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Crisi degli Architetti, il Codice Appalti è motivo di ottimismo

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Fondi UE per i professionisti: ecco le prime Regioni che si muovono

Qualche giorno fa a proposito di crisi degli architetti abbiamo pubblicato la V edizione dell’Osservatorio sulla professione di Architetto, promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il Cresme. In quella ricerca si dice in particolare che il reddito annuo degli architetti è sceso del 41% e il numero di architetti sottopagati con un reddito inferiore a 9 mila euro/anno (dal 31,8% del 2013 al 34% del 2015). Su facebook il post ha ricevuto molti commenti, alcuni dei quali dicevano “magari 9 mila euro all’anno”, “prendiamo 9 mila euro ogni lustro”, “il reddito? I 9 mila euro all’anno sono di tasse” e così via.

Insomma, fare gli Architetti in questo momento storico è difficile. A questo proposito Edilportale ha pubblicato ieri un’intervista interessante a Livio sacchi, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma, che spiega, insieme ai problemi, anche quali sono le prospettive (in senso posivitivo) per gli architetti. Tra queste,  c’è quella rappresentata dalla crescita del BIM  Building Information Modeling.

Il 3 marzo alla Casa dell’Architettura di Roma si è tenuto il convegno “Essere architetto oggi: una riflessione sulla professione”.

Livio Sacchi sostiene che le cause principali della riduzione degli stipendi sono tre, anzi due più uno:
– ci sono troppi architetti in Italia (circa 154.000);
– la crisi economica degli ultimi otto anni;
– Sacchi parla anche di un terzo motivo, “aggiunto” in coda ai primi due, ma probabilmente è il caso di rifletterci su, oltre a piangere e soffrire la crisi e la concorrenza. Il terzo motivo è “la scarsa competitività, a livello sia nazionale sia internazionale, rispetto alle richieste del mercato globale della professione oggi”. Da una parte Sacchi mette la scarsa competitività, dall’altra l’apprezzamento all’estero come architetti, in particolare per la nostra cultura storica della città e del paesaggio e ancora nei settori del recupero/restauro, interior design e tecnologie eco-sostenibili.

Quello che ci rende poco competitivi però è la scarsa innovazione: non si fa sistema costruttori, produttori e artigiani, non ci si aggiorna abbastanza e non si riorganizza il modello di studi e di professionalità.

 

Architetti: buone prospettive?

Nonostante tutto, Sacchi parla di “prospettive buone”. Si tratta di sindrome dell’ottimismo di marca renziana e di memoria berlusconiana? Capiamolo. Ecco di seguito i motivi dell’ottimismo del Presidente dell’Ordine dei Roma.

La crisi sta dando chiari segnali di esaurimento, soprattutto per chi è stato capace di innovare, come ha dimostrato la ricerca del CENSIS.

Sacchi parla in modo positivo del nuovo codice degli appalti appena varato, “va certamente nella direzione giusta” dice, anche se abbiamo visto che non tutti la pensano così: Nuovo Codice Appalti, 5 colpi duri per i progettisti e Nuovo Codice Appalti: tutte le tegole sui professionisti.

A proposito di evoluzione della professione, di miglioramenti possibili, Sacchi parla di BIM, che prevede e richiede un upgrade di committenti, progettisti, strutturisti, impiantisti, costruttori, produttori, artigiani, promotori, gestori, manutentori, fruitori. Di tutti, insomma. Per questo permetterebbe davvero alla professione di migliorarsi in Italia. Rimanere fuori dal BIM (e il Codice Appalti per ora non lo rende obbligatorio come avrebbe dovuto e per questo, di fatto, ci lascia fuori) è un grande rischio: rischiamo di non essere concorrenziali per lo sviluppo dell’industria delle costruzioni, che il Cresme prevede essere del +70% al 2025. Stati Uniti, Regno Unito, ma anche Singapore ed Emirati sono più avanbti rispetto a noi in fatto di BIM.

