Termoregolazione, le modifiche introdotte dal Dlgs 141/2016

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A luglio 2016 è stato finalmente pubblicato il D.lgs. 141/2016 che va a integrare il D.lgs. 102/2014 e che recepisce la direttiva europea sull’efficienza energetica (EED 27/2012). Per quanto riguarda la contabilizzazione del calore, è stata confermata la scadenza entro la quale i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione devono essere installati: il 31 dicembre 2016.

Abbiamo chiesto all’Ing. Guido Cappio, operatore esperto A.N.T.A. e consulente storico di Techem Italia, una valutazione sull’art. 9 comma 5 in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore e ripartizione delle spese negli impianti di riscaldamento centralizzati.

L’ Ing. Cappio ci ha spiegato nel dettaglio le modifiche introdotte e ci ha detto cosa, sostanzialmente, cambia nella normativa di riferimento.

La sua analisi è partita con una “non-modifica”: si conferma l’obbligo generalizzato di installazione dei dispositivi di contabilizzazione individuale entro il 31/12/2016 – non c’è nessuna proroga. Dal 01/01/2017 chi non avrà installato i dispositivi di contabilizzazione sarà sanzionabile dalla rispettiva regione. Inoltre vengono confermate la precedenza della contabilizzazione diretta su quella indiretta e le condizioni che esentano dall’obbligo di contabilizzazione individuale: impossibilità tecnica e mancanza di convenienza economica.

L’ Ing. Cappio sottolinea poi che vengono corrette o chiarite alcune frasi, per esempio l’onere dell’installazione dei sistemi di contabilizzazione e le relative sanzioni sono ora chiaramente indirizzate ai proprietari delle unità immobiliari (e non a più o meno fantomatici “fornitori di servizio”, fonte di equivoci …).

Quindi tutti i proprietari di un edificio in cui l’assemblea non deliberi e faccia eseguire per tempo l’installazione dei dispositivi di contabilizzazione sono esposti alla sanzione che va da € 500 a € 2.500 per ogni unità immobiliare.

Invece, il singolo proprietario che si oppone all’installazione dei dispositivi nella sua unità immobiliare si espone solo lui alla sanzione.

Confermato inoltre che il riferimento principale per il criterio di riparto è la norma UNI 10200:2015 (non più 10200:2013, perché ora si parla di “successive modifiche e aggiornamenti”)…, ma a specifiche condizioni, è stata aggiunta la possibilità di adottare un criterio di riparto diverso alternativo a quello della UNI 10200. Per accedere a questa alternativa è richiesta la verifica della sussistenza di differenze del 50% di fabbisogno termico fra unità immobiliari – ciò deve essere confermato da una relazione asseverata da un tecnico abilitato.

Attenzione: non è stato precisato in maniera univoca cosa vuol dire “differenze del 50% di fabbisogno termico fra unità immobiliari” , si intende “tra chi consuma di meno e chi consuma di più?” o “differenza tra il consumo medio e il consumo più alto?” oppure “più basso?”.

In attesa di chiarimento, l’Ing. Cappio ritiene che sarebbe meglio ad adottare il criterio di riparto come previsto dalla norma UNI 10200, come se non fosse mai stato scritto il D.lgs. 141/2016, ed eventualmente riprendere in mano la discussione con l’assemblea solo dopo che verrà dato un chiarimento da parte del Ministero, nel caso che sia riscontrata questa differenza maggiore al 50%.

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Comunque per chiarire quale sarebbe l’alternativa: ripartire la spesa totale almeno per il 70% in base agli “effettivi prelievi volontari” e per il resto (massimo 30%) in base a qualunque criterio. Chi si è adeguato al D.lgs. 102/2014 e alla UNI 10200 almeno a partire dalla stagione 2015/2016 e ha effettuato il riparto in conformità alla legge, ha il diritto di continuare allo steso modo, non deve per forza adottare un criterio diverso, questa esenzione non vale per chi non si era ancora adeguato, anche se il sistema di contabilizzazione esiste da anni. Dal punto di vista operativo, quando ci saranno i chiarimenti rispetto alle “differenze di fabbisogno termico superiori al 50%”, prima della definizione del criterio di riparto:

  • Il tecnico abilitato chiederà all’assemblea se intende, se è riscontrata questa condizione, avvalersi del criterio alternativo di riparto
  • In caso affermativo il tecnico abilitato rilascerà una relazione asseverata che conferma queste differenze
  • E chiederà all’assemblea quale percentuale di spesa intenda ripartire in base agli effettivi prelievi volontari (dal 70% al 100%) e quali millesimi si intendano utilizzare

Se l’assemblea non intende o non può avvalersi dell’alternativa, procede con la progettazione del criterio di riparto secondo la norma UNI 10200.

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Redazione Tecnica

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