Home Gli articoli dei nostri autori Contabilizzazione del calore: approvate le modifiche al decreto 102/14

Contabilizzazione del calore: approvate le modifiche al decreto 102/14

51293
Contabilizzazione del calore: il CdM approva le modifiche al dlgs 102/14

Qualche giorno fa (13 luglio) in Consiglio dei Ministri è passato il provvedimento correttivo del d.lgs. 102/2014 con cui il nostro Governo aveva recepito la direttiva europea sull’efficienza energetica (EED 27/2012). Il correttivo si è reso necessario per sanare la procedura di infrazione aperta dalla UE a febbraio del 2015.

CONSULTA IL DOSSIER SULLA TERMOREGOLAZIONE

Con riferimento alla contabilizzazione del calore è confermata la scadenza entro la quale i dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione devono essere installati: 31 dicembre 2016. Chi si attendeva una proroga non ha compreso che tale termine è stato imposto proprio dalla direttiva europea n. 27, non derogabile.

Invariate anche le sanzioni per gli inadempienti: da 500 a 2.500 euro per unità immobiliare, in caso di mancata installazione dei dispositivi entro il 31 dicembre 2016.

Siamo in attesa della pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale, ma un’analisi del documento discusso dal CdM mostra che le sorprese maggiori arrivano dalle modifiche introdotte all’articolo 9, comma 5, lettera d), che regolamenta la ripartizione delle spese per il riscaldamento ed era stato oggetto di critiche fin dalla pubblicazione del 102 in Gazzetta Ufficiale nel luglio 2014. Tre erano, infatti, i punti del testo originario contestati da una parte di operatori e utenti:

1) in generale, l’imposizione della norma UNI 10200 come metodo obbligatorio per la ripartizione delle spese;

2) la necessità di dover richiedere a un professionista termotecnico il calcolo dei nuovi millesimi di fabbisogno di energia termica utile, da utilizzarsi in sostituzione dei millesimi di proprietà e di quelli tradizionali basati sulla potenza installata;

3) l’assenza di coefficienti correttivi per mitigare l’impatto delle dispersioni termiche nelle unità immobiliari situate in posizione “svantaggiata” (ad esempio all’ultimo piano).

Più dubbi che certezze: i 3 nodi del correttivo

A meno di smentite o chiarimenti successivi, l’impressione è che il nuovo provvedimento sulla termoregolazione nei condomini introduca più dubbi che certezze. Analizziamo i tre aspetti all’origine dei dubbi principali.

1. Imposizione della norma UNI 10200 (aprendo ora anche alla possibilità di introdurre nella norma non più solo meri aggiornamenti bensì anche vere e proprie modifiche). Il nuovo testo conferma l’obbligatorietà della UNI 10200, a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. la 10200 non sia applicabile;

b. siano comprovate differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50%.

In presenza di una di queste due condizioni, il legislatore autorizza il condominio ad accantonare la 10200 e a ripartire le spese secondo percentuali fisse: almeno il 70% per il consumo volontario e la rimanenza come quota fissa da suddividere sulla base di millesimi, metri quadri, metri cubi o  potenze installate. In pratica, il tradizionale riparto 70-30 ma senza alcun fattore correttivo.

Nel caso della lettera “a” non è ben chiaro quali siano le condizioni che potrebbero rendere inapplicabile la norma in quanto essa, soprattutto nella recente versione che ha superato la fase di inchiesta pubblica, appare sempre applicabile.

La lettera “b”, invece, contempla una situazione che si verifica quasi sempre: grosse differenze di fabbisogno tra unità immobiliari poste all’ultimo piano e unità in posizione centrale. Quindi la maggior parte dei condomìni italiani potrebbe sentirsi autorizzata a non utilizzare la norma UNI 10200, pensando di evitare discussioni e contenziosi ma incappando in problemi ancor più seri… Infatti, oltre a non aver chiarito come e su cosa calcolare il 50% (sulla media delle unità immobiliari? su quella con maggior fabbisogno o su quella con minor fabbisogno?), questa parte genera contraddizioni enormi se si considerano i due successivi punti.

