Riforma Madia, SCIA 2: SCIA al posto della DIA, CILA al posto della CIL

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Il decreto SCIA 2, se fosse approvato, modificherebbe il testo unico dell’edilizia riducendo a tre i provvedimenti amministrativi per le attività promosse da privati: restano solo Scia (e Super-Scia), Cil asseverata (CILA) e permesso di costruire. Cancellati CIL e DIA.

Poi ci sono gli interventi di edilizia libera, che non prevedono alcuna istanza e comunicazione ma solo previa comunicazione.

Ora il decreto SCIA 2 inizia il suo iter di discussione. Si parte con le osservazioni di Comuni e Regioni, da discutere in conferenza unificata. Intanto vediamo quali “movimenti” faranno i diversi permessi.

Per approfondire: Riforma Madia. Pubblicato in Gazzetta il Decreto SCIA: analisi e testo

Come seguire le indicazioni della SCIA 2?

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SCIA 2, cosa cambia nella disciplina edilizia

Questo nuovo Ebook rappresenta una vera e propria guida operativa per il lavoro nella disciplina edilizia dopo l’entrata in vigore dei decreti SCIA 1 (d.lgs. 126/2016) e SCIA 2 (d.lgs. 222/2016).La Guida illustra l’inquadramento legislativo, e analizza articolo per articolo i 2 decreti e le modifiche che introducono alla Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e al d. PR 380/2001, T.U. Edilizia: 1) Il dlgs. 126/2016 (SCIA 1) introduce l’entrata in vigore dell’obbligo per le amministrazioni di adottare una modulistica uniforme per la nuova SCIA su tutto il territorio nazionale e le sanzioni per i funzionari inadempienti, e modifica nella legge 241/1990 la  Ricevuta di consegna e protocollazione, l’ Inizio immediato dell’attività e controlli delle SCIA,  la Concentrazione di regimi amministrativi e lo Sportello Unico, 2) il dlgs. 222/2016 (SCIA 2) contiene nell’Allegato A l’elenco dettagliato di tutte le attività, anche in materia di edilizia, indicando se tali attività sono libere o meno, e riassume anche gli adempimenti successivi all’intervento edilizio: agibilità, comunicazione di fine lavori, realizzazione degli impianti a servizio dell’edificio, andando a modificare diversi articoli del d.PR. 380/2001.Valeria Tarroni, Responsabile servizio pianificazione, edilizia privata e ambiente di Pubblica Amministrazione

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La SCIA al posto della DIA

La SCIA Segnalazione certificata di inizio attività sostituisce la Dia, anche per gli interventi per i quali si poteva scegliere la strada della DIA alternativa al permesso di costruire. Diventa il principale ambito amministrativo per gli interventi edilizi, nei casi in cui non viene imposto il permesso di costruire.

Quali sono (alcuni) degli interventi  sottoposti a SCIA?

manutenzione straordinaria sulle parti strutturali dell’edificio;
– restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali dell’edificio;
ristrutturazione edilizia, purché si tratti di interventi “diversi da quelli che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti di destinazione d’uso, nonché diversi da quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli”.

Le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti a esercizio d’impresa restano invece assoggettate a comunicazione di inizio attività (CIA).

Addio CIL, resta la CIL asseverata

La CIL viene sostituita dalla categoria della CIL asseverata (CILA). Sono esclusi dalla CILA gli interventi sulle parti strutturali dell’edificio. La Cila, se integrata con la comunicazione di fine lavori, vale anche come comunicazione per l’attribuzione della categoria catastale.

La CIL asseverata sarà una categoria riservata solo agli interventi che non ricadono in modo espresso né fra quelli di edilizia libera, né fra quelli che richiedono una segnalazione e una autorizzazione.

La CILA potrà essere comunicata anche on line, con il progetto. Sanzione di mille euro per chi tarda a fare la comunicazione e va oltre i termini previsti. Se le si manda in corso d’opera la sanzione scende è ridotta di due terzi.

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