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Intervento edilizio con più opere, quali i criteri di valutazione?

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Per la realizzazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsene una valutazione globale atteso che la considerazione dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata dell’operazione ovvero di scomporla in distinte fasi, cosicché possano individuarsi interventi soggetti ad autorizzazione ed altri soggetti a permesso di costruire, ma va valutata nella sua unitarietà.

Ancor più quando l’intervento edilizio viene effettuato su area sottoposta a vincolo paesaggistico, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nel testo vigente.  La giurisprudenza ha statuito che ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 23 ottobre 2013, n. 4676).

Il Consiglio di Stato ha poi affermato, che a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato.

“Detto articolo riconosce, infatti, all’amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. E ciò mediante l’esercizio di un potere-dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica”. (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62).

Nel caso di aree con vincolo paesaggistico, l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive, costituendo un atto dovuto in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, non necessita della preventiva acquisizione del parere di altri organi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 30 ottobre 2006, n. 9243; sez. IV, 16 luglio 2003, n. 8434).


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1 COMMENTO

  1. Buonasera, ristrutturando la mia casa in paesaggio naturale nel 2013, nella CILA compilata dal mio tecnico di fiducia ho chiesto e realizzato opere consistenti in finitura degli esterni sistemando e pavimentando la mia terrazza…
    Dopo un mese vengo denunciato da un anonimo e dopo circa 8/9 mesi mi viene fatto l’ accertamento di conformità.
    Dopo circa un mese ricevo a casa un avvio del procedimento, accusato di aver costruito pure la casa abusiva, però ringraziando iddio ho trovato e protocollato le prove della preesistenza e del non cambio di destinazione d’uso.
    L’ unico problema è rimasto all’ esterno (la finitura,) il quale mi vengono a dire che le opere esterne non sono regolari.
    Ora mi domando, può un comune dopo 10 mesi (a opera compiuta) rendere nulla la mia CILA???
    In genere quanto tempo prima doveva farmi una diffida di continuo delle opere ???

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