
Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Codice Appalti pubblici. Diciamo addio alla legge obiettivo, “un fallimento”, come ha detto Delrio. Per questo motivo è stato archiviato.
La novità più grossa riguarda il massimo ribasso, “che resterà solo per casi assolutamente marginali e ben normati”. Gli appalti verranno assegnati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’attenzione sarà rivolta alla qualità e non più al prezzo più basso. Il rischio operativo sarà in capo al soggetto privato e lo Stato non sarà obbligato a ripianare perdite su rischi assunti dai privati.
Clicca qui per leggere il testo del Codice Appalti approvato il 3 marzo in CdM..
L’Anac avrà nuovi compiti ma anche risorse più adeguate.
Altre novità interessanti. La Cabina di Regia è l’Organo nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni.
La progettazione assume un ruolo fondamentale e si articola in tre livelli (per limitare il numero di varianti di progetti, i tempi e i costi):
– progetto di fattibilità,
– progetto definitivo,
– progetto esecutivo.
Il Ponte sullo Stretto è un’opera da valutare seriamente, ha detto Delrio “Stiamo continuando a lavorare sulle priorità, non dimenticando questa prospettiva”.
Altre due novità: nuove regole sulla qualificazione, Bim (Building information modeling)
Ricordiamo che non è il testo definitivo del Codice degli Appalti. Il testo approvato dal CdM deve andare in Consiglio di Stato, poi in Conferenza unificata e alle Commissioni parlamentari competenti. Se consideriamo gli altri passaggi tecnici che precedono la Gazzetta ufficiale, siamo già oltre il limite stabilito. Il testo definitivo del Codice Appalti deve essere approvato entro la scadenza fissata, cioè il 18 aprile.
Segui in diretta la Videoconferenza sul Codice Appalti:
Lunedì 14 marzo 2016 – dalle 10.00 alle 12.00
Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione
Prima analisi della bozza del 27 gennaio 2016
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Nel Codice licenziato oggi dal Consiglio dei Ministri l’appalto pubblico di lavori e l’appalto di servizi sono definiti all’Articolo 3, rispettivamente alla lettera ll) e alla lettera ss) che si riportano di seguito:
ll: “appalti pubblici di lavori”: i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1 l’esecuzione o l’esecuzione della progettazione esecutiva di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato 1
2 l’esecuzione oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera
3 la realizzazione con qualsiasi mezzo di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’infleunza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera
ss: “appalti pubblici di servizi” i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll)
Con queste definizioni qualsiasi attività di lavoro, benchè ordinaria, ripetitiva e rutinaria puó essere oggetto di appalto.
Il nuovo Codice ha questo aspetto rivoluzionario: equipara ad appalto di ssrvizi qualsiasi attività lavorativa diversa dall’appalto di lavori, e crea la base per decretare la fine storica dei cobtratti di lavoro a tempo indeterminato.
Era voluta questa innovazione?