Direttore Lavori, i Corrispettivi dopo il Nuovo Codice Appalti

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L’attività del Direttore Lavori è stata aggiornata dopo il Nuovo Codice Appalti, cioè il D.Lgs. n. 50/2016, e dopo il D.M. 17 giugno 2016. Ci sono una serie di cose su cui vale la pena soffermarsi per analizzare le novità, cioè: il sistema di gestione della fase esecutiva dei lavori, l’attività tecnica, amministrativa e contabile, le responsabilità, l’incarico e le parcelle, la prevenzione infortuni e incendi, il collaudo, il project management, il monitoraggio ambientale e la certificazione energetica.

Dopo il decreto 17 giugno 2016 con le tabelle dei corrispettivi delle attività di progettazione, come previsto dall’articolo 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016, dal 27 luglio 2016 entrano in vigore i nuovi valori di riferimento dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione.

Direzione Lavori e corrispettivi: la situazione attuale

Il nuovo decreto 17 giugno 2016 approva i nuovi corrispettivi per le prestazioni relative all’attività di progettazione che potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, qualora siano ritenuti adeguati, quale criterio base di riferimento ai fini dell’importo dell’affidamento di tali servizi.

La nuova norma fornisce, quindi, un’indicazione facoltativa e non obbligatoria (art. 1, comma 3) per l’utilizzo di tali tabelle; si tratta di uno strumento di indirizzo da utilizzare come riferimento e che sarà oggetto di ulteriori aggiornamenti non appena definiti, con ulteriore decreto, i contenuti della progettazione.

Ai fini della determinazione del compenso sono confermati i parametri già in vigore e che risultano essere:
a) parametro V, dato dal costo delle singole categorie componenti l’opera;
b) parametro G, relativo alla complessità della prestazione;
c) parametro Q, relativo alla specificità della prestazione;
d) paramento base P, che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera.

Le categorie di opere, riportate nella Tavola Z1 allegata al decreto, sono:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) infrastrutture per la mobilità;
e) idraulica;
f) tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
h) agroalimentare, zootecnia ruralità, foreste;
i) territorio e urbanistica.

La determinazione del compenso per il Direttore Lavori è costituita dalla sommatoria dei prodotti dei valori relativi ai quattro parametri indicati.

L’importo delle spese viene stabilito in maniera forfettaria:
– importo opere inferiore a 1.000.000,00 di euro = 25%;
– importo opere pari o superiore a 25.000.000,00 di euro = 10%;
– importo opere con valori intermedi = interpolazione lineare.

Per la valutazione dei compensi a tempo sono di riferimento i seguenti valori:
– professionista incaricato = da 50 a 75 euro/ora;
– aiuto iscritto = da 37 a 50 euro/ora;
– aiuto di concetto = da 30 a 37 euro/ora.

Il calcolo della parcella secondo i criteri indicati dal nuovo decreto 17 giugno 2016 viene effettuato mediante l’uso di software gratuito reperibile in rete e reso disponibile anche da società produttrici consolidate e quindi decisamente affidabili.

Ai fini di una corretta impostazione del rapporto contrattuale tra professionisti e amministrazioni pubbliche, è necessario segnalare che queste ultime non possono subordinare la corresponsione dei compensi delle attività tecniche all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.

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Sempre ai fini della compilazione della parcella si ricorda che quando un professionista stipula attualmente un contratto con la pubblica amministrazione i limiti tariffari assumono un valore di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base d’asta. Questo aspetto comporta che l’ammontare del compenso, anche se inferiore ai limiti indicati nel bando, è pienamente legittimo e l’ente pubblico può erogare, una volta definito, un importo oggetto di contrattazione che risulta essere quello offerto dal singolo concorrente.

Calcolo del preventivo del Corrispettivo

Indipendentemente dalle modalità che verranno utilizzate per il calcolo della parcella è bene che il professionista proceda a una sua autonoma valutazione dei costi che dovrà sostenere per definire un preventivo realistico che potrà, eventualmente, diventare oggetto di una contrattazione complessiva o di una offerta da presentare in risposta al bando di gara. Questo preventivo si basa su alcuni elementi che sono:

Direttore Lavori, Calcolo del corrispettivo per la Progettazione

Per la compilazione della parcella professionale si ricorda che il corrispettivo per la realizzazione di un’opera (soprattutto in fase di progettazione) interessa il lavoro di più professionisti (progettazione architettonica, strutture, impianti) con i relativi importi che intervengono tutti nel costo complessivo degli oneri professionali. Per maggiore chiarezza, nello schema seguente, si espongono i principali ambiti di calcolo di una parcella per la progettazione di un intervento:

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In relazione al tipo di incarico che si riceverà (progetto di fattibilità, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, collaudo) dovranno essere considerati i singoli importi di competenza sui quali è richiesta la prestazione del tecnico oltre agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti da ulteriori mansioni (per es. presenza giornaliera e liquidazione per la direzione lavori) assegnate in sede di contratto.

