
AGGIORNAMENTO DEL 25 LUGLIO 2016. La settimana scorsa, per la prima volta, il coordinamento della Scuola superiore di formazione professionale per l’ingegneria del Consiglio nazionale ha reso possibile l’organizzazione di un corso di formazione a distanza.
Questo modello, ora che è stato inaugurato, potrà essere replicato per altri argomenti. Spiega Gioacchino Giomi, capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: “Le nuove modalità di erogazione della formazione sono oggetto di un attento esame da parte dei VVFF, allo scopo di garantire elevati standard qualitativi, in linea con le esigenze di tutela della sicurezza pubblica”.
Il corso, in diretta streaming, è stato organizzato da 45 ordini provinciali degli ingegneri. Incentrato sulla prevenzione incendi, il corso ha anche affrontato il tema del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del ministero dell’Interno.
Infatti, come abbiamo visto, l’Analisi sull’aggiornamento dei professionisti dell’antincendio condotta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha recentemente messo in luce come molti siano a rischio sospensione dagli elenchi per mancato aggiornamento.
La formazione e l’aggiornamento di questi professionisti sono attualmente regolati dal DM 05/08/2011 (e successiva circolare DCPREV n.7213 del 25/05/2012), che come sappiamo prevede che, per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, i professionisti debbano frequentare corsi di aggiornamento per un totale di almeno 40 ore in 5 anni.
Da sapere sulla formazione antincendio a distanza
La circolare dei Vigili del Fuoco che aveva dato il via libera alla formazione a distanza era stata diffusa il 24 giugno 2016. L’approvazione di questi corsi e seminari, erogati in streaming, segue le stesse regole fissate per la formazione tradizionale.
L’organizzatore però dovrà indicare quali saranno le sedi in cui i professionisti potranno seguire il corso già al momento della richiesta di autorizzazione alla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco.
Nel caso gli organizzatori siano più di uno e di regioni diverse, sarà necessario nominare un “operatore di riferimento” per poter individuare la Direzione regionale dei VVFF competente a cui inoltrare la richiesta di autorizzazione dell’evento formativo a distanza.
In questo contesto, consigliamo il Nuovo Manuale di Prevenzione Incendi, di C. Giacalone, IN OFFERTA SPECIALE A 69,00 € (invece di 89,00 €) SOLO FINO AL 28 LUGLIO.
Le novità per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi
Si ricorda che, sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016, è stato pubblicato il DM 7 giugno 2016 che modifica i requisiti per rimanere nell’elenco dei professionisti antincendio (Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).
In particolare, viene specificato che, in caso di sospensione dagli elenchi per non aver raggiunto le 40 ore di formazione, il quinquennio successivo di riferimento decorre dalla data di riattivazione dell’iscrizione (che potrà avvenire dopo aver completato le ore richieste).
In sintesi, il termine dei 5 anni decorre:
– dalla data di iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio,
– dalla data di riattivazione dell’iscrizione, in caso di sospensione per l’inadempienza,
– dalla data di entrata in vigore del decreto del 2011 così come modificato, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi.
siete certi di aver correttamente interpretato il decreto 7 giugno 2016? in quel decreto viene modificato (tra virgolette) il comma 1 dell’art. 7 del decreto 5 agosto 2011, per cui sostituendo il virgolettato nel vecchio decreto, le parole “presente decreto” si riferiscono al decreto 5 agosto 2011 e non al decreto 7 giugno 2016. i 5 anni, quindi, decorrono dal 2011.
ing. diego cerrone
comando dei vigili del fuoco di avellino
Buongiorno Ing. Cerrone, i riferimenti interni ai decreti spesso non sono facilmente interpretabili. In effetti, la modifica viene inserita nel decreto del 2011, quindi i 5 anni dovrebbero partire dal 2011. Con “nuovo decreto” intendevamo proprio il decreto del 2011 modificato. Forse nel nostro testo non era così chiaro e l’abbiamo cambiato per facilitare la comprensione. Grazie della segnalazione.
Ma il decreto 07-06-2016 al punto c) recita che i cinque anni decorrono per gli iscritti nell’elenco del ministero “dalla data del presente decreto” quindi 07-06-2016. Ma perchè si cerca di interpretare la scritta in modi diversi. Secondo me la data del presente decreto è la data del presente decreto (07-06-2016 e non la data di un precedente decreto.
Quanto riportato in un decreto non può essere modificato a senso. Occorre emanare un nuovo decreto a correzione e/o specificazione. In questo i VVF sono maestri con le circolari esplicative.