Nuovo Codice Appalti, incarichi di progettazione: modificate le soglie

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Ci sono soprattutto correzioni di refusi e punteggiatura tra le 173 rettifiche al nuovo codice appalti pubblicate sulla Gazzetta n. 164 del 15 luglio. Moltissime le correzioni legate a richiami di articoli sbagliati nella versione del Dlgs 50/2016 pubblicata lo scorso 19 aprile.

Non mancano però le modifiche che implicano qualche aggiustamento di contenuto.

Scarica il testo del Dlgs 50/2016, coordinato con tutte le modifiche.

 

Tra questi, le correzioni riguardanti la soglia sotto cui è possibile affidare gli appalti in via fiduciaria. La correzione arriva all’articolo 31, comma 8. Il nuovo codice permetteva, prima, di assegnare in via diretta i servizi di importo pari o superiore a 40mila euro. Con la modifica vengono cancellate le parole «pari o»: si potranno affidare in via diretta gli incarichi fino a 39.999 euro, da 40mila si passa al regime dell’invito a presentare i preventivi.

Per la soglia superiore, quella che arriva fino a 100mila euro, vale la stessa cosa. Con una modifica apportata all’articolo 157 comma 2, la possibilità di evitare una procedura di gara formale, con la formula degli inviti a 5 soggetti, vale fino all’importo di 99.999 euro. Da quota centomila parte l’obbligo di gara.

Per quanto riguarda gli arbitrati obbligo (articolo 209, comma 8): per la nomina del segretario, da parte del presidente del collegio arbitrale, si potrà scegliere anche tra i dipendenti della Camera arbitrale, ma non è obbligatorio.

Redazione Tecnica

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