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Riforma Madia, c’è un’altra novità: la segnalazione certificata di agibilità

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La concezione strutturale degli edifici in X-LAM

Un’altra novità nella Riforma Madia e nel decreto SCIA: la segnalazione certificata di agibilità che dovrà attestare condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. 

Nei giorni scorsi sul sito abbiamo dato notizia delle future prossime novità che la Riforma Madia prevede per l’edilizia. Tra cui ricordiamo:
l’incremento dei casi di attività edilizia libera non soggetta ad alcun titolo abilitativo;
– la scomparsa della comunicazione inizio lavori e la conferma della comunicazione inizio lavori asseverata;
le nuove disposizioni sulla segnalazione certificata di inizio attività;
– la previsione di un futuro glossario unico, utile ad evitare errori interpretativi, per l’individuazione degli interventi edilizi e del regime abilitativo connesso;
la semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica, con l’individuazione di casi nei quali non è necessaria e di quelli nei quali è possibile l’utilizzo del procedimento semplificato).

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in questa occasione vogliamo ricordare un’altra novità che a breve vedrà la luce nel Decreto Scia, ossia la SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITÀ, con la modifica dell’attuale art. 24 del Testo Unico Edilizia. La segnalazione dovrà attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità.

Pena la sanzione da 77 a 464 euro, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la SCIA presenterà allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata di agibilità, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni che possono incidere sull’agibilità.

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Interpretare e padroneggiare la disciplina edilizia, urbanistica e ambientale è diventato un lavoro dif- ficile e “pericoloso”. Non basta, infatti, possedere le giuste cognizioni tecniche e adottare quella che il codice civile chiama la cura “del buon padre di famiglia”, occorre conoscere nel dettaglio anche la normativa e le formalità che le stesse richiedono. Questo tipo di conoscenza è fondamentale per l’operatore della P.A. e per il tecnico privato: l’opera di Claudio Belcari costituisce un riferimento indispensabile a tal fine. Infatti, non solo il manuale è aggiornato allo stato dell’arte normativo (decreto SCIA 2, glossario dell’attività edilizia libera, d.P.R. 31/2017, ecc.) ma ne fa una trattazione ragionata con un approfondimento specifico dei singoli argomenti anch’essi raggruppati per “problematiche” secondo uno sviluppo logico consequenziale.
Il “cuore” del manuale è la trattazione dell’abusivismo edilizio, della repressione e della regolarizzazione delle opere esistenti, cui l’Autore dedica una dettagliata analisi, estesa anche alla problematica ambientale e paesaggistica che in maniera sempre più incidente influenza e condiziona l’edificabilità. L’esposizione è sempre orientata all’operatività ed è corroborata dalle risoluzioni giurisprudenziali e da “focus” di approfondimento che ne fanno un vero “strumento operativo”. Gli argomenti sono affrontati con completezza documentale e sistematicità di trattazione con l’ausilio anche di schemi grafici di sintesi e corredato infine da un questionario utile al lettore per verificare il livello di apprendimento.

Claudio Belcari, dirigente comunale, formatore enti locali, A.N.C.I., ordini e collegi professionali e consulente tecnico nei contenziosi penali e amministrativi nei settori edilizia e urbanistica. Collabora stabilmente con la rivista “L’Ufficio Tecnico”, mensile di tecnica edilizia, urbanistica e ambiente, edita da Maggioli Editore.

Volumi collegati:
Formulario generale dell’edilizia, M. Di Nicola, X ed. 2019
Le nuove procedure edilizie SCIA 1 e SCIA 2, dopo il glossario opere edilizia libera,
M. Di Nicola, II ed. 2018 Autore, III ed. 2016

Leggi descrizione
Claudio Belcari, 2019, Maggioli Editore
48.00 € 45.60 €

La segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Prevista anche la documentazione da allegare (con documenti ulteriori rispetto a quella oggi richiesta):

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di agibilità;

b) certificato di collaudo statico ovvero dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell’impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

Scompare, fra l’altro, anche la procedura del silenzio-assenso in materia, previsto dall’abrogando art. 25 del TUE.

