Nuovo Codice Appalti, parere del Consiglio di Stato sulle Linee Guida per Servizi di Ingegneria e Architettura

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Il Consiglio di Stato ha espresso il parere sulle linee guida Anac del Nuovo Codice Appalti. I temi e i capitoli del Nuovo Codice affronatti sono diversi, in questo articolo approfondiamo il parere sui Servizi di Ingeneria e Architettura.

Il parere (n. 1767) è infatti ralativo alle linee guida su: offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV, ne parla l’ art. 213, comma 2 del Nuovo Codice), Responsabile unico del procedimento (RUP, neparla l’art. 31, comma 5 del Nuovo Codice Appalti) e appunto servizi di ingegneria e architettura (SIA, ne parla ne parla l’ art. 213, comma 2). A questo punto, dopo questo parere, l’ANAC potrà approvare definitivamente le tre determinazioni.

Partiamo dalle linee guida ANAC: scaricale qui.

Il parere consiste in una serie di osservazioni generali e una serie di proposte di modifica.

 

Linee guida vincolanti e non

Il Consiglio di Stato precisa ancora il carattere non vincolante dei provvedimenti adottati con delibera dell’ANAC in riferimento all’art. 213, comma 2 del Nuovo Codice Appalti e il carattere vincolante di quelli adottati con delibera dell’ANAC in riferimento a disposizioni integrative dettagliatamente previste nell’articolato del nuovo Codice (con esclusione di quelle di cui all’art. 213, comma 2), in materia di status (requisiti di professionalità) e di competenze di un organo amministrativo. Risultano, invece, vincolanti tutti i provvedimenti presi con decreti ministeriali.

Prima di tutto il Consiglio di Stato ha segnalato alcune necessità: se si tratta di linee guida vincolanti, l’Anac deve delineare in modo chiaro e preciso il “precetto” vincolante.

L’indicazione discorsiva delle Linee Guida deve essere comunque chiara e univoca anche se la natura non vincolante giustifica, in questo caso, un minore rigore nell’enucleazione dell’indirizzo impartito all’amministrazione. L’amministrazione può non osservare le linee guida se la peculiarità della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall’indirizzo fornito dall’ANAC.

Il Consiglio di Stato precisa che la natura vincolante delle linee guida (scaricale qui) non deve lasciare poteri valutativi nella fase di attuazione alle amministrazioni e agli enti aggiudicatori, che sono obbligati ad attuare le linee guida. Sono inoltre necessari speciali misure che consentano di recuperare in sede procedimentale il rischio di “gap democratico”, cioè: la fase di consultazione dei soggetti interessati, la fase di analisi di impatto della regolamentazione (c.d. a.i.r.) e la verifica di impatto (c.d. v.i.r.).

L’Autorità deve inoltre evitare una proliferazione delle Linee guida e la conseguente inflazione di regolazione.

Il CdS, dopo la prima parte (A) generale analizza poi (nella parte B del parere) le linee guida relative a servizi di ingegneria e architettura, offerta economicamente più vantaggiosa, responsabile unico del procedimento. In questo articolo parliamo del parere sui servizi di ingegneri e architettura.

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Servizi di ingegneria e architettura (SIA)

Queste Linee guida non hanno carattere vincolante. In generale, il parere evidenzia la funzione generale delle Linee guida in esame: l’interpretazione del dato normativo primario, cioè del testo del Nuovo Codice Appalti.

La finalità principale di queste linee guida è quella di gestire la transizione tra la complessa disciplina previgente e quella più snella ma comunque frammentaria, contenuta nel Nuovo Codice dei contratti pubblici. Emerge come le linee guida proposte intervengano a colmare da subito alcune lacune createsi nel passaggio alla nuova disciplina, per assicurare l’ordinata transizione prevista dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 (art. 1, comma 1, lett. b.

Poi emerge la definizione dell’ambito di applicazione delle linee guisa sui SIA, attraverso il richiamo alla nozione recata dall’art. 3, lett. vvvv), del Codice. Mancano ulteriori specificazioni, richieste in sede di consultazione pubblica.

La lettura dei principi generali ricavabili dalla normativa primaria (artt. 23 e 24 del Nuovo Codice) consente di enucleare in modo chiaro i singoli precetti in esso contenuti. Le Linee guida dettano alcune indicazioni operative a beneficio delle stazioni appaltanti in sede di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

 

Le modifiche proposte

Ne indichiamo qui alcune. Il parere segnala l’esistenza di una disciplina non univoca a proposito della necessità della relazione geologica e, quindi, della presenza della figura del geologo negli appalti integrati.

Per quanto rigaurda i criteri per la valutazione delle offerte il Consiglio di Stato segnala i rischi di commistione tra requisiti di partecipazione ed elementi di valutazione delle offerte. Questi rischi sono aggravati dalla richiesta che sia “in ogni caso prevista” nel bando “una soglia di sbarramento al punteggio tecnico. Se il concorrente non la supera, non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica. Quest’ultima previsione non è conforme al carattere non vincolante delle Linee guida, perchè introduce un obbligo di legge non previsto.

 

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Redazione Tecnica

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