I Crediti Formativi per Architetti e Ingegneri non devono essere obbligatori: la proposta

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1) I Crediti formativi per Architetti, Ingegneri e tutti i professionisti (quindi anche i tecnici) non devono essere obbligatori. 2) Le casse di previdenza private devono essere accorpate. 3) Devono esserci maggiori certezze sul diritto alla riscossione dei compensi. 4) Le spese di viaggio e soggiorno per l’aggiornamento professionale devono essere detraibili.

Sono solo alcuni dei tantissimi emendamenti presentati al ddl sul lavoro autonomo (Jobs Act Autonomi), attualmente all’esame della Commissione Lavoro del Senato. Si attendono la replica del Governo e di Maurizio Sacconi, relatore al provvedimento, e le votazioni.

Aggiungiamo qui inoltre le proposte presentate da Confprofessioni: deducibilità dei contributi versati per l’assistenza sanitaria integrativa, estensione del contratto di rete ai liberi professionisti e apertura alle società di capitale tra professionisti.

La proposta sui crediti formativi non è dunque la sola. Vediamo in dettaglio le richieste di emendamento, valide naturalmente anche per Architetti, Ingegneri e tutti i Professionsiti tecnici.

Leggi anche Jobs Act Autonomi, arrivano (finalmente) gli emendamenti: cosa cambia

 

Crediti formativi e competenze

Proposto l’inserimento di un articolo aggiuntivo che permette agli Ordini professionali, previo parere del Ministero vigilante, di “certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell’ambito delle rispettive professioni ordinistiche”. L’accesso al percorso di certificazione delle competenze sarebbe libero e volontario.

 

Accorpamento delle Casse

“Accorpare le 20 casse private alle quali lo Stato delega la gestione dei lavoratori autonomi e che, tutte assieme, rappresentano un patrimonio di oltre 61 miliardi di euro”.

Andrebbero definite “comuni regole organizzative e finanziarie per le casse previdenziali attualmente esistenti al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche”.

Sarebbe necessario “prevedere la trasformazione delle casse previdenziali in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento delle stesse in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché specifica parametrazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell’ente”.

Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità – II edizione

Questa seconda edizione è aggiornata con i contenuti e l’analisi della circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E (applicazione e disapplicazione del regime forfetario, caratteristiche, agevolazioni per chi inizia una nuova attività, sanzioni). Inoltre è stato aggiunto un capitolo con le istruzioni di compilazione del modello LM di UNICO per la dichiarazione dei redditi per i professionisti in regime dei minimi o in regime forfetario.La guida in formato ebook che si concentra sulle novità del regime forfetario, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in particolare riguardo il più elevato livello di compensi o ricavi per utilizzarlo, e l’aliquota per la tassazione separata ridotta al 5% per le nuove attività per i primi cinque anni di apertura della partita Iva. Di particolare rilievo anche la possibilità di optare per il versamento di contributi ridotti per chi esercita attività d’impresa ed è iscritto alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.La Guida effettua l’identikit del regime forfetario: le regole per l’accesso, la tassazione e l’avvio dell’attività. Passa poi ad analizzare il sistema previdenziale delle singole figure professionali, architetti, ingegneri, geometri, autonomi e professionisti senza Cassa , artigiani e imprese, la compilazione delle fatture e propone una lista completa delle verifiche da fare per valutare la convenienza a passare al nuovo regime quando si ha un’attività già avviata.Completano l’ebook:- i modelli per l’avvio dell’attività e l’iscrizione alle casse previdenziali, – le formule per la corretta compilazione delle fatture- 70 quesiti risolti per chiarire i dubbi più diffusi in materia.Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, seguendo in particolare il settore edilizio dal punto di vista fiscale,e le tematiche condominiali

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Più certezze sulla riscossione dei compensi

Il Jobs Act Autonomi introduce già polizze contro il rischio di insolvenza dei clienti, prevedendo la deducibilità integrale “degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà”.

Ma la deducibilità, anche integrale, “non riconosce un diritto della certezza del pagamento, ma piuttosto costringe il lavoratore autonomo e/o libero professionista a sostenere spese aggiuntive a quelle legate all’attività per lavorare in tranquillità”. La richesta al governo è quindi quella di “prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo e/o libero professionista“.

È sproporzionata “la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell’articolo 13 comma 6 della Legge 247/2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale“.

Qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione di spese per conto del cliente sarebbe da ritenere nulla.

 

Deducibilità delle spese di viaggio

Presentato un emendamento che consentirebbe la deducibilità, accanto alle spese di iscrizione a convegni e congressi, anche di quelle di viaggio e soggiorno per l’aggiornamento professionale, anche se in una misura limitata.

 

Gestione separata Inps

Si invita il Governo a “pervenire ad una progressiva riduzione al 24% dell’aliquota contributiva attualmente prevista dalla normativa vigente per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l’lnps al fine di equiparare la contribuzione di tali lavoratori a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi” e a “incentivare la contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l’lnps di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali”.

 

Responsabilità professionale

Il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, solo nelle ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato l’evento dannoso.

Per approfondire

leggi tutto sul Jobs Act Autonomi

 

Compenso chiaramente sproporzionato

Si presume manifestamente sproporzionata “la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell’articolo 13 comma 6 della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale”.

 

Possibilità di chiedere acconti

All’interno del Jobs Act Autonomi propone di annullare “qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l’anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso”.

 

Imposte sui redditi: necessario ridefinirle

Il Governo deve emanare entro il 31 dicembre 2016, “le norme per la ridefinizione dell’imposizione sui redditi di lavoro autonomo, tenendo conto del principio di cassa e di inerenza delle spese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all’imposta regionale sulle attività produttive ( Irap); b) revisione degli studi di settore anche mediante la semplificazione degli adempimenti e con la previsione dell’eventuale esclusione per le tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi stessi non consentono un’adeguata rappresentazione dell’attività”.

Infine, ci sono emendamenti che propongono: semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali, facilitazione dell’accesso dei liberi professionisti al sistema di garanzie collettive rilasciato dai consorzi fidi, certificazione delle competenze da parte degli Ordini nell’ambito delle libere professioni.

 

Redazione Tecnica

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