2. L’obbligo del ricalcolo dei nuovi millesimi di fabbisogno ha generato disappunto in molti utenti fin dall’inizio. Ma il provvedimento appena approvato non cambia granché la sostanza. Se vi sono grandi differenze di fabbisogno tra le unità immobiliari, il nuovo decreto consente di definire una quota fissa per le dispersioni (al massimo il 30%) e di suddividere tale spesa sulla base di semplici dati già a disposizione del condominio (metri quadri, metri cubi, millesimi di proprietà o vecchi millesimi di riscaldamento). Peccato che per poter accedere a questo metodo “semplificato” occorra una relazione tecnica asseverata che dimostri differenze proprio sul fabbisogno! In pratica, per poter tornare a utilizzare i millesimi di proprietà o quelli tradizionali basati sulle potenze installate, il condominio deve ugualmente pagare un professionista termotecnico per farsi calcolare il fabbisogno termico… (altro dubbio: sullo stato originario o sullo stato di fatto?).

3. I coefficienti correttivi sono argomento di discussioni infinite. Chi vive all’ultimo piano di un edificio mal coibentato sostiene che le dispersioni vadano attribuite al condominio nel suo complesso. Chi vive negli appartamenti centrali, invece, non ha nessuna intenzione di continuare a condividere le spese per queste dispersioni che non avvengono nella sua unità immobiliare. Vi sono Paesi che usano i coefficienti correttivi per mitigare le grosse differenze di spesa e altri no. Il correttivo del d.lgs. 102 crede di aver affrontato e risolto questo spinoso problema affermando che, in presenza di grandi differenze di fabbisogno termico, il condominio può fare a meno della norma UNI 10200 e ripartire le spese secondo quote fisse: almeno il 70% della spesa basata sui consumi volontari e la rimanenza basata su millesimi, metri quadri o metri cubi. L’effetto che si ottiene sarà esattamente l’opposto del risultato desiderato: avendo come obbligatoria una quota minima del 70% da imputare ai consumi volontari, chi vive all’ultimo piano vedrà aggravarsi la propria situazione perché il nuovo decreto in questo caso non contempla la possibilità di utilizzare alcun coefficiente correttivo! Se, ad esempio, l’assemblea condominiale delibera l’80% a consumo e il 20% di quota fissa, l’utente dell’ultimo piano sarà ancor più penalizzato che con il metodo riportato nella UNI 10200. Al contrario, la nuova versione della UNI 10200, attualmente in fase di revisione, prevederà quasi certamente dei coefficienti per suddividere tra tutte le unità immobiliari gli extra consumi dovuti alle strutture orizzontali (in particolare il sottotetto).

In pratica, il condominio che deciderà di applicare la norma UNI 10200 avrà a disposizione uno strumento per rendere ragionevole la ripartizione delle spese, mentre il condominio che vorrà fare a meno della norma si troverà a gestire infinite discussioni tra gli utenti dei vari piani.

Discussioni infinite sulla contabilizzazione del calore
Con il correttivo al decreto che introduce l’obbligo di contabilizzazione del calore si profilano (ulteriori) discussioni tra condòmini!

Un esempio? Pensate al caso del condominio di 5 piani: gli utenti del primo e dell’ultimo piano voteranno in assemblea a favore della UNI 10200, così da avere un meccanismo correttivo per condividere gli extra costi delle dispersioni con tutti gli altri appartamenti. Ma gli utenti del secondo, terzo e quarto piano (sicuramente la maggioranza) potrebbero votare contro la UNI 10200, accordandosi su una quota a consumo del 90% e una quota fissa del 10%! Avendo dispersioni molto ridotte, infatti, queste unità centrali avranno tutto l’interesse a ridurre al minimo la quota fissa.

Ancor peggio potrebbe andare agli edifici scarsamente abitati, ad esempio le seconde case al mare o in montagna (ma non solo). Se l’assemblea decidesse di non applicare la norma UNI 10200, nessun correttivo verrebbe applicato al calcolo della ripartizione, con il risultato che i pochi utenti che risiedono stabilmente nel condominio si troverebbero a pagare quasi tutta la spesa sulla base del consumo volontario.

Se milioni di italiani speravano in maggiori certezze sulla voce di spesa più significativa del condominio, il riscaldamento, pare che per ora tali certezze non siano arrivate. Quando il legislatore veste i panni del tecnico, le insidie sono sempre dietro l’angolo…


Condividi

33 Commenti

  1. Nell’articolo si omette la cosa più importante; l’obbligo di richiedere una perizia per valutare i casi in cui si può derogare, cosa estremamente evidente fin da quando sono nate queste ordinanze, ma mai messe in evidenza in queste discussioni, se non dal sottoscritto, che si è preso anche del “buffone” da persone chiaramente in conflitto di interessi. Fortunatamente un organo importante come Confedilizia ha chiarito questa faccenda che porterà gran parte dei condomini a derogare, sicuramente per le zone climatiche A, B, C, D e quasi sicuramente anche per la zona E. Mi domando ora come reagiranno quei condomini ingannati da certe pubblicità o da amministrator ignoranti o collusi con le ditte interessate.

