
L’Analisi sull’aggiornamento dei professionisti antincendio condotta dal CNI, come abbiamo visto, ha recentemente messo in luce come molti siano a rischio sospensione dagli elenchi del Ministero dell’Interno per mancato aggiornamento entro il termine previsto (il prossimo 27 agosto 2016).
Alla luce di questo problema, i Vigili del Fuoco, per facilitare la frequenza alla formazione, hanno proposto l’attivazione dell’erogazione della formazione a distanza.
Ora invece INARSIND ha richiesto al Ministero una proroga di un anno dei termini per l’aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 (che aveva introdotto il percorso di aggiornamento di 40 ore da effettuarsi nell’arco di 5 anni dalla data di iscrizione negli elenchi).
Questo al fine di consentire a chi ancora non ha potuto effettuare l’aggiornamento, per carenza di corsi attivati, di poter regolarizzare la propria posizione e mantenere l’abilitazione in materia di prevenzione incendi.
INARSIND ha infatti ricevuto numerose segnalazioni e ha valutato che “l’offerta formativa dell’ultimo quinquennio sul territorio nazionale non è stata sufficiente a coprire il numero di abilitati che avevano la necessità di effettuare l’aggiornamento per il mantenimento dei requisiti.”
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Questo a causa dell’iter organizzativo ed autorizzativo imposto dal D.M. 5 agosto 2011, e a causa del fatto che “tale formazione può essere erogata, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del suddetto Decreto, solamente da Ordini e Collegi professionali provinciali o, d’intesa con gli stessi, Autorità scolastiche o universitarie.”
INARSIND ha inoltre proposto di “stabilire un termine entro il quale gli interessati all’aggiornamento debbano darne notizia al proprio Ordine di appartenenza in modo che sia poi garantita la possibilità di organizzare la formazione entro i nuovi termini di scadenza.”
“INARSIND ritiene necessario, in un momento peraltro di grave crisi per le libere professioni, far sì che le qualificazioni dei colleghi vengano mantenute ed anzi accresciute.”
Si attende un riscontro dal Ministero dell’Interno.
Personalmente ho completato i 40 crediti necessari con almeno un anno di anticipo, pur lavorando intensamente. Se un professionista è interessato a tale abilitazione si organizza di conseguenza, viceversa è meglio che cambi strada, anziché chiedere deroghe (mi risulta che a livello nazionale il 15% degli ingegneri iscritti negli elenchi si sia aggiornato per tempo, degli altri ordini la situazione non è migliore). Anziché farsi attribuire crediti visitando ville venete, fabbriche di radiatori e degustando buon prosecco, forse era il caso che i colleghi partecipassero ai corsi riconosciuti per l’ex 818.
parla per te.
sono iscritto con la L. 818, eseguo pratiche di prevenzione incedi da almeno 30 anni. Ho completato circa 30 ore di aggiornamento. Non posso abbandonare il mio ufficio considerando altre 40 ore per aggiornamento della sicurezza cantieri contemporaneamente. Il docente riprenderà i corsi a settembre. Buone ferie Danilo
Non visito ville venete, fabbriche di radiatori e degustando buon prosecco. Purtoppo per un incidente mi sono anche fatto 6 mesi di ospedale.
Buone ferie. Io non posso permettermele
aspettavo un commento
Per Danilo: da come parli mi sembra che sai spegnere il fuoco con la benzina. Vedi di imparare di usare l’estintore giusto.
bravo Enrico condivido la tua opinione
In più occasioni ho solleciato il mio Ordine Professionale a organizzare corsi di aggiornamento per tutte le necessità degli iscritti; purtroppo la risposta concreta a tale necessità non è ancora adeguata…..in compenso la comunicazione della sospensione dall’Elenco per insufficiente aggiornamento viene inviata con molta puntualità.
Sono un professionista antincendio e puntualmente è arrivata la sospensione senza tener conto del decreto 07/06/2017 dove sostituendo l’articolo 1 del decreto 05/08/2011 inserisce il punto c) leggendo il quale sembra che il periodo dei cinque anni decorre dalla data del presente decreto. Siccome la lettera di sospensione a firma del presidente dell’ordine di roma non fa minimamente presente il decreto 07/06/2017 tutte le sospensioni sono state effettuate senza tener conto di questo ultimo decreto. Qualcuno riesce a fornirmi qualche argomentazione in merito?