 

Conclusioni: le responsabilità del Tecnico

In concreto, siamo dinanzi all’ulteriore conferma, ove mai ce ne fosse ancora bisogno, che nel settore dell’edilizia negli ultimi anni si è modificato il punto di vista sugli interventi e sui controlli: la segnalazione certificata di agibilità carica di responsabilità il tecnico che cura la progettazione e l’esecuzione degli interventi, perché è lui che, nella sostanza, attesta l’esistenza delle condizioni di agibilità, mentre il Comune effettuerà un controllo successivo (e magari anche a campione). E infatti, l’agibilità dell’edificio sarà immediata conseguenza della segnalazione.

Che l’impegno richiesto ai professionisti tecnici nel settore dell’edilizia sia aumentato nel corso degli anni è cosa nota: basti pensare, per esempio, all’importanza dell’asseverazione nella CILA e nella SCIA, nonché alle dichiarazioni riguardanti il permesso di costruire. Allo stesso modo, però, è bene ricordare che sicuramente tale impostazione è vista con favore dal cittadino ma, al contempo, l’attenzione del professionista deve essere massima, onde evitare errori e comportamenti scorretti che potrebbero comportare, nei casi più gravi, anche responsabilità penali e disciplinari.


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4 Commenti

  1. Si condivido pienamente con il vostro articolo, È possibile utilizzare la SCIA per il restauro e risanamento conservativo come per esempio ( togliere l’umidità, tinteggiare, intonacare, ecc ecc) e la ristrutturazione di edilizia leggera cioè senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici e senza mutamento della destinazione d’uso.
    Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria con interventi strutturali, (spostamento pareti, demolizioni ecc ecc) con aumento delle unità immobiliari e con incremento dei parametri urbanistici (nel caso in cui la manutenzione straordinaria non comprenda queste eccezioni si ricade in attività edilizia libera e va utilizzata la CILA).

  2. Nonostante tutte queste modifiche che il legislatore continua a fare sembra che qualcosa rimanga sempre scoperto.
    Ad esempio l’art. 24 del TUE al comma 2 dice che l’agibilità va richiesta per:
    “interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1”
    quindi sembra che in caso di ristrutturazione di un appartamento che viene classificata come manutenzione straordinaria e che può essere fatta con una CILA sia necessario chiedere l’agibilità alla fine dei lavori (naturalmente se modifica le condizioni di cui al comma 1).
    Però sempre al comma 2 dice che lo deve richiedere “il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività”…quindi nessun riferimento alla CILA (edilizia libera).
    Nel caso di rifacimento totale di un appartamento eseguito tramite CILA cosa bisogna fare?

  3. Ma voi sapete quanto tempo ha il Tecnico de Comune per fare l’eventuale sopralluogo dopo una ristrutturazione di un sottotetto a cui é stata chiesta agibilità ed abitabilità. Tutto in ordine ed in regola con Permesso a Costruire. Ma vorrei capire le tempistiche di quanto tempo dopo la Consegna del Fine Lavori, questi Tecnici del Comune possono, volendo, venire a fare tale ispezione e superato poi questo TERMINE, (cioè entro quanti giorni o mesi???) possono venire a farti un’ispezione se un vicino o qualcuno va in Comune e gli dice qualcosa, nel senso che la richiede? Perché se fosse così potrebbero sempre fartela anche dopo 10 anni??? Ne sapete qualcosa? Ed in caso vengano, (che sia prima o dopo), ti avvisano o ti suonano alla porta?
    Perché in caso non converrebbe andarlo a richiedere, intendo il sopralluogo, così forse una volta che lo hanno fatto anche se qualcuno va a “protestare” o quant’altro, loro, avendolo già fatto, ti lasciano in pace. Oppure no? Anche se sono già venuti, se qualcuno “reclama” ,loro vengono lo stesso, che siano già venuti o no. Lo sapete?? Grazie

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