Cambio destinazione uso, serve il contributo di costruzione?

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La richiesta del cambio destinazione uso delle unità immobiliari è molto frequente in edilizia, sia per far fronte alle esigenze personali che esigenze di mercato sempre in continua evoluzione.

L’intervento in questione può essere consentito solo nel rispetto delle norme generali che regolano l’attività urbanistico-edilizia, nonché della legislazione regionale e, soprattutto, delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale e del regolamento edilizio.

Il cambio destinazione uso comporta l’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione in relazione alla situazione esistente al momento della presentazione della s.c.i.a. (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 settembre 2012, n. 4670) o del rilascio del permesso di costruire (art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, “La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire”), con conseguente rapporto di contestualità tra la richiesta di somme, proveniente dall’ente comunale, e il rilascio dell’atto autorizzatorio (T.A.R. Puglie, Lecce, sez. III, 21 aprile 2015, n.1302).

Quali sono le regole per il piano destinazione uso? Leggi qui.

Il mutamento di destinazione uso comporta di per sé che la quota parte relativa al costo di costruzione è comunque dovuta “…anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4483).

Il cambio destinazione uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l’obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la quota-parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorquando la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi.

Il contributo per oneri di urbanizzazione (leggi Il Cambio destinazione uso comporta un differente carico urbanistico) è dovuto per il solo rilascio del titolo abilitativo edilizio, senza che neanche rilevi la già intervenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione, avuto riguardo agli oneri affrontati dall’ente locale per le opere indispensabili affinché l’area acquisti attitudine al recepimento dell’insediamento del tipo assentito e un beneficio economicamente rilevante, da calcolarsi secondo i parametri vigenti a tale momento (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6160).

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Mario Di Nicola

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