    • Ciao, io mi dichiaro completamente ignorante a causa di una confusione che mi annebbia la testa. Io abito al piano terra (catastalmente rialzato) e come l’inquilino dell’ultimo piano siamo i più colpiti da una spesa di riscaldamento maggiore al metro quadro. Ora la domanda è come faccio a sapere quando il costo al metro quadro è superiore del 50% per cui posso derogare dalla UNI 10200 ? e una volta che potrei derogare, per poter essere autorizzato a farlo, devo chiedere l’ok anche agli altri inquilini? Purtroppo nel mio condominio il 1 anno ci siamo trovati delle spese di riscaldamento per singole unita che andavano dalle 30 /50/ 60 euro a chi ne ha spese 1000/1200/1600 euro, una differenza veramente paradossale (ad oggi il condominio ha scelto 100% a consumo). Cosa mi consigliate di fare

  2. Buongiorno sig. Maurizio. Poichè sono interessato, potrebbe indicarmi quale legge, in quale articolo e comma, obbliga a richiedere una perizia per valutare i casi in cui si può derogare?
    Sottolineo comunque che non si tratta di ordinanze, bensi di leggi o decreti legislativi.
    A me non è chiaro quest’obbligo, ed anche leggendo una nota di Confedilizia, a cui forse lei si riferisce, non pare che essa “chiarisca questa faccenda”. La faccenda è già chiara: non è obbligatorio effettuare la perizia, fino a prova contraria, ma solo facoltativo. E la prova non può essere una nota di Confedilizia, che commette un errore in uno dei suoi passaggi, ma dev’essere almeno un decreto legislativo. Basta leggere con attenzione il d.lgs. 102/2014 e il d.lgs. 141/2016 per rendersene conto senza alcuna interpretabilità.

  3. Sig. Claudio, su questo punto la confusione creata, a mio parere appositamente, da leggi e decreti è totale e quindi la chiarezza va ricercata tra le righe di quanto è scritto ufficialmente. Nel momento che si presuppone la possibilità di deroga sotto determinate condizioni, risulta ovvio che bisogna ricorrere ad una perizia prima di eseguire i lavori. Se un solo condomino la richiede, l’amministratore è obbligato ad attivarsi; se nessun condomino la richiede l’amministratore è comunque obbligato, per correttezza, a metterla all’ordine del giorno in modo che tutti i condomini ne siano consapevoli e possano decidere; se l’amministratore tace o peggio dice che i lavori sono comunque obbligatori, allora potrebbe essere in seguito perseguito.

  4. Gentile Maurizio,
    l’articolo ha come obiettivo l’illustrazione delle sole differenze tra il nuovo provvedimento correttivo (decreto 141 del luglio 2016) e il d.lgs. 102/2014. Pertanto chi scrive ha voluto evidenziare gli aspetti che sono cambiati in materia di ripartizione delle spese, senza più approfondire i dettagli della legge originaria.

    Tenga presente che questi provvedimenti recepiscono la direttiva europea 27/2012/EU, atto imperativo e non derogabile: la maggior parte dei Paesi europei si è adeguata da tempo, altri lo stanno facendo ora, consapevoli che gli edifici sono responsabili del 40% del consumo di energia.

    Il legislatore impone l’installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione individuale “…omissis… salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.”. Occorre quindi una relazione asseverata di un professionista termotecnico serio, che conosca perfettamente le norme del settore per dimostrare davvero che l’eventuale installazione dei sistemi non porterebbe a risparmi economici ed energetici significativi. Le istituzioni nazionali e comunitarie hanno predisposto un elenco di tipologie di edifici che potranno essere esentati dall’installazione della contabilizzazione individuale, proprio per evitare comportamenti in linea con il vecchio adagio “fatta la legge, trovato l’inganno”…

