
In caso di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica di un immobile senza demolizione e con ampliamento della volumetria, è naturale chiedersi se sia possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 65% (ecobonus) non solo per gli interventi che riguardano la parte esistente ma anche per quelli che riguardano la parte ampliata.
Una nuova FAQ (la n. 40) dell’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente (ENEA), recentemente pubblicata, fa chiarezza in questo senso, specificando che “la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente” perché l’ampliamento viene considerato a tutti gli effetti come nuova costruzione.
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Il chiarimento di ENEA fa riferimento alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate 39E/2010 e 4E/2011, i documenti che hanno fatto maggiore chiarezza in materia.
In particolare, la Circolare 39E/2010 ha precisato che, in casi come questo, il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, ma dai singoli commi 345, 346 e 347.
Il comma 344, infatti, risulta inutilizzabile perché comporta una valutazione del fabbisogno energetico riferito all’intero edificio, che dovrebbe quindi considerare anche gli ampliamenti edilizi in questione.
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