
L’autonomia degli enti di previdenza si trova, da anni, nel perverso limbo del contrapposto rapporto con l’Istat. Tale limbo è il risultato di una richiesta dell’Europa all’Italia: dal 2004 l’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni contempla anche gli enti privatizzati nell’anno 1994 e quelli nati già privati nel 1996. E questa è storia vecchia.
Il 26 marzo 2012 il nuovo colpo di scena: un’ ordinanza del Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività di una precedente sentenza (n. 224/2012) con cui il T.A.R. Lazio riconosceva “l’autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria” aprendo così la strada alla revisione dell’elenco Istat sopra citato.
Le casse vengono considerate enti pubblici. Ma cosa vuol dire?
A ogni provvedimento di limitazione della spesa, per far quadrare i conti pubblici, le casse devono rispettare tali limitazioni, anche se non partecipano alla determinazione dei saldi strutturali dello Stato.
Nell’accogliere il ricorso Adepp (Associazione del comparto) e delle altre casse per l’annullamento dell’elenco Istat ai sensi della legge 196/2009, il T.A.R. del Lazio spiegava: “La scelta del legislatore nazionale è stata quella di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell’individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate. E ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo”.
Di conseguenza, nella compilazione del contestato elenco l’Istat ha ricompreso le unità istituzionali in possesso dei requisiti richiesti per tale qualificazione, in base al regolamento Ue n. 2223/96-Sec95. Analizzando il regolamento in question, si capisce che ciò che viene richiesto, perché si possa affermare che un’amministrazione pubblica esercita il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di “influenzarne la gestione”.
I giudici amministrativi sostengono che “è indubbio che tale condizione non ricorre nel caso in esame perché incompatibile con la completa autonomia contabile, organizzativa, gestionale e fi nanziaria che l’art. 1, comma 1, dlgs 30 giugno 1994, n. 509 riconosce agli enti di previdenza privatizzati, che sono solo ‘vigilati’ dai ministeri competenti. Ed è di palese evidenza che la ‘vigilanza’ sulla loro attività è nozione del tutto diversa dal ‘controllo’ richiesto dal normatore comunitario”.
L’Istat difende il suo elenco: impugnando la sentenza del giudice amministrativo ha ottenuto la sospensione della stessa. Spiegano i giudici che se, da un lato, per l’Istat l’esecutività della sentenza può comportare dei danni, dall’altro, per le casse “non si configurano gravi e irreparabili danni. Anche in funzione del fatto che il Consiglio di stato entrerà nel merito della vicenda il prossimo 30 ottobre 2012”.
Quindi, attendiamo ottobre per avere ulteriori delucidazioni dal Consiglio di Stato
Fonte: Italia Oggi
Se le Casse di Previdenza sono riconosciute come Organismi Pubblici, vuol dire che anche l’ente degli agenti di commercio Enasarco è un ente pubblico.Ciò esplicita chiaramente che il patrimonio immobiliare che l’Enasarco sta vendendo ai propri inquilini a prezzi di mercato, deve rispettare invece prezzi di vendita applicati degli Enti Pubblici, che sono più bassi.Quindi il Progetto Mercurio dell’Enasarco deve essere riveduto e corretto con prezzi inferiori rispetto a quelli da esso stabiliti.
Modello di richiesta, da trasmettere, al fine di istituire una GS INARCASSA.
Per copiarlo evidenziare il testo e (Ctrl+C oppure copia tasto dx mouse) ed incollarlo sull’editor di testo (Ctrl+V oppure incolla con il mouse).
N.B.: IL MODELLO… ALLEGATO COSTITUISCE SEMPLICEMENTE UNA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ FAVOREVOLE ALL’ISTITUZIONE DI UNA G.S. INARCASSA ED ALLE CONSEGUENTI MODIFICHE STATUTARIE, MODIFICHE CHE A TUTT’OGGI NON SONO STATE ANCORA RATIFICATE DAL CND (prevedib. settembre 2012).
Al Presidente di Inarcassa
Dr. Arch. Paola Muratorio
protocollo@pec.inarcassa.org
Via Salaria, 229
00199 ROMA
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Oggetto: richiesta di istituzione di una Gestione Separata INARCASSA e relativa inclusione.