  5. Redazione tecnica: al di la delle solite parole che ormai sembrano un mantra, in pratica lei mi sta dicendo che una casa olandese si trova nelle stesse condizioni di una casa a Lampedusa, sia per le condizioni climatiche, sia per le modalità costruttive; il mio appunto, quando leggo questi articoli, sta semplicemente nel fatto che si dà ampio risalto all’obbligo ignorando o minimizzando la clausola delle deroghe, estremamente importante proprio in Italia. Del resto tutti i seminari fatti dal settore sono rivolti agli amministratori per formare praticamente dei venditori porta a porta. In questa maniera lo Stato è salvo data la presenza di possibilità di deroga, le ditte sono salve perché soddisfano semplicemente una richiesta di una “libera” assemblea condominiale”; l’unica persona che può essere accusata per problemi che sorgono in seguito è proprio l’amministratore, il quale si assume una grossa responsabilità nel non chiarire tutti (dico tutti) gli aspetti di questa vicenda. Comunque finalmente a Dicembre questo tormentone fortunatamente finirà e molto probabilmente cominceranno a lavorare gli avvocati. E in quanto al “fatta la legge, trovato l’inganno” lei sta accusando non il cittadino, ma la legge stessa che in pratica direbbe a se stessa come essere ingannata.
    P.S. amici francesi non hanno capito di che cosa stessi parlando quando gli ho prospettato la questione e nelle loro case non si vede traccia di ripartitori (per di più dichiarati fuori norma dalla metrologia legale per le risultanze della stessa Enea e MiSE)

  6. Buon giorno sig. Maurizio. Non mi dilungo in quanto sono sicuro che sia 100% informato sulla criticità riscaldamento case vacanza ( principalmente in montagna). Sono alloggi degli anni 70/80 ormai in mano a proprietari interessati ad un utilizzo Agostino. La tendenza è quindi fisso basso ( 20..40%) volontario alto nella maliziosa convinzione che tenere attivo un impianto per 60 alloggi con acqua sanitaria e antigelo sia una spesa coperta dal fisso di 40% del totale. Ora questi condomini sono abitati per il fine settimana ( 1/3 del tempo) e al massimo dal1/4 o 1/ dei proprietari. Totale 1/12 del consumo totale ( molto approssimativamente ) è imputabile al volontario. Io mi accontenterei anche del 40%, ma nella prossima riunione potrei essere in minoranza. Ci sarà anche un termotecnico che spiegherà la Certificaz Energet, che però non risolverebbe nullla, anzi aggraverebbe la posizione degli alloggi che fungono da cappotto agli altri. Cosa mi consiglia di sostenere nella prossima riunione per restare almenno su un 40% di variabile? Ci sono modifiche prevedibili a queste norme per una gestione delle seconde case non a “box auto”? Tutte le località montane, già in sofferenza per crisi, ora devono confrontarsi con norme che scoraggiano l’utilizzo degli alloggi. Il risparmio è un obiettivo da perseguire utilizzando bene l’alloggio, non evitandone l’uso. Grazie

  7. Buongiorno a tutti, io sono un semplice condomino di un ultimo piano in una palazzina di 5 piani. E’ passato un anno di esercizio con la contabilizzazione del calore e l’amministratore ha presentato solo oggi il progetto (che so essere obbligatorio), allegando un raffronto con tabelle millesimali con la norma UNI10200 e quelle con il 141/2016 chiedendo ai condomini di scegliere. Siamo nel caso di comprovate differenze di fabbisogno energetico tra gli appartamenti intermedi e periferici: parliamo di valori maggiori del 200% (fabbisogni per m2 maggiori del doppio di quelli dei piani intermedi).
    Il termotecnico ha asservato che i dati si riferiscono ai valori di progetto della casa costruita nel 1980 e non si è curato dei miglioramenti che il condominio o i condomini hanno apportato nel corso del tempo (riportando prassi suggerite da note associazioni di categoria). Io. ad esempio, 5 anni fa ho coibentato il tetto con ben 12cm di coibentazione (tutto certificato con certificazione energetica) e mi aspettavo che nei nuovi millesimi UNI10200 si sarebbero visti i frutti. Tuttavia il termotecnico mi dice che dovrò pagare per dei millesimi riferiti ad una situazione che è estremamente cambiata.
    Avevo anche intenzione di sostituire gli infissi per ridurre ancora la dispersione ma con un rapporto del 36% di consumi involontari avrei un beneficio relativo ai consumi volontari solo del 64%: non credo che li farò visto il ridotto beneficio!

    Sarà anche difficile utilizzare il DL 141/2016 in quanto 3 piani saranno contro e solo 2 a favore.

