Nuovo APE, pubblicate 70 nuove FAQ

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Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato una nuova serie di FAQ sul Nuovo APE Attestato di prestazione energetica, sul Decreto 26 giugno 2015 “Requisiti minimi” e Decreto 26 giugno 2015 “Linee guida APE”.

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Contiene oltre 70 risposte a domande frequenti ed è stato realizzato con il supporto tecnico di ENEA e CTI. I contenuti sono il risultato del confronto tra il Governo e le principali associazioni di categoria. Ecco alcune delle domande:

Gli obblighi sulle rinnovabili del d.lgs. 28/11 si applicano anche nel caso di demolizioni e ricostruzioni non integrali?

Come si regolamenta il cambio di destinazione d’uso?

Cosa si intende con ristrutturazione dell’impianto termico?

Per esempio, c’è una parte interessante sulla sopraelevazione.

 

I nuovi quesiti sulla sopraelevazione

1) Nel caso di ampliamento o sopra-elevazione di un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente, ma legato all’edificio esistente e non scorporabile né come impianti né come involucro (ad esempio una mansarda), i requisiti da rispettare riguardano l’intera unità immobiliare (parte esistente + parte ampliata) o solo la parte ampliata?

Come riportato nello stesso comma 1 lettera b), in questi casi la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. La tabella 4 al capitolo 6 fornisce un quadro di sintesi delle prescrizioni e delle verifiche di legge che vanno rispettate per la parte ampliata.

sopraelevazioni

2) Nel caso di ampliamento o sopra-elevazione di un volume lordo climatizzato inferiore al 15% di quello esistente e inferiore a 500 mc, sono previsti requisiti?

, sono previsti requisiti in funzione dell’ambito in cui si ricade. Qualora gli interventi insistano su una superficie superiore al 25% della superficie disperdente (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) si devono rispettare i requisiti previsti per le ristrutturazioni importanti (di primo o di secondo livello a seconda dei casi).
Qualora, invece, gli interventi insistano su una superficie disperdente inferiore o uguale al 25% (intesa come superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, risultante dopo gli interventi, inclusa quindi la parte ampliata) è necessario rispettare i requisiti previsti per le riqualificazioni energetiche, in quanto si considera che l’intervento abbia comunque un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio.

Per approfondire:

3) In caso di un ampliamento >15%, quindi assimilato a nuova costruzione, il decreto specifica che la verifica del rispetto dei requisiti deve essere condotta solo sulla nuova porzione di edificio. Nel caso in cui, però, si decida di intervenire facendo un ampliamento e contemporaneamente un intervento sull’involucro della parte esistente dell’edificio (ristrutturazione importante di secondo livello), quali verifiche devono essere condotte? Occorre mantenere distinte le due verifiche (e quindi le relative relazioni), sulla parte ampliata e sulla parte esistente dell’edificio, o un tipo di verifica ingloba anche l’altra parte e quindi viene fatta una verifica complessiva (unica relazione) con le verifiche più restrittive?

Nel caso di ampliamento e contemporanea ristrutturazione importante di secondo livello occorrerà rispettare i requisiti previsti per l’una e l’altra casistica in relazione alla parte ampliata e alla parte esistente ristrutturata, mantenendo quindi distinte le verifiche e le relazioni.

Queste e altre le domande e risposte sull’attestato di prestazione energetica APE. QUI PUOI SCARICARE L’INTERO DOCUMENTO DEL MINISTERO

Redazione Tecnica

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