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Termoregolazione, le modifiche introdotte dal Dlgs 141/2016

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A luglio 2016 è stato finalmente pubblicato il D.lgs. 141/2016 che va a integrare il D.lgs. 102/2014 e che recepisce la direttiva europea sull’efficienza energetica (EED 27/2012). Per quanto riguarda la contabilizzazione del calore, è stata confermata la scadenza entro la quale i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione devono essere installati: il 31 dicembre 2016.

Abbiamo chiesto all’Ing. Guido Cappio, operatore esperto A.N.T.A. e consulente storico di Techem Italia, una valutazione sull’art. 9 comma 5 in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese negli impianti di riscaldamento centralizzati.

L’ Ing. Cappio ci ha spiegato nel dettaglio le modifiche introdotte e ci ha detto cosa, sostanzialmente, cambia nella normativa di riferimento.

La sua analisi è partita con una “non-modifica”: si conferma l’obbligo generalizzato di installazione dei dispositivi di contabilizzazione individuale entro il 31/12/2016 – non c’è nessuna proroga. Dal 01/01/2017 chi non avrà installato i dispositivi di contabilizzazione sarà sanzionabile dalla rispettiva regione. Inoltre vengono confermate la precedenza della contabilizzazione diretta su quella indiretta e le condizioni che esentano dall’obbligo di contabilizzazione individuale: impossibilità tecnica e mancanza di convenienza economica.

L’ Ing. Cappio sottolinea poi che vengono corrette o chiarite alcune frasi, per esempio l’onere dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione e le relative sanzioni sono ora chiaramente indirizzate ai proprietari delle unità immobiliari (e non a più o meno fantomatici “fornitori di servizio”, fonte di equivoci …).

Quindi tutti i proprietari di un edificio in cui l’assemblea non deliberi e faccia eseguire per tempo l’installazione dei dispositivi di contabilizzazione sono esposti alla sanzione che va da € 500 a € 2.500 per ogni unità immobiliare.

Invece, il singolo proprietario che si oppone all’installazione dei dispositivi nella sua unità immobiliare si espone solo lui alla sanzione.

Confermato inoltre che il riferimento principale per il criterio di riparto è la norma UNI 10200:2015 (non più 10200:2013, perché ora si parla di “successive modifiche e aggiornamenti”)…, ma a specifiche condizioni, è stata aggiunta la possibilità di adottare un criterio di riparto diverso alternativo a quello della UNI 10200. Per accedere a questa alternativa è richiesta la verifica della sussistenza di differenze del 50% di fabbisogno termico fra unità immobiliari – ciò deve essere confermato da una relazione asseverata da un tecnico abilitato.

Attenzione: non è stato precisato in maniera univoca cosa vuol dire “differenze del 50% di fabbisogno termico fra unità immobiliari” , si intende “tra chi consuma di meno e chi consuma di più?” o “differenza tra il consumo medio e il consumo più alto?” oppure “più basso?”.

In attesa di chiarimento, l’Ing. Cappio ritiene che sarebbe meglio ad adottare il criterio di riparto come previsto dalla norma UNI 10200, come se non fosse mai stato scritto il D.lgs. 141/2016, ed eventualmente riprendere in mano la discussione con l’assemblea solo dopo che verrà dato un chiarimento da parte del Ministero, nel caso che sia riscontrata questa differenza maggiore al 50%.

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Comunque per chiarire quale sarebbe l’alternativa: ripartire la spesa totale almeno per il 70% in base agli “effettivi prelievi volontari” e per il resto (massimo 30%) in base a qualunque criterio. Chi si è adeguato al D.lgs. 102/2014 e alla UNI 10200 almeno a partire dalla stagione 2015/2016 e ha effettuato il riparto in conformità alla legge, ha il diritto di continuare allo steso modo, non deve per forza adottare un criterio diverso, questa esenzione non vale per chi non si era ancora adeguato, anche se il sistema di contabilizzazione esiste da anni. Dal punto di vista operativo, quando ci saranno i chiarimenti rispetto alle “differenze di fabbisogno termico superiori al 50%”, prima della definizione del criterio di riparto:

  • Il tecnico abilitato chiederà all’assemblea se intende, se è riscontrata questa condizione, avvalersi del criterio alternativo di riparto
  • In caso affermativo il tecnico abilitato rilascerà una relazione asseverata che conferma queste differenze
  • E chiederà all’assemblea quale percentuale di spesa intenda ripartire in base agli effettivi prelievi volontari (dal 70% al 100%) e quali millesimi si intendano utilizzare

Se l’assemblea non intende o non può avvalersi dell’alternativa, procede con la progettazione del criterio di riparto secondo la norma UNI 10200.

