Contributo minimo soggettivo Inarcassa: come richiedere la deroga

Ancora una settimana per presentare domanda di deroga al contributo minimo soggettivo Inarcassa per ingegneri e architetti che dichiarano meno di 15.724 euro.

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Sono rimasti pochi giorni per presentare domanda di deroga al contributo minimo soggettivo Inarcassa per ingegneri e architetti che sono ragionevolmente convinti di dichiarare un reddito 2017 inferiore a 15.724 euro. Questi potreanno quindi non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2017, dopo la presentazione della dichiarazione online.

La scadenza per effettuare la domanda (in via telematica tramite Inarcassa On Line, al menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”) è il 31 maggio, mercoledì prossimo. La norma prevede la possibilità per ingegneri ed architetti di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, nell’arco della vita lavorativa, per coloro che producono redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.

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Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti tutti i servizi di assistenza (mutui, finanziamenti, sussidi, maternità, indennità temporanea inabilità) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti (30 giugno e 30 settembre).

Deroga Inarcassa 2017, i requisiti

Al fine di accedere alla presentazione della domanda risulta necessario rispettare alcuni requisiti inderogabili. E’ necessario quindi:

  • essere iscritti ad Inarcassa;
  • NON essere pensionando o pensionato Inarcassa;
  • NON usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni;
  • NON aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la domanda di deroga relativamente all’anno in corso dovrà essere presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione. È abilitato a richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2017. In questa fattispecie, il piano di rateizzazione decade, mentre le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’ importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre.

La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30 giugno, solo in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line. Per maggiori informazioni in merito alla possibilità di versare il contributo minimo Inarcassa in 6 rate bimestrali leggi qui.

Deroga Inarcassa 2017, le conseguenze

Qualora l’ammontare del reddito professionale inserito nella futura dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2018 per il 2017), dovesse essere inferiore alla soglia dei 15.724 euro, sarà allora generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre 2018. Nel caso in cui, al contrario, il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore ai 15.724 euro, sarà generato un MAV con medesima scadenza di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due scadenze ordinarie.

Se la dichiarazione reddituale 2017 non venisse presentata entro il 31 dicembre 2018 la deroga sarà revocata automaticamente con il conseguente ripristino del contributo minimo soggettivo dovuto e l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Previdenza 2012. Ricordiamo che la deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione, che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.

Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità – II edizione

Questa seconda edizione è aggiornata con i contenuti e l’analisi della circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E (applicazione e disapplicazione del regime forfetario, caratteristiche, agevolazioni per chi inizia una nuova attività, sanzioni). Inoltre è stato aggiunto un capitolo con le istruzioni di compilazione del modello LM di UNICO per la dichiarazione dei redditi per i professionisti in regime dei minimi o in regime forfetario.La guida in formato ebook che si concentra sulle novità del regime forfetario, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in particolare riguardo il più elevato livello di compensi o ricavi per utilizzarlo, e l’aliquota per la tassazione separata ridotta al 5% per le nuove attività per i primi cinque anni di apertura della partita Iva. Di particolare rilievo anche la possibilità di optare per il versamento di contributi ridotti per chi esercita attività d’impresa ed è iscritto alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.La Guida effettua l’identikit del regime forfetario: le regole per l’accesso, la tassazione e l’avvio dell’attività. Passa poi ad analizzare il sistema previdenziale delle singole figure professionali, architetti, ingegneri, geometri, autonomi e professionisti senza Cassa , artigiani e imprese, la compilazione delle fatture e propone una lista completa delle verifiche da fare per valutare la convenienza a passare al nuovo regime quando si ha un’attività già avviata.Completano l’ebook:- i modelli per l’avvio dell’attività e l’iscrizione alle casse previdenziali, – le formule per la corretta compilazione delle fatture- 70 quesiti risolti per chiarire i dubbi più diffusi in materia.Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, seguendo in particolare il settore edilizio dal punto di vista fiscale,e le tematiche condominiali

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Redazione Tecnica

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