    Mi sembra che invece di andare nella direzione di far pagare ciò che si consuma, spingendo a migliorare l’efficienza energetica, si va nella direzione di chi è più forte.

    Cosa ne pensate?
    Ho capito male?

    • Gentile Mauro, per la prima stagione termica con contabilizzazione del calore il decreto consente di ripartire la spesa utilizzando i millesimi di proprietà. L’uso della norma UNI 10200 o del metodo alternativo proposto dal 141/16 può essere rimandato al secondo inverno. Ciò potrebbe darvi del tempo in più per discutere come operare la ripartizione in futuro.
      Tenga presente che la UNI 10200 è in fase di revisione, pertanto nei prossimi mesi è prevista l’emanazione di un aggiornamento che terrà conto di alcuni aspetti controversi della versione vigente. Con tutta probabilità le modifiche comprenderanno sia un meccanismo correttivo per tenere in considerazione gli extra costi dovuti alle dispersioni delle superfici orizzontali (il solaio, ad esempio), sia la possibilità per un condòmino di chiedere il ricalcolo dei millesimi se ritiene che le migliorie apportate possano modificare di almeno un quinto il fabbisogno del proprio appartamento.

  8. Buonasera, rivolgo un quesito generale a Voi Colleghi ed alla Redazione Tecnica.
    Il termine ultimo per installare questi contatori come ben sappiamo è il 31/12/2016.
    Esistono diversi Condomini che hanno già affidato la progettazione e stanno per selezionare anche le Ditte installatrici.
    Potrebbe accadere che nel mese di Ottobre, dovendo avviare gli impianti di riscaldamento, non sarà più possibile installare questi contatori almeno fino a primavera.
    In questo caso, avendo affidato la progettazione, avendo affidato i lavori, avendo inoltre comunicato i lavori al Comune, si sarà comunque passibili di sanzioni o si sarà in regola con il Decreto Legislativo?
    Grazie

    • Buongiorno Angelo, il decreto legislativo 141/16 è il provvedimento correttivo del 102/14, recepimento della direttiva europea n. 27 del 2012. Tutti questi atti hanno imposto il 31-12-2016 quale data ultima per l’effettiva installazione della contabilizzazione, pertanto né la sola delibera né l’esistenza di un progetto paiono condizione sufficiente per dimostrare l’adeguamento dell’impianto. Occorre però ricordare che, almeno per i ripartitori dei costi del calore (cioè i misuratori che vengono installati sui radiatori) l’installazione può proseguire tranquillamente dopo l’avviamento degli impianti, dato che trattasi di misuratori elettronici indipendenti dal circuito idraulico. C’è tempo quindi fino a fine anno.
      È probabile che in molti edifici non sarà però possibile installare le valvole termostatiche (cioè l’altro componente, quello con cui effettuare la regolazione del calore) prima dell’accensione degli impianti di riscaldamento. Ma sia la direttiva europea che il decreto italiano richiedono in primo luogo la misurazione, operazione che verrebbe garantita dalla presenza dei ripartitori entro il 31-12, pertanto c’è da sperare che si possano completare i lavori di adeguamento installando le sole valvole termostatiche anche dopo l’inverno.

  9. Chiedo scusa, ma queste novità introdotte dalla deroga del 27 luglio, si applicano solo dopo tale data ? Avendo noi già fatto il contratto con la ditta per la installazione dei contabilizzatori in data antecedente i 27 luglio, rientro in tale variante introdotta oppure no ? Grazie.

  10. Buongiorno,
    ho un dubbio sulla modifica del 102/2014.
    In attesa di capire come calcolare la differenza di fabbisogno termico superiore al 50% tra le unità immobiliari, nella modifica si afferma che…

    La metodologia di suddivisione delle spese sopra citata diventa facoltativa per i condomini o gli edifici
    polifunzionali nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, avessero già provveduto
    all’installazione dei dispositivi di contabilizzazione del calore ed alla suddivisione delle spese.

    cosa significa?
    che chi ha già le valvole, applica la contabilizzazione in essere? qualunque essa sia? non deve fare nessuna diagnosi per stabilire se la UNI 10200 si possa escludere?

    grazie

  11. Un mio conoscente ha ricevuto un messagio dall’amministratore in cui dice che la 10200 e’ stata
    azzerata e che si puo’ continuare con il sistema di prima ( 70/30 sia per risc che acs ) fino al 2018.
    Dipende forse dalla data di installazione ?
    A noi farebbe molto comodo perche’ abbiamo chiuso il 1° Ottobre ma dovremmo chiamare il tecnico
    i millesimi di fabbisogno ecc. tutto ok se non ci fosse la revisione in arrivo a breve che magari potrebbe anche magari lasciare la possibilta’ di farne a meno. Siamo al secondo anno.
    Mi hanno detto che e’ la regione Lombardia.
    Potrei chiedere un commento in merito?

