
Codice Appalti: riforma e Sblocca Cantieri
Lo Sblocca Cantieri cambia gli appalti. Introduce infatti: un nuovo regolamento, novità sul minor prezzo, sull’appalto integrato e in altri campi.
Una precisazione è però necessaria: la maggior parte dei primi 15 commi dell’articolo 1 della delle legge 55/2019 sono provvedimenti di carattere sospensivo di alcune norme del d.lgs. 50/2016 per le quali si è voluto determinare un periodo di sperimentazione degli effetti della loro sospensione. Approfondiamo in questo articolo.
Il Decreto Sblocca Cantieri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019. Entra in vigore dal 19 aprile come legge 14 giugno 2019, n. 55 con nome “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32). La riforma del Codice Appalti inizia proprio con il decreto “Sblocca cantieri”, che contiene le prime modifiche necessarie a velocizzare l’avvio dei lavori e a far ripartire quelli fermi. Rispetto al Codice degli appalti le modifiche sono 81: approfondisci.
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Progettazione, verifica, validazione e approvazione del progetto dopo lo Sblocca Cantieri
La legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca Cantieri) ha introdotto importanti novità in materia di appalti e, in modo particolare, sulle attività da svolgere nelle varie fasi della progettazione e affidamento delle opere pubbliche, che vengono puntualmente analizzate e illustrate in questo nuovo quaderno tecnico, che conferma le caratteristiche della serie a cui appartiene, distinguendosi per il contenuto fortemente operativo, semplice, chiaro rivolto in particolare ai professionisti tecnici e a coloro che non hanno una specifica competenza giuridica.
Attraverso schemi e tabelle che semplificano l’individuazione dei vari elementi, per ogni ambito di maggiore rilevanza sono state predisposte delle schede con le informazioni sugli aspetti di ciascuna attività e delle analisi specifiche di supporto allo svolgimento delle azioni da intraprendere, con l’indicazione degli elementi normativi di riferimento per ciascun aspetto.
La struttura dell’opera include anche analisi dettagliate degli argomenti trattati, per chiarire gli elementi e le criticità che caratterizzano i vari ambiti.
È stata inserita anche un’appendice che riporta una tabella contenente tutti i 122 provvedimenti (decreti, linee guida, atti normativi) di attuazione al codice dei contratti: uno strumento prezioso per avere sotto controllo l’impressionante mole di documenti collegati al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La normativa di settore e i relativi documenti esplicativi possono essere consultati su: https://bit.ly/2G3hHue
Marco Agliata, architetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza. Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.
Calcolo parcelle per la progettazione: cos’è cambiato dal Codice degli Appalti allo Sblocca Cantieri?
In merito alle modalità di calcolo della parcella dei servizi di ingegneria e architettura, l’articolo 24, comma 8 del d.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), nel caso dei contratti pubblici, individua il d.M. infrastrutture 17 giugno 2016 come il riferimento normativo per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di architettura e ingegneria; le tabelle del decreto definiscono i corrispettivi per le seguenti attività (articoli 24, comma 1 e 8 e articolo 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016)… Scopri di più
Incentivo 2% per manutenzione ordinaria e straordinaria, quando vale?
L’assegnazione dell’incentivo del 2% previsto dall’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte dei dipendenti delle stazioni appaltanti ha ricevuto, con le Linee guida ANAC n. 3/2017 una successiva specificazione che ha contribuito a chiarire gli ambiti di attività destinatari di tale riconoscimento economico normato dal codice dei contratti. Vediamo in dettaglio tutti gli ambiti e le regole per l’incentivo.
La Riforma Codice Appalti prima dello Sblocca Cantieri
Marzo 2019. Il CdM ha approvato in marzo 2019 il ddl delega con i princìpi che ispireranno la nuova normativa sui contratti pubblici. La delega attribuisce la responsabilità alle stazioni appaltanti, che consentirà più efficienza e tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Lo scopo è ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche.
Per la riforma del Codice Appalti, si dovranno tenere presenti i risultati della consultazione condotta in Senato. Il ddl delega dovrà affrontare l’iter parlamentare, poi ci saranno due anni di tempo per fare la riforma con l’approvazione del nuovo decreto legislativo in materia di contratti pubblici.
Gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento verranno ridotti.
Un altro scopo del ddl delega sul Codice degli Appalti è alleggerire gli oneri burocratici e di regolazione, e il carico degli adempimenti gravanti sugli operatori economici.
Il ddl delega propone il ritorno al regolamento attuativoe l’abbandono del sistema soft law, cioè delle linee guida dell’Anac o dei decreti ministeriali sui singoli argomenti.
Correttivo Appalti del 2017: i contenuti
Il Correttivo Appalti è stato pubblicato sulla Gazzetta n.103 del 5 maggio 2017, supplemento ordinario n. 22. Clicca qui per il testo del Correttivo pubblicato in Gazzetta. È il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Il Correttivo è in vigore dal 20 maggio 2017.