Con il nuovo codice appalti non ci sarà sviluppo in senso di BIM e questa potrebbe essere una grave mancanza, non una buona prospettiva. Una delle tante.


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3 Commenti

  1. Non riesco a vedere i vantaggi per il settore professionale che da questo nuovo codice dovrebbero emergere.
    Dalla lettura delle varie versioni intermedie della bozza del nuovo codice degli appalti, che si sono succedute pubblicate sul web, appare chiaro che le stesse hanno portato, sostanzialmente, a tradire gli enunciati della legge delega (n. 11/2016) sulla quale tutti i settori professionali facenti parte della Rete avevano espresso parere favorevole.
    Dalla versione approvata emerge chiaro che i contenuti offerti nelle consultazioni e poi recepiti sono poca cosa.
    Vengono invece messe in luce numerose problematiche. Le elenco brevemente:
    • Nessuna indicazione sulle modalità di limitazione dell’appalto integrato;
    • La centralità del progetto non è individuata;
    • Il concorso di architettura per opere di notevole rilievo storico, architettonico, ambientale, sociale resta una scelta dell’amministrazione, dopo che ha verificato la disponibilità di sviluppare tale progetto all’interno;
    • Non vi è certezza di affidamento dell’incarico al vincitore del concorso;
    • Viene in più punti disattesa la determina 4/15 dell’ANAC;
    • Non viene limitato il ricorso alle varianti, prevedendole addirittura in sede di gara;
    • La semplificazione tanto richiamata si è trasformata in una difficoltà interpretativa da parte degli operatori di settore;
    • Non è chiara la suddivisione dei ruoli fra i vari soggetti coinvolti: amministrazione, progettisti, imprese;
    • Non vi è alcuna apertura del mercato agli studi medio-piccoli ed ai giovani;
    • Non è possibile applicare i requisiti tecnico-professionali previsti per le imprese di servizi ai professionisti.

    In conclusione, il codice che avrebbe dovuto semplificare la disciplina attuale, recependo le direttive europee, aprendo il mercato, snellendo le procedure, limitando le varianti, il contenzioso, l’infiltrazione mafiosa, prediligendo la qualità del progetto promuovendo il concorso… è stato redatto in fretta, senza l’adeguata e promessa consultazione dei soggetti portatori di interessi (se non alcuni che lasciano trasparire tracce del loro operato nell’articolato) ed avrebbe necessità di un profondo ripensamento al fine di evitare una retrocessione rispetto agli strumenti già in nostro possesso.

  2. Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI ha totalmente disatteso i principi recepiti dalla Legge delega (11/2016) e si presenta come variante peggiorativa del vecchio CODICE DEI CONTRATTI (163/2006).
    Questo può sembrare un facile slogan, proprio oggi che di slogan che inneggiano al nuovo CODICE DEI CONTRATTI come salvifico vengono lanciati anche da chi non ha letto le nuove Norme e si esprime per ‘’sentito dire’’.

    Ritengo che questo nuovo CODICE scontenti un po’ tutti.
    In primo luogo i professionisti del settore, ma anche le PMI che operano nei LL.PP.
    Unici veri beneficiari sono i CONTRAENTI GENERALI , le grandi imprese e le banche.
    Mi spiegherò meglio analizzando e commentando alcuni articoli nel prosieguo.

    I requisiti richiesti per partecipare alle procedure di selezione faranno capo agli ultimi tre anni.
    Il 163/2006 e il regolamento 207/2010 stabilivano una durata decennale per i servizi e quinquennale
    per il fatturato.
    Bene: è di tutta evidenza che la crisi del settore,e non solo di questo,dura ormai da otto anni e durerà ancora a lungo , al di là dei proclami trionfalistici di qualcuno.
    Fissare all’ultimo triennio il possesso dei requisiti, significa escludere dal mercato dei LL:PP il 99% degli addetti ai lavori (professionisti ed imprese).