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Il sottoscritto Dr. Ing. / Arch. _______________________________________ nato il ___________ a ______________________ ( ___ ) e residente a ______________________ ( ___ ), in Via ____________________________ civico n. ______, iscritto all’Ordine degli Ingegneri/Architetti della Provincia di _____________________ con il n° __________________ ed iscritto ad Inarcassa con posizione contributiva n° _______________, avente p.e.c.: _____________________________
PREMESSO
che lo scrivente esercita attività professionale abituale, ancorché non in maniera esclusiva;
che in relazione alle novità introdotte dall’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, che tiene ferma la disposizione che affida agli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati la tenuta di albi od elenchi, il compito di deliberare l’inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria prevista;
che ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1, del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo. Inoltre,
CONSIDERATO
l’art. 2, comma 26, della Legge n.335/1995, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’art. 49 del Testo Unico n. 917, sono tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS, esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui alla Legge 8 agosto 1995, n. 335, in conformità a quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento n. 281, così come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
il Messaggio 12 luglio 2011, n. 14490 dell’INPS;
il comma 16, dell’art. 24 del del Decreto Legge 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”), varato dal Governo il 6 dicembre 2011 e convertito dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011
CHIEDE
ai sensi dei comma c) e d) dell’art. 3, nonché dell’art. 4 del D.Lgs. 103/96, che venga istituita una Gestione Separata Inarcassa e che lo stesso venga incluso nella relativa categoria di previdenza obbligatoria presso Inarcassa, con possibilità retroattiva di iscrizione, quale libero professionista abituale, ancorché in forma non esclusiva, in costanza di rapporto di lavoro dipendente.
Sicuro del cortese attenzione prestata alla presente, con l’occasione saluta cordialmente.
____________________, lì __/__/____. In fede.
________________________
firma digitale del documento
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Gestione Separata Inaredis.
Implementazione ed istituzione di una gestione separata per i liberi professionisti nonchè dipendenti (G.S. INAREDIS degli Ingegneri e degli Architetti dipendenti nonchè part time).
La pagina è aperta a tutti gli ingegneri ed architetti liberi professionisti dipendenti o part time.
Perchè l’architetto e/o l’ingegnere, che svolge la libera professione in forma non esclusiva, dovrebbe iscriversi al Sindacato INAREDIS ed alla sua Gestione Separata?
a) l’unico Sindacato in Italia, non allineato ad Inarcassa e che ha denunciato per “primo” il problema dei “diritti quesiti” nelle generose pensioni di Inarcassa;
b) l’unico Sindacato in Italia, che si è occupato di risolvere il problema dell’operazione POSEIDONE;
c) l’unico Sindacato in Italia, dei liberi professionisti che svolgono la libera professione in forma non esclusiva, che ha messo a disposizione dei propri iscritti, uno o più legali convenzionati, per la difesa dei propri diritti;
d) l’unico Sindacato in Italia, che non ha esercitato “alcuna leva” al fine di far eleggere i propri iscritti/simpatizzanti all’interno degli Ordini o nelle diverse Istituzioni di rappresentanza degli Ingegneri ed Architetti;
e) l’unico Sindacato in Italia, che tenta di difendere, i piccoli studi ed i liberi professionisti autonomi, dall’estinzione;
f) l’unico Sindacato in Italia che non ha legami “anomali” e/o rapporti di sudditanza, sia con Inarcassa che con CNI/CNAPPC;
g) l’unico Sindacato oramai credibile in Italia e che ha avuto la forza di gridare tantissime altre iniquità ed iniziative da implementare (la vera concorrenza dei colleghi “quescienti ed in supplemento”, la separazione delle contribuzioni corrisposte dalle Società di professionisti con quelle dei liberi professionisti autonomi, il suggerimento ad Inarcassa, di implementare delle ulteriori protezioni sociali legate all’assitenza ed alla mutua solidarietà sia dei liberi professionisti autonomi che dei rispettivi nuclei familiari, (come avviene ad esempio attualmente in CNAPADC), l’implementazione di un fondo pensione complementare di tipo chiuso per gli iscritti, il suggerimento ad Inarcassa, di investire in immobili destinati ad ospitare laureandi in ingegneria ed architettura, in piccole opere pubbliche e per la realizzazione di infrastrutture ed urbanizzazione secondaria(rete gas, luce, telefonica, ecc.), in impianti per l’energia alternativa e sostenibile, ecc.).
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