IRAP Professionisti, quando non si paga? La sentenza che fa chiarezza

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Questione annosa quella dell’ IRAP Professionisti. Cerchiamo di ripercorrerne velocemente la storia. L’ultima sentenza della Cassazione dice che i Professionisti che non gestiscono un’autonoma organizzazione non devono pagare l’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per essere esenti dall’imposta il dipendente deve svolgere attività generiche e non simili a quella del titolare. È una sentenza recente, la 9451/2016.

 

IRAP Professionisti e le “organizzazioni autonome”

Pago l’IRAP? Non pago l’ IRAP? Si tratta di un dibattito “antico”, al centro del quale c’è il significato di “autonoma organizzazione”. Con la sentenza 9451/2016 i giudici hanno aderito all’idea che sia necessario condurre delle verifiche sull’attività svolta dal dipendente. Si ha autonoma organizzazione:

1) se il lavoro svolto dal dipendente potenzia l’attività produttiva
2) se il dipendente non dà un contributo generico (come nel caso di una segretaria) ma è specifica e affine a quella del professionista titolare
3) presenza di un solo dipendente non si può parlare di autonoma organizzazione. Dai due dipendenti in poi scatta invece l’Irap.

Al contrario, la Cassazione il mese scorso aveva affermato che, se gli studi associati hanno una struttura tale da lasciare intravedere la presenza dell’autonoma organizzazione, anche se non hanno dipendenti, devono pagare l’ IRAP.

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IRAP Professionisti: dal 1997 a oggi

La 9451/2016 è una sentenza in controtendenza rispetto alle precedenti. La giurisprudenza, in passato, ha infatti dato risposte diverse sul concetto di autonoma organizzazione. Il problema della soggettività ai fini IRAP per i professionisti nasce dal D.Lgs 446/1997, che era molto poco chiaro.

In quel decreto (Istituzione dell’imposta regionale delle attività produttive), in particolare nell’art. 2, comma 1, si diceva che”Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta”.

Secondo il D.Lgs 446/1997, si paga l’IRAP Professionisti quando l’attività:
– è esercitata abitualmente
– è organizzata in modo autonomo con organizzazione stabile
– è diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.

È escluso dall’ IRAP il professionista privo di qualunque apparato produttivo: bisogna quindi stabilire quando c’è autonoma organizzazione per i professionisti. Ed è qui che la giurisprudenza nonè sempre stata coerente. Un punto di partenza utile per capire se l’autonoma organizzazione sussiste e meno, è quello di fare riferimento al quadro RE del Modello Unico, in particolare ai valori esposti nei righi relativi ai costi inerenti, all’attività esercitata, ai compensi a terzi e alla dotazione di beni strumentali.

La 9451/2016 è una sentenza in controtendenza rispetto alle precedenti e aiuta a fare chiarezza sulla definizione di “organizzazione autonoma” perchè chiede di verificare quale tipologia di attività svolge il dipendente: per essere esenti dall’imposta il dipendente deve svolgere attività generiche e non simili a quella del titolare.

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Redazione Tecnica

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