Calcolo della parcella del Direttore Lavori

Si può facilmente comprendere come l’analisi preventiva delle prestazioni che verranno offerte sia un passaggio fondamentale per il professionista soprattutto se si tratta di opere di una certa rilevanza e per le quali, ovviamente, la mancata valutazione di oneri che dovranno essere svolti comporta conseguenze di una certa gravità. Resta, comunque, il fatto che tale procedura è resa estremamente più semplice dalla compilazione delle singole finestre dei programmi di calcolo che riportano tutti questi elementi sotto forma di richiesta di dati. Per quanto riguarda la direzione dei lavori le voci di parcella sono costituite dalle seguenti voci:
• direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
• liquidazione delle opere e rendicontazione tecnico-contabile;

  • controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto;
  • aggiornamenti manuali d’uso e manutenzione;
  • coordinamento e supervisione dell’ufficio di direzione dei lavori;
  • oneri per addetti all’ufficio di direzione dei lavori.

Come onere ulteriore alla direzione lavori può intervenire, in alcuni casi, la redazione di una perizia di variante in corso d’opera che dovrà essere liquidata separatamente e in aggiunta alla parcella stabilita.

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Direttore lavori per la PA: incentivo del 2%

Secondo quanto disposto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016, le amministrazioni pubbliche costituiscono un apposito fondo non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di:
– programmazione della spesa;
– verifica preventiva dei progetti;
– predisposizione e controllo delle procedure di bando;
– procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
– responsabile del procedimento;
– direzione dei lavori/direzione dell’esecuzione;
– collaudo tecnico amministrativo/verifica di conformità;
– collaudatore statico.

L’80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito (con le modalità previste in sede di contrattazione decentrata e sulla base di uno specifico regolamento di cui devono dotarsi le amministrazioni) tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche previste; gli importi sono sono comprensivi anche degli oneri previdenziali a carico dell’amministrazione.

Gli incentivi corrisposti nel corso di un anno al singolo dipendente non possono superare l’importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il restante 20% delle risorse del fondo (con esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o altri a destinazione vincolata) è destinato all’acquisto di beni, strumentazione e tecnologie per il controllo delle procedure edilizie e l’efficientamento informatico, tirocini formativi o istituzione di dottorati di ricerca in collaborazione con le Università.

Corrispettivi Direttore Lavori: mancato e ritardato pagamento

In materia di gestione della problematica molto critica dei ritardati pagamenti la normativa precedente per i contratti pubblici di servizi e forniture era costituita dal d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 in attuazione alla legge comunitaria n. 39 del 1° marzo 2002 (che delegava al Governo italiano l’attuazione della direttiva europea 2000/35/Ce).

La direttiva relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (2011/7/Ue del 16 febbraio 2011) è stata approvata dal Parlamento europeo il 20 ottobre 2010, e dal Consiglio dell’Unione Europea nella seduta del 24 gennaio 2011.

La direttiva aveva introdotto norme attributive sufficientemente puntuali e dettagliate da potersi ritenere auto-applicative, pertanto, è possibile ritenere che le disposizioni in esame potranno trovare autonoma e immediata applicazione, nei confronti della pubblica amministrazione, anche ove il legislatore nazionale non dovesse tempestivamente attuarne il recepimento.

Questa condizione derivava dal primato del diritto comunitario su quello interno, e per impedire che uno Stato membro possa trarre vantaggio dal mancato recepimento delle direttive, è possibile affermare (ricorrendo determinate condizioni ormai pacificamente individuate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea) l’efficacia diretta delle disposizioni delle direttive.

In ogni caso il recepimento della direttiva 2011/7/Ue è avvenuto con il d.lgs. n. 192 del 9 novembre 2012 che è stato oggetto di richieste di modifica da parte della vice presidenza della Commissione Europea che ha evidenziato la necessità di modificare il d.lgs. 192/2012 per:

  • precisare che la deroga all’obbligo della P.A. di pagare entro 30 giorni, che consente di pagare fino ad un massimo di 60 giorni, riguarda solo i casi espressamente previsti dalla direttiva (enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche);
  • rafforzare la trasparenza, con riferimento alla pubblicazione dei diritti e obblighi derivanti dall’applicazione del tasso di interesse legale;
  • prevedere il diritto di azione in giudizio contro le prassi gravemente inique da parte delle organizzazioni riconosciute per la rappresentanza delle imprese;
  • prevedere una procedura accelerata per l’ottenimento di un titolo esecutivo per i crediti non contestati.

La Direzione Lavori: il nuovo libro

Se vuoi approfondire il tema della Direzione Lavori dopo il Nuovo Codice degli Appalti, potrebbero interessarti le altre novità per il Direttore Lavori

Saie 2016, incontro con l’autore

Marco Agliata, autore del libro La direzione lavori dopo il nuovo codice degli appalti (in corso di pubblicazione) sarà al Saie al nostro stand Pad. 32 Stand B58 per rispondere alle vostre domande sulla direzione lavori dopo il Nuovo Codice Appalti, insieme ad altri autori che faranno la stessa cosa su temi centrali dell’edilizia come le scuole, unmiditàtermoregolazione e calcolo strutturale della muratura. Come fare per partecipare? Lo scopri cliccando qui.

Redazione Tecnica

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