Macerie del terremoto, la Circolare: quali trasportare, dove e chi deve farlo

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La circolare prot. 46100 dell’11 settembre 2016 contiene le prime disposizioni per la rimozione delle macerie del terremoto del 24 agosto. La circolare dà attuazione all’art. 3 dell’ordinanza 391/2016 che:

– definisce la tipologia di materiali considerati macerie,
– individua i soggetti responsabili del trasporto dei materiali,
– attribuisce alle ARPA e alle ASL territorialmente competenti la vigilanza sull’attività di rimozione, trasporto e deposito
– dà alle Regioni la responsabilità per l’attuazione di queste misure per i propri ambiti territoriali di competenza.

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La circolare sul trasposto delle macerie è stata inviata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile ai Presidenti delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

 

Quali materiali trasportare e quali no

(articolo 3, ordinanza 391/2016)

Rientrano nell’ambito di applicazione i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni seguenti, derivanti dalle attività di demolizioni e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi.

Non rientrano invece i rifiuti derivanti dalle demolizioni decise autonomamente dai privati, quelli derivanti da lastre e materiale in amianto, i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico. I resti dei beni architettonici saranno raccolti, selezionati e trasportati con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

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Caratteristiche dei siti di deposito temporaneo

La responsabilità dell’individuazione dei siti di deposito temporaneo è delle Amministrazioni competenti.

L’individuazione dei siti è effettuata in conformità ai principi generali di salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica: bisogna trovare aree pianeggianti molto prossime alle zone di operazione, non soggette a rischio idraulico o idrogeologico e adeguatamente segnalate e delimitate.

I mezzi di trasporto dovranno entrare senza problemi di sicurezza.

I siti dovranno esser dotati di pesa mobile per tracciare e quantificare il rifiuto in ingresso. Il sito dovrà essere organizzato per garantire l’univoca attribuzione delle macerie a quel luogo di raccolta, anche per la rendicontazione.

 

Operazioni di trasporto: che le esegue?

Possono essere eseguite dall’Ente gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, dal Comune stesso, dalle Amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolte direttamente, che operano in deroga agli artt. 188 ter, 190. 193 e 212 del D.lgs. 152/2016.

Se, in caso di estrema urgenza, questi soggetti sono impossibilitati, possono farlo imprese private, secondo le procedure richiamate all’art. 5, comma 2 della OCDPC n. 388/2016.

Le macerie sono classificate come rifiuti solidi urbani, in particolare come “rifiuti indifferenziati residui” limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto.

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Redazione Tecnica

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