    • La UNI 10200 è stata resa cogente dal d.lgs. 102/14 e poi riconfermata dal recente d.lgs. 141/16. Tale norma resta quindi il metodo di ripartizione prioritario imposto dalla legge vigente. Il legislatore ha però voluto aprire la strada a una possibile alternativa, utilizzabile solo in casi ben specifici comprovati da relazione tecnica asseverata (a cura di un professionista termotecnico e quindi a pagamento), la quale consente di utilizzare percentuali predefinite per la quota a consumo e per quella fissa (con un minimo del 70% a consumo). In un articolo su questo portale abbiamo illustrato luci e ombre di questo metodo alternativo perché in molti casi potrebbe risultare più iniquo della UNI 10200. Per completezza d’informazione, ecco la parte rilevante del decreto 141: “Per la corretta suddivisione delle spese (…omissis…) l’importo complessivo é suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari superiori al 50 per cento, é possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate”.

      • Quindi non è per tutti ma per involontarie superiori al 50% se certificate.
        Nel frattempo ho visto un articolo su TECHEM che sembrava confermare
        quanto scritto dall’amministratore ma con differenze fra installazione
        prima e dopo 2014. Non sono riuscito a capire.
        Avevo letto il vostro articolo ma non sono esperto e non mi è facile essere sicuro di interpretare di quello che leggo.
        Grazie per la risposta cosi’ chiara e sollecita.

        Franco gatti

  12. Gentile Redazione Tecnica,
    per giovedì 3 novembre p. v., l’amministratore del mio condominio ha finalmente indetta l’assemblea straordinaria per definire la modalità di ripartizione delle spese e scegliere l’impresa necessarie alla contabilizzazione e termoregolazione del calore dell’impianto di riscaldamento centralizzato, presente nello stabile dove risiedo, secondo il D. Leg. n° 102/2014 e sue successive modifiche e integrazioni.
    Dopo aver letto il vostro articolo del 21/07/2016 ed altri documenti, alla luce delle modifiche apportate al D. Leg. n°102/2014 dal D. Leg. n°141/2016, si chiede quanto segue:
    1. In uno stabile, composto in particolare da “X” unità immobiliari e dotato di impianto di riscaldamento centralizzato a colonne montanti, dal quale “Y” condomini si sono distaccati e dotati di impianto di riscaldamento autonomo, è applicabile la norma UNI 10200?
    2. Qualora si potesse applicare la norma UNI 10200 ad un impianto di riscaldamento del tipo di quello indicato al punto 1., sarebbe possibile e come determinare i nuovi millesimi di riscaldamento degli “Y” condomini distaccatisi, necessari per calcolare le spese involontarie anche per costoro? Tenuto conto che il distacco degli “Y” condomini non ha portato alcuna riduzione delle spese di riscaldamento (per il gas) dei condomini “X meno Y”.
    3. La norma UNI 10200 è stata revisionata? Se si, contiene, tra l’altro, i coefficienti correttivi necessari a suddividere tra tutte le unità immobiliari gli extra consumi dovuti alle “strutture orizzontali”, quali il sottotetto?
    In caso affermativo, si chiede se questi coefficienti sono previsti anche per le “strutture verticali”, quali per es. pareti perimetrali esposte completamente a tutte le condizioni climatiche ed in particolare a nord?

    Nel ringraziare per il Vostro aiuto, si chiede cortesemente di darmi una risposta possibilmente entro il 3 novembre. Cordiali saluti. Francesco.

    • Buon pomeriggio Francesco.
      Risposta alla domanda 1: sì.
      Risposta alla domanda 2: per il calcolo va incaricato un professionista termotecnico.
      Risposta alla domanda 3: la UNI 10200 è attualmente in fase di revisione, pertanto al momento occorre applicare la versione esistente. Il d.lgs. 141/16 vieta l’utilizzo di coefficienti correttivi, pertanto è il legislatore che dovrà eventualmente consentirne l’uso in futuro.

