Ristrutturazione sismica: la responsabilità del direttore dei lavori in caso di crollo

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Il ruolo del progettista direttore dei lavori nell’intervento di ristrutturazione sismica e adeguamento antisismico non è limitato solo all’intervento migliorativo. Il tecnico che viene chiamato a occuparsi di lavori su una limitata porzione dell’edificio ha obbligo di garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori, ma anche la complessiva sicurezza dell’edificio.

Il tema è oggetto della sentenza 36285/2016 della Cassazione penale. Il progettista e direttore dei lavori era stato incaricato da un condominio a L’Aquila, nel 2002 – sette anni prima del terremoto del 6 aprile 2009 – della progettazione ed esecuzione del rinforzo di sei pilastri in calcestruzzo armato (il rinforzo contemplava demolizioni di massetto fino alle fondazioni, realizzazione di fori passanti nel pilastro ogni 30-40 cm., realizzazione di fori profondi 15-20 cm. sulla fondazione, collegamento ad essa dei nuovi ferri del pilastro). Con il terremoto l’edificio è completamente crollato.

Leggi tutta la sentenza 36285/2016 della Cassazione penale.

In breve, il direttore dei lavori è “tenuto ad eseguire gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica ex novo, per la natura dell’intervento affidato alle sue cure”. Ma vediamo in dettaglio

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Il Direttore dei Lavori dopo il nuovo Codice degli appalti (D.lgs. n. 50/2016)

Nel percorso di attuazione del decreto legislativo 50 del 2016, le Linee guida e i conseguenti decreti attuativi costituiscono gli atti di regolamentazione (in sostituzione del precedente d.P.R. 207/2010) del nuovo Codice, definendo le procedure operative nelle loro linee di dettaglio.Le Linee guida analizzate nel testo riportato di seguito interessano: “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” e costituiscono la definizione operativa di quanto disposto dall’articolo 101 del d.lgs. 50/2016.Nelle more della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture, il testo seguente è finalizzato all’analisi delle Linee guida approvate dall’ANAC in data 21 giugno 2016 e relative alle problematiche della direzione dei lavori negli aspetti tecnici e contabili.Come già anticipato, si tratta della ulteriore declinazione di quanto previsto principalmente dall’articolo 101 del d.lgs. 50/2016 in materia di direzione dei lavori e della esplicazione di funzioni e attività che interessano principalmente:- la nomina del Direttore dei lavori e l’ufficio di direzione dei lavori;- gli strumenti per lo svolgimento dell’attività (ordine di servizio, verbali, certificati);- le fasi di attività (consegna, sospensione e ultimazione dei lavori);- le verifiche e i controlli effettuati dal Direttore dei lavori;- il controllo amministrativo e contabile;- le modifiche dei lavori e le varianti contrattuali;- la procedura per le riserve.Questi elementi costituiscono un primo livello di approfondimento operativo (che assumerà valenza normativa con la pubblicazione del relativo decreto attuativo) sulle attività e funzioni del Direttore dei lavori di opere pubbliche che troverà, nel corso del tempo, ulteriori e necessari approfondimenti richiesti dall’ampiezza delle problematiche inerenti all’esecuzione delle opere pubbliche.Questo lavoro, che costituisce un primo commento delle Linee guida sulla direzione dei lavori, è stato organizzato in una serie di paragrafi che corrispondono a quelli presenti nel testo emanato dall’ANAC all’interno dei quali sono riportate le indicazioni operative delle Linee guida oltre ad una serie di commenti/valutazioni utili ad una migliore comprensione dei singoli argomenti e delle attività da svolgere per ciascuna fase.Marco Agliata, Architetto, libero professionista, impegnato da molti anni nel settore degli appalti, della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e sicurezza dei cantieri. Svolge attività di consulenza per enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione e collaudo dei lavori, attuazione, gestione, manutenzione e monitoraggio degli interventi, difesa del suolo e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali

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Le osservazioni della Cassazione

“Non sembra seriamente discutibile che il progettista a cui è stata affidata la direzione lavori sia tenuto a garantire che gli stessi siano eseguiti a regola d’arte: lo è sulla scorta del contratto che lo lega al committente, tanto che la giurisprudenza civile afferma in termini diversificati ma convergenti l’obbligo (in specie per il direttore dei lavori) di garantire che l’esecuzione dei lavori sia non solo conforme a quanto previsto dal capitolato ma anche alle regole della tecnica”.

“L’obbligo di garanzia non può andare oltre l’oggetto del rapporto contrattuale; e quindi non può concernere opere che non siano investite dell’attività del progettista e/o direttore dei lavori”.

“Ove si tratti di opere del tutto autonome rispetto ad altre già esistenti in situ o in via di realizzazione non può pretendersi dal tecnico delle prime che si faccia carico della conformità e più genericamente della sicurezza di opere rispetto alle quali non vi è norma di diritto privato o di diritto pubblico che gli riconosca un potere di intervento”

In quel condominio a L’Aquila, il tipo di intervento “aveva carattere strutturale perché si trattava di lavori di incamiciatura di sei pilastri, con effetti sullo stato tensionale dei medesimi (oggetto dell’intervento a sue cure). Sicché egli aveva l’obbligo giuridico di osservare la normativa antisismica all’epoca vigente, la quale implicava l’accertamento della consistenza dei pilastri sui quali eseguire l’intervento; dal che sarebbe derivata la conoscenza dei difetti strutturali che viziavano i sei pilastri”.