Nel Correttivo del D.lgs n. 50/2016 è interessante l’introduzione dell’obbligo del riferimento al decreto parametri per calcolare i compensi dei professionisti: le tabelle di calcolo degli importi a base delle gare di progettazione dovranno essere utilizzate dalle stazioni appaltanti nella definizione dei compensi a base di gara. Inoltre, è previsto l’obbligo di rendere sistemiche sin dalla fase del progetto di fattibilità e in ogni momento successivo le indagini relative al comportamento energetico dell’opera, in particolare il contenimento dei consumi energetici.
Linee Guida n. 2: calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale anche le Linee Guida n. 2 dell’ANAC, di natura prevalentemente tecnico-matematica, preparate con il fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici. Queste linee guida sono finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), soprattutto per quanto riguarda la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta, e la successiva aggregazione dei punteggi.
L’ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara il criterio di aggiudicazione e i criteri di valutazione, le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria. Devono quindi essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attività e la consapevolezza della partecipazione.
Linee Guida n. 6: Nuovi reati che escludono dalla gara
Ecco il nuovo elenco di reati che, anche per una condanna in primo grado, hanno come conseguenza l’esclusione dalle procedure di gara: è la novità principale del pacchetto di linee guida dell’Anac pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 260 del 7 novembre 2017 che aggiornano le linee guida n. 3 sul responsabile unico del procedimento e la 6 sugli illeciti professionali. In entrambi questi, le novità sono entrate in vigore il 22 novembre.
Quali sono i reati?
Esercizio abusivo della professione, bancarotta semplice e fraudolenta, ricorso abusivo al credito, reati tributari, reati societari, delitti contro l’industria e il commercio, reati urbanistici e reati collegati alla libertà degli incanti: dal 22 novembre tutte le condanne non definitive per una di questi reati porteranno all’esclusione automatica dalla procedura di affidamento di tutti gli appalti pubblici. Scarica la linea guida n. 6 aggiornata.
Linee Guida n. 3. RUP: nuovi requisiti
L’Anac diminuisce i requisiti per i responsabili unici nei piccoli lavori. Nelle procedure sotto la soglia di 150mila euro sarà sufficiente avere tre anni di esperienza e un diploma. Questo significa aprire le porte a una nuova classe di RUP poco più che ventenni. Scarica la linea guida Anac n. 3.
Illecito professionale: nuova sentenza
L’art. 80 del nuovo Codice degli Appalti non consente l’esclusione automatica del concorrente: è necessaria la valutazione della stazione appaltante sulla rilevanza dell’inadempimento contrattuale pregresso rispetto al rapporto di fiducia. Lo ricorda il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4192 del 5 settembre 2017. Leggi tutto l’articolo.
Subappalto: la guida dell’ANCE
L’ANCE ha messo a punto la Guida “Il subappalto nel D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56”. La puoi scaricare qui ed è suddivisa nei seguenti temi:
- L’istituto del subappalto
- Attività che non costituiscono subappalto
- Quota subappaltabile
- Lavorazioni super-specialistiche o Sios
- Limiti al subappalto per la corte di giustizia
- Indicazione della terna di subappaltatori
- Subappalto facoltativo e necessario
- Subappalto in prequalifica
- Condizioni per l’affidamento in subappalto
- Requisiti e autorizzazione
- Adempimenti per l’autorizzazione
- AVCpass subappaltatore
- Importo corrisposto al subappaltatore
- Pagamento diretto ai subappaltatori
- Responsabilità dell’appaltatore
- Disposizioni di chiusura
- Qualificazione SOA
Analisi del Correttivo
Leggi l’analisi del testo del Correttivo Appalti confrontato con il Codice Appalti (decreto 50/2016), di Laura Porporato.
Oppure: ecco l’ebook di approfondimento aggiornato al Correttivo pubblicato in Gazzetta:
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Il Correttivo al Codice degli Appalti: cosa cambia per i professionisti
L’ebook contiene tutte le novità per i professionisti tecnici e sulla progettazione contenute nel Correttivo al Codice degli Appalti, (dlg.s. n. 50/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016).
La Guida illustra le novità di interesse per i professionisti tecnici contenute nei singoli articoli del Codice, rivisto dal decreto Correttivo (in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale):
- Programmazione e progettazione: come cambiano i livelli della progettazione, principali figure coinvolte, suddivisione dei compiti,
- Contratti pubblici sopra e sotto soglia: le differenti modalità di selezione degli affidatari degli incarichi, modalità di gara,
- Bandi e avvisi nei settori ordinari,
- Aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari,
- Concorsi di progettazione: cosa succede attualmente, cosa cambia, cosa potrebbe essere.Laura Porporato, Architetto, tesoriere e consigliere delegato per i lavori pubblici dell’Ordine degli Architetti di Torino
Leggi descrizioneLaura Porporato, 2017, Maggioli Editore12.90 € 10.97 €
Decreto Correttivo: le principali novità
Le novità principali introdotte dal Correttivo Codice Appalti sono: 1) Obbligo di parametri per i compensi dei progettisti: le stazioni appaltanti dovranno usare specifici parametri per calcolare i compensi dei professionisti; 2) Paletti meno rigidi per l’urbanizzazione; 3) Progetti: basta un nuovo ok per i pareri scaduti; 4) Incentivi per i servizi e i pagamenti ai tecnici della PA: ci saranno norme più stringenti per i pagamenti alle imprese dalla PA; 5) Gare “snelle” e più veloci per sbloccare i piccoli investimenti pubblici; 6) Qualificazione più leggera per le PA; 7) Non esiste più il collegio consultivo tecnico; 8) Più trasparenza: obbligo per le stazioni appaltanti di nominare il presidente di commissione tra esperti segnalati dall’Autorità Anticorruzione.
