Spese condominiali, in caso di separazione il coniuge comproprietario ha diritto al rimborso?

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No. Ma attenzione, non tutti i casi sono uguali. In merito alla restituzione delle somme versate a titolo di spese condominiali anticipate per la casa in comproprietà, il Tribunale di Bologna si è espresso (con la pronuncia n.1238 del 16 maggio 2016) così:

“In sede di separazione è esclusa la restituzione delle somme versate dal coniuge se viene provato che questo, grazie alle sue capacità reddituali, aveva sempre pagato in via esclusiva e sin dall’acquisto tutte le spese inerenti l’immobile in comproprietà.

Ne consegue che, dopo l’ordinanza presidenziale, deve essere rigettato il decreto ingiuntivo per la refusione delle spese anticipate dal coniuge per i bisogni della famiglia in quanto la volontà delle parti prevale sulle regole previste dagli artt. 1104 e 1110 del c.c.”

I fatti

A seguito dell’udienza presidenziale di separazione, il Presidente, con ordinanza, regolamentava i rapporti patrimoniali, evidenziando che gli oneri derivanti da un appartamento in comproprietà del 50 % erano a carico del marito, perché usato esclusivamente da questo per motivi lavorativi.

In corso di causa, il marito, con separato ricorso, si rivolgeva al Tribunale Ordinario chiedendo ad altro giudice il decreto ingiuntivo nei confronti della moglie per un credito capitale pari alla metà delle spese sostenute per lo stesso immobile (integralmente sostenute ed anticipate dal marito).

La moglie, con citazione proponeva quindi opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Spese condominiali in caso di separazione

È importante capire cosa sia stato stabilito in sede di separazione. Secondo la giurisprudenza (Cass. Sentenza numero 18476 del 19/09/2005), quando la casa familiare è assegnata al coniuge non proprietario, questo è tenuto a sostenere le spese condominiali (ordinarie), perché collegate all’uso dell’abitazione.

Rimangono quindi a carico dell’ex coniuge proprietario solo le spese straordinarie (come ad esempio il rifacimento di una facciata, del tetto, o altri interventi di questo tipo).

Invece, nel caso di comproprietà degli ex coniugi, il coniuge assegnatario dovrà ugualmente sostenere le spese ordinarie, ma quelle straordinarie dovranno essere ripartite tra i due, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà.

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Nel caso in questione però, in corso di causa di separazione era stata provata l’esistenza di un accordo riguardo l’assunzione in capo al marito di tutte le spese connesse all’immobile, raggiunto dai coniugi in occasione dell’acquisto dello stesso. Il marito, tra l’altro con un reddito sensibilmente superiore a quello della moglie, aveva infatti sempre pagato in via esclusiva, e sin dall’acquisto, tutte le spese, “e le prime richieste di rimborso sono state formulate in un contesto in cui i rapporti coniugali erano ormai compromessi”.

Il Tribunale di Bologna, ha quindi accolto l’opposizione della moglie revocando così il decreto ingiuntivo proposto dal marito.

A parere del giudice, infatti i criteri di cui agli artt. 1104 (obblighi dei partecipanti) e 1110 c.c. (rimborso spese) erano derogabili per effetto della volontà delle parti: l’accordo allegato dalla moglie è stato ritenuto conforme al disposto dell’art. 143 c.c. in base al quale “entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro o casalinga” .

Redazione Tecnica

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