    I raggruppamenti temporanei, che prima si potevano fare con atto di impegno semplice, dovranno essere costituiti con scrittura privata ‘’autenticata’’ già prima della gara.
    E’ un regalo ai notai e una pastoia in più alla faccia della semplificazione sbandierata (cfr. art. 48 c.13).

    La cauzione provvisoria ( 2%), eliminata dal 207/2010, ritorna sulla progettazione e sul CSP.
    E’ forse un regalo alle compagnie di assicurazioni? (cfr. art. 93).

    Le offerte anomale: tra i vari metodi elencati non è dato di capire quale potrà essere applicato ai SAI (cfr. art. 97).

    I collaudi ai magistrati e/o dipendenti in quiescenza ritorna, seppur sopra a certe soglie,
    ad essere ammesso (foglia di fico : al di fuori della propria regione) (cfr. art. 102).

    L’appalto integrato: non è dato di capire quali siano i limiti di applicazione.

    Servizi sotto la nuova soglia dei 209.000,00 euro: si estende a questa soglia la trattativa privata con
    invito a tre soggetti. In pratica, visto lo ‘’spezzatino’’ imposto per legge (lotti) per favorire le PMI,
    più del 90% degli affidamenti di SAI scomparirà dal mercato pubblicizzato, per finire nella ‘’zona grigia’’ (cfr. art.36)

    Il subappalto: sembra non esserci più nessun limite e per nessuna categoria (cfr. art.105).

    La modifica dei contratti: non ci è dato di capire quali siano le soglie per le perizie suppletive;
    inoltre sembra ritornare la revisione prezzi (cfr. art. 106).

    Incarichi di progettazione: l’affidamento di DL e CSE al progettista è limitato a condizioni non specificate. L’unitarietà di progetto e di esecuzione (buona architettura) viene negata (cfr. art. 158).

    Le società di progetto: sono ammesse tra diversi soggetti, sia pubblici che privati, e possono finanziarsi con l’emissione di bond anche in deroga al C.C. Per queste il subentro non costituisce cessione di contratto. E’ una pericolosa finanziarizzazione delle OO.PP.che riduce il perimetro dello Stato. Inoltre questi titoli di debito possono costituire le riserve previste per legge per banche e società di assicurazioni. ( chi si ricorda dei subprime Lehman Brothers e di cosa hanno causato?).
    I crediti delle soc. di progetto sono cedibili anche quelli non ancora liquidi ed esigibili.(cfr. art.185-186-195).

    La locazione finanziaria- Il contratto di disponibilità-L’affidamento a contrante generale-L’aggiudicazione a contraente generale e la sua qualificazione (cfr. art.188-189-195-196-198),sembrano esautorare dall’OO.PP. i piccoli e medi studi professionali, le PMI, e questo potrebbe essere ancora il meno,ma il loro costo sociale è enorme.
    Unici beneficiari: le banche, le grosse società di ingegneria, le grosse imprese.
    Tutti grossi insomma : BIG IS BEAUTIFUL.

    L’accordo bonario-L’arbitrato (cfr. art. 207-210) subiscono anch’essi delle sostanziali modifiche
    rispetto al vecchio codice; modifiche non del tutto positive.

    Le abrogazioni : sono abrogati il 163/2006 e il DPR. 207/2010 e la legge sui LL.PP del 1865.

