Impianti di Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili, cosa serve per il titolo abitativo?

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La realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili avviene atttraverso la procedura semplificata. Ma quali sono i profili da tenere conto per la corretta formazione del titolo abilitativo?

L’autorizzazione unica prescritta dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ha carattere omnicomprensivo esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione ed all’attivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Essa, avendo come contenuto imprescindibile anche la verifica della compatibilità urbanistica-edilizia dell’intervento, costituisce titolo a costruire e ad esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato.

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La disciplina generale dell’articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di cui l’articolo 6 costituisce una procedura semplificata, si riferisce espressamente per “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili” all’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Inoltre, anche l’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sia nella parte in cui la norma onera il Comune di acquisire gli atti di assenso di altre amministrazioni (comma 5) sia nella parte in cui attribuisce il potere alle Regioni di estendere la procedura semplificata ad ulteriori impianti (comma 9) la norma si riferisce espressamente alla realizzazione ed esercizio dell’impianto.

Anche la messa in esercizio dell’impianto è, quindi, consentita, nell’ipotesi semplificata dell’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con il titolo abilitativo tacito, formatosi anche per silenzio assenso, salvo l’obbligo di invio della dichiarazione di ultimazione dei lavori e del certificato di collaudo prescritti rispettivamente dai commi 6 e 8 del medesimo articolo 6.

La giurisprudenza, in generale, ritiene che il silenzio assenso non si formi quando la domanda e la relativa documentazione siano incomplete (Consiglio di Stato n. 4749 del 2015; 3661 del 2015).

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