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9 Commenti

  1. Il tecnico abilitato deve innanzi tutto stabilire se ci sono impedimenti tecnici e se l’opinabile risparmio giustifichi l’intervento; questo è il primo passo che l’assemblea deve richiedere, anche considerando tutti gli “impicci” che sono messi in evidenza da queste discussioni, un tormentone che si avvita su se stesso nell’impossibile obiettivo di convincere ad ogni costo che questi lavori comunque si debbano fare. E si insiste ancora sulle multe nel tentativo di creare terrorismo psicologico e con questo spingere le assemblee a deliberare per paura e non per una sana riflessione. Nemmeno i vari spot pubblicitari dei normali prodotti commerciali si sono spinti così avanti. Credo che ci sarà molto lavoro futuro per gli avvocati, anche in rapporto a possibili pubblicità ingannevoli.

    • Un bel commento ; Senza polemiche : prima di queste leggi ci rendiamo conto del fatto che le spese di riscaldamento erano attribuite “ ingiustamente “ e dunque pagate da coloro che cercavano individualmente di “ risparmiare senza sprecare “ ? Ora indignati accusiamo i legislatori , ed avvertiamo ( da buoni Italiani ) il bisogno del soccorso dell’aiuto degli avvocati ? Siamo indifendibili e ancora convinti di aver vinto la guerra …scusate l’espressione ,sarei felice potervi convincere ed aiutarvi ad accettare a convivere. Ing. Arts&Metiers Paris.

  2. Nel caso che il condominio si sia dotato per tempo di una relazione tecnica che dimostri la mancata convenienza economica per l’installazione di un sistema di contabilizzazione lo stesso condominio è obbligato ad applicare la UNI 10200 in mancanza di tale sistema?

  3. Buongiorno,

    la ripartizione secondo la normativa UNI 10200 vale anche per il raffrescamento? Secondo il nostro amministratore non sono state ancora fornite linee guida. È vero quanto dice?

    grazie mille.

  4. Questo nuovo sistema x il riparto delle spese di riscaldamento tramite l’applicazione delle valvole termostatiche e dei ripartitori dei consumi, in condomini a riscaldamento centralizzato, da nel totale un risparmio effettivo. Ma nell riparto singolo dà luogo a una sperequazione molto pesante fra gli appartamenti svantaggiati come posizione esterna ( e perciò necessitano di maggior consumi) in rapporto agli appartamenti avvantaggiati come posizione, perché in mezzo, con un consumo inferiore ovviamente! Per cercare di ottemperare a ciò è stata istituita una disposizione integrativa dal Governo : d.g. 141/2016. Ma se non ho capito male , un relativo cambio di conteggio dei consumi, dovrà essere sottoposto alla decisione dell’assemblea! Se x caso in maggioranza sono gli “agevolati” …gli sfortunati “svantaggiati” sono ancora fregati.
    E questa è giustizia??? E le liti fra i condomini causati da una non giustizia continueranno…al Governo interessa ???

    • Un bel commento ; Senza polemiche : prima di queste leggi ci rendiamo conto del fatto che le spese di riscaldamento erano attribuite “ ingiustamente “ e dunque pagate da coloro che cercavano individualmente di “ risparmiare senza sprecare “ ? Ora indignati accusiamo i legislatori , ed avvertiamo ( da buoni Italiani ) il bisogno del soccorso dell’aiuto degli avvocati ? Siamo indifendibili e ancora convinti di aver vinto la guerra …scusate l’espressione ,sarei felice potervi convincere ed aiutarvi ad accettare a convivere. Ing. Arts&Metiers Paris.

  5. Ritengo che la deroga del fai come vuoi sia in contrasto con la direttiva 27/12/UE e con la ratio della legge 10/91 art 26 . 5 del pagare per quanto ognuno consuma e la quota di involontario in base all’ uso potenziale che si rileva con i fabbisogni di ogni unità immobiliare con calcoli UNI. Quindi norma incompatibile con Direttiva va disapplicata.

  6. Gentili Signori
    se il fabbisogno termico di un appartamento svantaggiato (primo-ultimo piano) è inferiore al 50%, il condomino deve accollarsi tutta la spesa????? Grazie per la risposta. Cordialità
    Dino Perini

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