Approfondisci:

https://ediltecnico.it/adeguamento-sismico-detrazione-65-mappa-comuni-italiani/

Perchè il direttore lavori è colpevole

Il direttore dei lavori in questo caso è colpevole di non aver osservato le norme della legislazione antisismica, che “hanno per l’appunto la funzione di rendere l’edificato in grado di resistere agli eventi tellurici caratteristici dell’area dell’insediamento (non a caso esisteva al tempo una classificazione della aree del territorio nazionale, distinte per grado di rischio sismico, con effetti diretti sulla tipologia costruttiva da adottare). Inoltre, egli ha attestato che le opere erano rispondenti alle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti”

Il progettista incaricato della direzione lavori non ha l’obbligo di segnalazione ai committenti ma di eseguire bene il mandato conferito. Sarebbe stato compito del committente nominare il collaudatore e questi sarebbe stato tenuto a riportare al medesimo l’esito del collaudo.

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Direzione Lavori e difetti di costruzione: il Direttore è responsabile dei danni

Visto che si trattava di intervento migliorativo (d.m. 16.1.1996, punto C.9.1.2) non si potevano applicare le disposizioni che imponevano adempimenti concernenti la sicurezza statica. Ma l’accertamento condotto nei gradi di merito ha avuto un differente esito. Come già il Tribunale anche la Corte di appello ha affermato che i lavori di incamiciatura dei sei pilastri ebbero carattere di opera di risanamento strutturale e funzionale, con implicazioni importanti di natura statica, interessando essi parti strutturali in cemento armato. Era prescritta la verifica prevista dagli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 1086/71, dalla legge n. 64/74, dalla legge Regione Abruzzo n. 138/96 e dal d.m. 16.1.1996.

Le giustificazioni del direttore dei lavori sono improprie, secondo la Cassazione: l’impossibilità di procedere alla verifica sismica dei pilastri perchè mancavano i dati, è una circostanza “che avrebbe dovuto condurre ad una ancora maggior cura per gli aspetti concernenti la sicurezza statica”.

 

Adeguamento sismico nel dm del 16.1.1996

Le disposizioni del d.m. “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” indicavano le operazioni e le scelte progettuali richieste in funzione della sicurezza statica dell’opera da realizzare.

Punto C.9.2.2. del d.m. 16.1.1996: “nel caso di interventi di miglioramento il progetto deve contenere la documentazione prescritta per gli interventi di adeguamento limitatamente alle opere interessate. Nella relazione tecnica deve essere dimostrato che gli interventi progettati non producano sostanziali modifiche nel comportamento strutturale globale dell’edificio”.

Prosegue il d.m.: “Gli interventi di adeguamento antisismico di un edificio devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo … completo ed esauriente per planimetria, piante, sezioni, particolari esecutivi, relazione tecnica, relazione sulle fondazioni e fascicolo dei calcoli per la verifica sismica. In particolare la relazione tecnica deve riferirsi anche a quanto indicato nei successivi punti C.9.2.3. e C.9.2.4.”

“La variazione degli adempimenti tra l’una e l’altra tipologia di intervento non era tanto di carattere qualitativo quanto di carattere quantitativo”.

Tutela del patrimonio architettonico

La circolare del 30/4/2015, n. 15 riporta “Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico” ed ha il dichiarato scopo di “sensibilizzare” tutte le figure che hanno influenza sulla gestione del patrimonio culturale, indirizzando ad “un percorso culturale prima che tecnico”, in cui tale disposto si inserisce.L’Italia, come noto, possiede un patrimonio vasto e diffuso di immobili di notevole valore storico-culturale, forse il maggiore a livello mondiale, che già solo per tali motivi deve essere tutelato e conservato in maniera efficiente.A parte tale aspetto, esso, può rappresentare, in una nazione così ricca di valenze culturali, un’importante sorgente di introiti e di sviluppo economico e sociale.Pertanto, la presa di coscienza e la gestione della problematica sismica, in un territorio che è stato di recente indicato come uno dei più critici a livello mondiale, assume un attuale ed urgente significato. Le disposizioni della circolare n. 15/2015 stigmatizzano tali aspetti, raccogliendoli sotto la forma di quadro sintetico-tabellare (l’Allegato 1 della circolare), guidando il tecnico verso le caratteristiche e le potenziali carenze in ottica sismica degli immobili, pubblici e privati, oggetto di tutela. L’Allegato individua due classi di intervento (manutenzione straordinaria e miglioramento sismico) che spesso ricorrono nella pratica, e che sono state indicate come potenziale fonte di inesatte valutazioni rispetto alle azioni sismiche. L’Allegato 1 è quindi un interessante punto di partenza per approfondire le tematiche ad esso correlate e allargare il quadro di conoscenza, spesso anche molto specialistica, che esso stesso sottende. Il presente lavoro è volto a inquadrare gli aspetti inerenti tutela e rischio sismico negli edifici storici, illustrando e specificando i principi cardine al fine di rendere più agevole, e più consapevole, la compilazione dei vari campi, col fine di ottenere le giuste informazioni di ritorno a livello governativo. Il testo, di lettura agile, è indirizzato a coloro che devono familiarizzare con la specificità del patrimonio culturale, siano essi professionisti incaricati della progettazione che del controllo e gestione di tali fasi. Nicola Mordà, Ingegnere civile strutturista, si occupa di problematiche sismiche e diagnostica con riferimento alle costruzioni storiche. Paola Boati Architetto, laureata in Restauro e Valorizzazione nel 2006. Da dieci anni svolge l’attività professionale occupandosi di progettazione sostenibile, ristrutturazioni e restauri, interior design, riqualificazione energetica e facility management.

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Redazione Tecnica

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