Contabilizzazione calore: le spese rientrano nell’Ecobonus 65%?

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Contabilizzazione del calore: mediante la circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate, fornendo le risposte ad alcuni quesiti relativi alle spese detraibili formulati dai CAF e dagli operatori del settore, ha contribuito a chiarire in quale misura sono agevolabili le spese per l’installazione di contatori individuali nei condomini al fine di misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda delle singole unità immobiliari o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Nel quesito affiorato si chiedeva infatti se le spese sostenute per i sistemi di contabilizzazione del calore (che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 2014) rientrano tra quelle ammesse alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Contabilizzazione calore: le spese agevolate tramite detrazione

Ecco ciò che emerge dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate: tali spese sono effettivamente ammesse alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio poiché sono finalizzati al conseguimento di risparmio energetico. L’Agenzia specifica che queste spese danno diritto alla detrazione più vantaggiosa prevista per interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus pari al 65% della spesa su un massimo di 30mila euro) nel caso in cui l’installazione avviene insieme alla sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Si rammenta, in questo senso che, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, la detrazione è pari al 50% per un importo massimo di spesa di 96mila euro.

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Ovviamente, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che “se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50 per cento trattandosi di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico”.

Leggi anche l’articolo Contabilizzazione del calore, come fare per essere in regola.

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All’interno della circolare si chiariscono altri rilevanti quesiti su differenti tematiche, tra cui, per quel che qui maggiormente interessa, una interessante delucidazione in materia di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento alla specifica fattispecie del decesso del comodatario e trasferimento della detrazione.

Redazione Tecnica

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