
Un amministratore di condominio ha avanzato un quesito riguardante l’ ecobonus 65% in condominio. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non gli era chiara la documentazione da inviare all’Enea, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
Risposta. Bisogna distinguere in tre casi differenti:
1) interventi che non comportano la sostituzione di impianto termico,
2) interventi che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa,
3) interventi di riqualificazione energetica ai sensi del comma 344.
1) Nessuna sostituzione di impianto termico
Nel caso di interventi che non comportano la sostituzione di impianto termico:
a) nelle parti comuni:
– se l’impianto termico è centralizzato bisogna predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento e il costo complessivamente sostenuto;
– se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato “A” e un allegato E per unità immobiliare; in particolare nell’allegato E da predisporre per ciascuna unità immobiliare si considererà la quota parte di intervento in termini di dimensioni, spesa e risparmio energetico, applicando i millesimi relativi all’intervento sostenuto.
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b) sul singolo appartamento:
– se l’impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l’involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l’allegato “E” per il singolo appartamento;
– se l’impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati “A” e “E” per il singolo appartamento.
2) Sostituzione di impianto termico
Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 27):
– se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre saolo l’Allegato E riferito all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri e indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento e il costo complessivamente sostenuto;
– se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.
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3) Interventi ai sensi del comma 344
In caso di impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico Allegato “A” e un Allegato “E” per l’intero edificio;
Se gli impianti sono autonomi consigliamo di predisporre un Allegato “A” e un Allegato “E” per unità immobiliare. Per quanto riguarda il valore dell’Indice di Prestazione Energetica per l’intero edificio che deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato “A” al Decreto 11 Marzo 2008 e s.m.i., riteniamo che questo debba essere calcolato come media di tutti gli indici delle varie unità immobiliari pesati sulla singola superficie o volumetria”.
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Per approfondire

Riqualificazione energetica in Condominio: la cessione del credito d'imposta 65%
Aggiornato al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 marzo 2016, n. 43434
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