli attuali provvedimenti in materia di tutela dell’ambiente abitativo ed esterno dall’inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse e mobili.
Questo decreto stabilirà quindi delle regole riguardanti la mappatura acustica e stilerà dei piani d’azione (con conseguenti scadenze) per il contenimento del rumore degli aeroporti e degli assi stradali e ferroviari. Introdurrà anche una disciplina dedicata agli impianti eolici, al traffico marittimo, agli eliporti ed anche agli impianti di risalita.
Requisiti acustici passivi e certificazione acustica edifici
Un articolo dello schema di decreto legislativo andrà a semplificare le procedure di autorizzazione in materia di requisiti acustici passivi degli edifici (attualmente si segue il Dpcm 5 dicembre 1997), definendo i contenuti e le modalità di presentazione della documentazione che attesta il rispetto dei suddetti requisiti per gli ambienti abitativi.
Inoltre disciplinerà la certificazione acustica degli edifici. Il progettista che si occuperà della realizzazione di nuovi edifici o di ristrutturazione di intere unità immobiliari dovrà assicurare il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, secondo la Legge 447/1995.
I progetti presentati ai fini dell’ottenimento dei permessi edilizi dovranno quindi essere accompagnati da un certificato acustico e, per quanto riguarda l’edilizia scolastica, ospedaliera, assistenziale e la progettazione di parchi pubblici, anche da una relazione di valutazione previsionale del clima acustico.
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione dell’esistente, resta inteso che essi dovranno essere finalizzati al miglioramento delle condizioni del clima acustico interno.
Leggi anche: Lavori edilizi 2016: quando serve CIL, CILA o SCIA (e quando nulla)
Alla fine dei lavori dovrà poi essere redatto, da un tecnico competente in acustica ambientale, un certificato di conformità.

L'acustica nell'edilizia residenziale
Il volume prende in esame i materiali e i sistemi costruttivi più adatti per ottenere il massimo isolamento acustico possibile nel rispetto della normativa europea, nazionale, regionale e delle norme UNI esistenti sull’argomento. Completano l’opera 11 schede progettuali di interventi realizzati.
È fondamentale che, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, tutti questi elementi siano valutati e correttamente realizzati. Infatti, la riduzione dell’impatto acustico passa principalmente dalla realizzazione di sistemi di protezione acustica che riducano l’esposizione al rumore esterno e del disturbo tra diverse unità immobiliari.
Sicuramente la valutazione delle prestazioni di un’unità immobiliare relativamente all’impatto del rumore non risulta né facile né, tantomeno, immediata.
Infatti, i fattori da considerare sono molteplici:
le facciate;
i muri divisori tra le diverse unità;
i solai;
gli impianti sia privati (sanitario ecc.) che condominiali (ad es. ascensore).
Barbara Del Corno Architetto libero professionista, si occupa prin- cipalmente di progettazione residenziale e del terziario. È esperta di vincoli ambientali e inserimento paesistico.
Tecnico competente in acustica
L’articolo 21 dello schema disciplina poi l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Leggi anche: Efficienza energetica e acustica in edilizia, un futuro pieno di cambiamenti
L’articolo 22 individua anche i requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in acustica, ovvero:
Laurea o laurea magistrale a indirizzo tecnico o scientifico, e almeno uno dei seguenti requisiti:
a) avere superato con profitto l’esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 6 crediti in tema di acustica nelle tematiche oggetto della Legge quadro sull’inquinamento acustico (L. n. 447 del 1995);
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti ;
c) avere ottenuto almeno 6 crediti universitari in materie di acustica rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti;
d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.
Il comma 2 consente, in via transitoria, l’iscrizione al medesimo elenco dei diplomati di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:
a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, in modo non occasionale;
b) avere superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti.
Per ulteriori dettagli sui requisiti consulta lo schema di decreto legislativo da pag. 63 (art. 20)
Macchinari all’aperto e inquinamento acustico
L’ultimo decreto apporterà invece modifiche al decreto legislativo relativo all’emissione acustica ambientale dei macchinari e delle attrezzature collocate all’aperto (Dlgs 262 del 4 settembre 2002), adeguandolo alle normative della Comunità Europea.
<> questa è follia che si aggiunge a follia. L’unica figura acustica riconosciuta si chiama Tecnico competente in acustica ambientale (TCiAA), creata per operare in ambito strumentale (misurazione) e redigere le relative documentazioni di impatto acustico ambientale. Nella legge sul TCiAA si indica in modo indiretto che tale figura “può fornire indicazioni sugli interventi da mettere in atto per il raggiungimento dei limiti di legge ”. Da qui ne è conseguito, per estensione, che questa figura potesse operare anche progettualmente! Ed infatti, nei Concorsi di progettazione architettonica in ambito acustico, i Bandi più lungimiranti (!) contemplano all’interno delle loro Commissioni un TCiAA come “esperto di progettazione acustica”. Ma tale incarico è fuori legge, un TCiAA è solo un rilevatore strumentale e infatti può non avere alcuna formazione progettuale, né universitaria, né superiore, né inerente (un TCiAA può essere anche un Commercialista).
Ma… il PROGETTISTA ACUSTICO non esiste. E la deformazione legislativa continua a propagarsi sulla base di questa assenza PRIMARIA che nessuno nota!
Prima di dare compiti progettuali ad una figura strumentale quale quella del “Tecnico Competente in Acustica Ambientale”, che non ha alcuna competenza progettuale certificata, si dovrebbe creare e legittimare la figura del PROGETTISTA ACUSTICO attraverso corsi di laurea specifici e/o master dedicati alla PROGETTAZIONE ACUSTICA. L’Acustica ambientale non ha nulla a che fare con la progettazione acustica, tanto meno un tecnico abilitato alla misurazione può essere in grado di gestire un progetto acustico/edilizio. Si deve capire che la PROGETTAZIONE ACUSTICA è una materia a sé, che non accetta semplificazioni né scorciatoie e che deve essere insegnata a livello universitario in modo specifico per formare figure professionali specializzate e non generalizzate, né tanto meno derivate dalla figura del TCiAA.
Per dare la misura di tale assenza in termini di formazione e quindi di specializzazione si sottolinea che nessuna facoltà di architettura in Italia ha attualmente un corso di PROGETTAZIONE ACUSTICA specifico e monotematico.
il Tecnico Competente in Acustica Ambientale ha tutte le capacità per svolgere progettazione , direzione lavori e collaudo in ambito acustico edilizio . Provi a vedere il programma della Scuola di Acustica dell’Università di Ferrara (che il sottoscritto ha svolto) poi ne riparliamo.