  13. Buona sera vi chiedo, essendo il mio un condominio di 16 appartamenti del 1970 circa e spendendo veramente poco di riscaldamento, non avendo nessun vantaggio dalle termovalvole per l’enorme spesa a cui si andrebbe incontro come è evitare tali lavori? Grazie

    • Buon pomeriggio Aniello,
      il d.lgs. 141/16 prevede che sia un professionista termotecnico a dover predisporre una relazione tecnica asseverata. In questo blog non possiamo rispondere a quesiti su come non applicare le leggi vigenti. La contabilizzazione individuale consente risparmi medi del 20-30% proprio in edifici non recenti, pertanto il consiglio è quello di incaricare un progettista competente prima di dare per scontato che il condominio non trarrà alcun vantaggio dall’installazione delle valvole.

  14. buona sera, vorrei chiedere un parere perché ho le idee confuse. Nel 2012 nel mio condominio (siamo in 14) si è provveduto a sostitutire la caldaia a gasolio con una a metano a condensazione e installato ripartitori Siemens e valvole termostatiche. L’impianto è a colonne montanti e l’edificio è del 1965. E’ stata creata una nuova tabella del calore sulla base delle potenze termiche installate sulla quale si ripartisce il 30% delle spese di riscaldamento. Ora si dovrà calcolare la dispersione dell’edificio e il fabbisogno energetico di ogni appartamento: con questo fabbisogno per unità abitativa andrà costruita la nuova tabella del calore sulla quale si suddivideranno i consumi involontari. Ipotizzando che ci sia una differenza maggiore del 50% a m2, si lascerà tutto come prima. Ma intanto avremo speso 2500 euro! Ipotizzando però che procederemo come sopra, effettivamente i calcoli come vanno fatti?

    • Se la relazione asseverata di un professionista termotecnico dimostra una differenza di fabbisogno superiore al 50% la ripartizione può essere fatta utilizzando due percentuali fisse: una per i consumi volontari (pari ad almeno il 70% del totale), quindi basata sulle letture dei ripartitori, l’altra per i consumi involontari. Occorre tenere presente che il d.lgs. 141 non ha chiarito su quali fabbisogni va calcolata questa differenza del 50%: tra quali unità immobiliari? Considerando gli estremi oppure la media dei fabbisogni?

  15. buona sera, vorrei chiedere un parere perché ho le idee confuse. Nel 2012 nel mio condominio (siamo in 14) si è provveduto a sostitutire la caldaia a gasolio con una a metano a condensazione e installato ripartitori Siemens e valvole termostatiche. L’impianto è a colonne montanti e l’edificio è del 1965. E’ stata creata una nuova tabella del calore sulla base delle potenze termiche installate sulla quale si ripartisce il 30% delle spese di riscaldamento. Ora si dovrà calcolare la dispersione dell’edificio e il fabbisogno energetico di ogni appartamento: con questo fabbisogno per unità abitativa andrà costruita la nuova tabella del calore sulla quale si suddivideranno i consumi involontari. Ipotizzando che ci sia una differenza maggiore del 50% a m2, si lascerà tutto come prima. Ma intanto avremo speso 2500 euro! Ipotizzando però che procederemo come sopra, effettivamente i calcoli come vanno fatti?

  16. Gentile Redazione Tecnica.
    Secondo quanto previsto dalla Norma Uni 10200:2015, abbiamo chiesto al tecnico la predisposizione dei millesimi per il fabbisogno energetico per il riscaldamento, per il fabbisogno dell’ACS e la percentuale delle dispersioni dovute al sistema distribuzione del calore.
    Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 141 del 3 Luglio 2016 avevamo provveduto ad installate le valvole termostatiche e i contabilizzatori del calore.
    Il 28/9/2016 convocazione dell’assemblea per il giorno 7 Ottobre 2016, con il seguente ordine del giorno: Chiarimenti riguardo la modalità dei costi energetici, secondo l’applicazione del Decreto Legislativo 4 Luglio 2014, n. 102. Votazione sulle eventuali applicazioni delle deroghe apportate al Decreto legislativo 141 del 18 Luglio 2016, Art. 9, Comma 5, lettera D. Sono riportati i conteggi in percentuale delle spese fisse e delle spese volontarie, della Norma e del DL 141. Sono state anche allegate le tabelle millesimali. E’ la prima volta che veniamo a conoscenza dei millesimi dei nostri appartamenti.
    Nell’assemblea del 7 Ott0bre 2016, senza approvazione delle tabelle millesimali, si parte col dire che quest’anno c’è stata una importante modifica, ai costi energetici. Passiamo alla votazione. Incominciamo con il DL 141. L’assemblea approva l’Art. 9, Comma 5, Lettera D, del Decreto Legislativo 141.
    Nessuna spiegazione o ragguaglio è stato fatto a riguardo, per spiegare quali sono le problematiche che legano la Norma Uni 10200:2015 e il DL 141/2016.
    Vorrei sapere se può ritenersi valido in assemblea il collegamento Norma Uni 10200:2015 e l’Art. 9, Comma 5, Lettera D, del Decreto Legislativo141.
    Grazie e Cordiali saluti.