    RIDATECELI: CON PICCOLE CORREZIONI SONO ANCORA VALIDI OGGI AL DI LA’
    DELLE DIRETTIVE EUROPEE 23-24-25

    Torino 8 marzo 2016

    Edoardo Ceretto

  3. Nonostante la grancassa mediatica dei soliti esegeti del Codice degli Appalti, di cui ovviamente nulla sanno e nulla hanno compreso, recentissima, l’esternazione sui media di un collega dell’Ordine di Roma, che sprizza di ottimismo sul tema che neanche fossimo nel paese di bengodi, subito smentito dai nuovi 10 arresti dell’appaltopoli Anas. Ma torniamo allo straordinario documento testé approvato nel consiglio dei Ministri del 3 marzo u.s.; Intanto, citando Luigi Einaudi occorre “ Conoscere per deliberare” quindi ben vengano le opinioni di tutti ma a ragion veduta: prima dovete leggervi le 300 pagine e la relazione di accompagnamento altrettanto corposa, mi risulta che il documento cosiddetto Bollinato – cioè timbrato ufficialmente per il passaggio nelle commissioni della Camera e del Senato, dove sarà prossimamente discusso, si compone di due tomi: il codice vero e proprio e gli allegati e la relazione di accompagnamento di ben 750 pagine. Confesso la mia perversione, ho passato un intero weekend confortato dall’amena lettura e vi assicuro che districarsi tra articoli commi parentesi e sottocommi è stato impresa ardua. Intanto il lessico, assolutamente ridondante e insopportabilmente autoreferenziale, forse dipende dal fatto che il documento è stato elaborato da n.7 professori di giurisprudenza, a ben vedere, visti gli arresti recenti, un penalista sarebbe servito alla bisogna…, ma non divaghiamo. Entriamo nel merito, tutto ciò che è stato citato dalla collega Porporato è purtroppo vero: non si salva quasi niente, gli effetti sulla categorie interessate, in particolare PMI e SAI (servizi di architettura e ingegneria) saranno devastanti, noi tutti, giovani e meno giovani, non illudetevi, saremo letteralmente spazzati via dal cosiddetto “mercato dei servizi professionali” , e davvero stupefacente, sono riusciti a peggiorare il codice precedente. Una riflessione a parte merita il capitolo del codice denominato:
    PARTE IV – PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE (artt. 179/191)
    Chi avrà la voglia e la determinazione nell’affrontare stoicamente l’ardua lettura, e soprattutto chi riuscirà a leggere tra le righe e i commi che compongono il complesso mosaico, non potrà che avere conferma della filosofia che permea l’insieme del codice. Il concetto è semplice da capire, conoscendo la situazione economica e sociale che attraversa il paese reale e l’Europa nel suo complesso. I limiti di bilancio imposti dalla BCE ai singoli paesi della Comunità, peraltro approvati dai rispettivi parlamenti ( Fiscal Compat, pareggio di bilancio in Costituzione ecc.) obbligano i Governi a operare all’interno di una gabbia sempre più stretta, in cui la disponibilità ad investire in Opere pubbliche, come dovrebbe avvenire per dare la spinta iniziale ad una possibile inversione di tendenza del ciclo economico ( il settore edilizio inteso come volano economico). viene meno, a causa delle premesse sopra indicate. A chi ci governa, non rimane che dare fondo a quel grande patrimonio immobiliare, accumulato negli anni dal sacrificio di tutti gli italiani, e che appartiene a noi tutti. Si sta parlando di una colossale svendita dei beni comuni, del territorio e del paesaggio , iniziato da tempo attraverso lo strumento delle Cartolarizzazioni, e utilizzando il risparmio custodito nell’unica grande banca pubblica di fatto esistente che sia chiama Cassa Depositi e Prestiti.
    Non a caso presidiata militarmente e politicamente dai soliti noti. A corollario, il disegno prevede l’ampliamento degli attori in proscenio, quali possibili partner per grandi operazioni di Rinnovo urbano (recupero delle periferie e retrofit urbano sul patrimonio edilizio esistente). Lo strumento utilizzato sarà sempre di più la dismissione degli edifici e delle aree Demaniali,attraverso la monetizzazione della rendita urbana, utilizzando una pluralità di strumenti normativi, citati nel codice: partenariato pubblico e privato, finanza di progetto; società di progetto ; emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto; privilegio sui crediti; locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità.; contratto di disponibilità; cessione di immobili in cambio di opere; e –-foglia di fico finale – : Baratto amministrativo e interventi di sussidiarietà orizzontale.

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