Esonero formazione obbligatoria: cosa cambia per gli ingegneri?

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Sono state adottate la scorsa settimana dal CNI le Linee di indirizzo n. 4 in materia di formazione professionale degli ingegneri (ex circolare 772/2016 CNI, la quale reca l’approvazione in stesura definitiva). Tra le novità più rilevanti si allineano:
– Stop ai crediti a disposizione per la formazione a distanza.
Regolazione del numero di crediti formativi (CFP) in base ad attività, esoneri e tempistiche per la presentazione dei documenti agli Ordini di appartenenza.

Il Consiglio nazionale Ingegneri ha in questo senso definito regole e orientamenti per il sistema di aggiornamento della competenza professionale. Per una visione generale delle novità intercorse si consiglia di leggere l’articolo pubblicato sul nostro sito partner Ingegneri.cc.

Ingegneri: esonero formazione professionale obbligatoria

In questo contributo effettuiamo un rapido focus su un tema che assume molto rilevanza per gli ingegneri: ovverosia l’esonero dalla formazione professionale obbligatoria.

Nella circolare si afferma che per tutte le tipologie di esonero le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio periodo esonero. Il periodo di esonero deve consistere in un numero intero di mesi ed esclude il giorno di fine periodo. Nella circostanza di esoneri che si estendono su due annualità consecutive i 2,5 CFP previsti per singolo mese saranno attribuiti solo per i mesi con un numero di giorni di esonero superiore a 15. Non risulta possibile chiedere la revoca di un esonero già concesso.

Leggi anche l’articolo Competenze professionali: il CNI fa chiarezza sugli ingegneri junior.

Esonero paternità e maternità

L’esonero per paternità/maternità può essere richiesto una sola volta per singolo figlio ed essere inferiore a 12 mesi. Tale esonero deve avere in ogni caso una durata multipla di mesi interi ed escludere il giorno di fine periodo (ad esempio: un esonero di 3 mesi che inizia 10 gennaio 16 terminerà il 9 aprile 2016 incluso). D’altro canto l’esonero per singolo figlio non è frazionabile in più periodi ad eccezione del caso di entrambi i genitori iscritti all’ALBO. In tal caso il periodo può essere frazionato una sola volta e i due periodi possono non essere continuativi.

Nel caso di adozione, l’esonero è concesso per massimo 12 mesi da svolgersi entro i primi due anni dalla data di adozione, indipendentemente dall’età del bambino.

Per le novità sul nuovo Codice Appalti per i professionisti tecnici leggi l’articolo Come cambia l’affidamento degli incarichi di progettazione (e non solo).

Con riferimento all’esonero concesso per malattia cronica grave o assistenza persone con malattia cronica grave, la concessione non ha una scadenza, e l’esonero si intende automaticamente rinnovato all’inizio di ogni anno fino a richiesta di revoca da parte del professionista. Il numero di crediti da dedurre ogni anno è indipendente dalla data di concessione dell’esonero. La procedura di rinnovo è gestita in automatico della piattaforma formativa del CNI. L’esonero viene concesso anche per l’assistenza al coniuge.

La richiesta di esonero per lavoro all’estero deve essere inoltrata alla fine del periodo di permanenza all’estero. Nel caso di esoneri che si estendono su due annualità consecutive devono essere presentate due istanze.

Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità – II edizione

Questa seconda edizione è aggiornata con i contenuti e l’analisi della circolare dell’Agenzia delle Entrate 4 aprile 2016, n. 10/E (applicazione e disapplicazione del regime forfetario, caratteristiche, agevolazioni per chi inizia una nuova attività, sanzioni). Inoltre è stato aggiunto un capitolo con le istruzioni di compilazione del modello LM di UNICO per la dichiarazione dei redditi per i professionisti in regime dei minimi o in regime forfetario.La guida in formato ebook che si concentra sulle novità del regime forfetario, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in particolare riguardo il più elevato livello di compensi o ricavi per utilizzarlo, e l’aliquota per la tassazione separata ridotta al 5% per le nuove attività per i primi cinque anni di apertura della partita Iva. Di particolare rilievo anche la possibilità di optare per il versamento di contributi ridotti per chi esercita attività d’impresa ed è iscritto alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS.La Guida effettua l’identikit del regime forfetario: le regole per l’accesso, la tassazione e l’avvio dell’attività. Passa poi ad analizzare il sistema previdenziale delle singole figure professionali, architetti, ingegneri, geometri, autonomi e professionisti senza Cassa , artigiani e imprese, la compilazione delle fatture e propone una lista completa delle verifiche da fare per valutare la convenienza a passare al nuovo regime quando si ha un’attività già avviata.Completano l’ebook:- i modelli per l’avvio dell’attività e l’iscrizione alle casse previdenziali, – le formule per la corretta compilazione delle fatture- 70 quesiti risolti per chiarire i dubbi più diffusi in materia.Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, seguendo in particolare il settore edilizio dal punto di vista fiscale,e le tematiche condominiali

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Redazione Tecnica

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