  17. io ho fatto installare ,3 anni fa, SOLO i contabilizzatori xche le valvole me le manovro io e riesco benissimo a regolare le temperature necessarie x le differenti stanze. sono in regola o no con la normativa ?
    stefano

  18. Buongiorno. Mi serve un grande aiuto…. Siamo staccati dal riscaldamento centralizzato. Primo era quota fissa. Adesso con la normativa UNI 10200 si ha cambiato tutto. Non e questo punto. Il mio dubbio , se sono stati fatti calcoli giusto. Il nostro condominio ( dopo il nostro distacco) consuma il gas più meno 8000 euro + luce 800 euro+ manutenzione piu meno 1100 euro. Sono arrivati calcoli dal’ingegnere, dove sta scritto che IL CONSUMO INVOLONTARIO totale per tutti – 4040 EURO + MANUTENZIONE 1050 EURO. Se io ho letto bene normativa UNI 10200 deve essere – massimo 30% consumo involontario che si divide con millesimi. Ma se prendere 4040 euro come 30% … totale il consumo viene quasi 13000 euro. Ho sto sbagliando io o qualcosa non va con conti. Aiutatemi per capire. ( Voglio specificare, che acqua calda abbiamo privata tutti, non centralizzata) GRAZIE

    • La norma UNI 10200 non prevede una percentuale fissa per il consumo involontario, quindi non si può considerare il 30% come lei sostiene.
      L’ingegnere termotecnico avrà fatto un sopralluogo e stimato che le dispersioni del vostro edificio (indicate con Kinv nella norma) sono maggiori. La quota involontaria comprende tre voci: le dispersioni, la conduzione/manutenzione della centrale termica e il costo della lettura/ripartizione annuale delle spese.
      La quota involontaria va suddivisa sulla base dei nuovi millesimi di fabbisogno energetico.

  19. Gentile Redazione Tecnica, abbiamo dato mandato ad un perito per preparare la relazione necessaria alla deroga. Ma ci ha fatto sorgere dei dubbi. Il primo e’ che asserisce che per la valutazione economica e’ obbligatorio avere l’ APE per ogni singola abitazione mentre alcuni dei condomini sono invece convinti che questo serva solo per la determinazione delle nuove quote millesimali. Qual’e’ l’ opinione corretta? Potrebbe, al limite, considerare che nella peggiore delle ipotesi tutto l’ immobile sia in classe G? Un altro dubbio riguarda la destinazione di questa relazione. Cioe’: va consegnata? a chi? entro quali termini? Purtroppo sembra che in Sicilia, ed a Catania in particolare, non si abbia chiaro chi debba occuparsi della gestione di queste procedure e dei controlli successive. L’ ultimo dubbio riguarda quello che deve fare l’ azienda fornitrice del metano. Cosa dovra’ installare? Deve farlo in automatic senza richiesta da parte del condominio? Di chi e’ la responsabilita’ della mancata installazione? Grazie.

  20. in un condominio di sei appartamenti di uguale composizione, una sola caldaia dove l’accensione avviene negli stessi tempi, si può sapere perché la legge 102/2014 non prevede la divisione del compenso del terzo responsabile in parti uguali? quindi gli amministratori assegnano le quote in millesimi i piani alti e i piani bassi pagano di più dei piani centrali, anche per voi è una stortura della legge?

  21. La uni 10200 è iniqua di principio nella definizione dei mm di fabbisogno. Nessuno conosce con certezza le caratteristiche termofisiche delle murature, finestre, ponti termici delle strutture esistenti! Bastano rapporti diversi e attribuzione di valori diversi che si generano valori random per la ripartizione di una quota che rappresenta il diritto d’uso di un servizio

Scrivi un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here