“Gli articoli da 21 a 27 contengono disposizioni in materia di pianificazione, programmazione e progettazione di un’opera pubblica. All’interno di questo corpo normativo ci si aspetterebbe una puntuale descrizione dell’iter realizzativo di un’opera pubblica che, partendo dalla programmazione che tenga conto della definizione delle esigenze, individuazione delle risorse necessarie, inserimento in un piano pluriennale di intervento, definisca i livelli della progettazione, l’individuazione delle figure preposte a svolgere i vari compiti, interne o esterne alla Pubblica Amministrazione, individui e stabilisca la migliore procedura di gara per l’affidamento delle opere, selezioni la migliore impresa realizzatrice e controlli e governi l’intero processo sino al collaudo dell’opera ed alla consegna della stessa per l’uso a cui è stata destinata.
Il tutto non è così chiaro e lineare e per molte parti ci si deve riferire a linee guida o decreti attuativi che definiscano nello specifico le azioni da compiere per la completa efficacia del Codice. Articolo importante di nuovo inserimento, potrebbe essere, se ben usato, il 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico) dove, attraverso la consultazione dei vari attori e cittadini presenti sul territorio, si potrebbero iniziare a porre in atto tutte quelle azioni di coinvolgimento, sensibilizzazione ed accompagnamento delle scelte che potrebbero guidare l’Amministrazione nella messa in atto di un iter condiviso” (estratto dall’ebook di Laura Porporato).
Attraverso un confronto tra “vecchia” versione del Nuovo Codice e versione modificata dal Correttivo, abbiamo infatti tirato fuori gli elementi di maggior interesse introdotti dal Correttivo su appalto integrato, corrispettivi, manutenzioni, subappalto e tutto il resto:
Appalto integrato
Per il comma 1-bis introdotto dal nuovo Correttivo all’articolo 59, l’appalto integrato è possibile in presenza di elemento tecnologico prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. Il nuovo comma 1-ter specifica che il ricorso all’appalto integrato deve trovare puntuale motivazione riportata nelle determina a contrarre che deve chiarire la rilevanza dei presupposti tecnici e l’incidenza sui tempi di realizzazione rispetto all’affidamento separato di progettazione e lavori.
Corrispettivi obbligatori
La modifica del comma 8 dell’articolo 24 del codice (all’articolo 14 del correttivo) rende obbligatoria l’applicazione del decreto sui corrispettivi (al momento quello in vigore è il d.M. 17 giugno 2016) per i servizi di architettura e ingegneria; viene aggiunto il comma 8-bis dello stesso articolo 24 che vieta alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione del corrispettivo per i servizi di architettura e ingegneria all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.
Continua a leggere in dettaglio quali sono le novità introdotte dal Correttivo
Codice Appalti: altri contenuti importanti
Decreto BIM obbligatorio
Il comma 13 dell’articolo 23 del Nuovo Codice Appalti stabilisce che un decreto del Ministero delle Infrastrutture dovrà fissare le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell’obbligatorietà del BIM sia per le amministrazioni sia le imprese. Il primo step del decreto, per come è stato scritto fin’ora, prevede l’introduzione dell’obbligo, per le opere sopra ai 100 milioni, nel 2019. Leggi tutto l’articolo BIM obbligatorio dal 2019: le fasi di attuazione del decreto
Responsabilità solidale
A proposito di Appalti, nel Decreto che ha permesso al Governo di evitare il referendum sul voucher era stata ripristinata integralmente la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore, responsabilità che deve essere “nei limiti in cui il secondo fa accedere il primo a tutta la documentazione relativa alle prestazioni lavorative consentendogli di esercitare il potere di controllo indicato da un decreto ministeriale”.
Spero proprio che l’epoca del massimo ribasso sia giunta al termine. Questo criterio, assieme all’abuso delle varianti, è uno dei responsabili dei problemi legati agli appalti pubblici in Italia. Inoltre, se il contratto si basa su di un progetto definitivo, perché non assegnarlo a lump -sum ( o forfait, come preferite…) ?
Egr. Sig. zerboni,
Gran parte dei progetti pubblici che vengono messi a base di gara sono progetti preliminari (il vecchio progetto di massima) su cui l’impresa dovrà sviluppare sia il progetto definitivo che quello esecutivo. Inoltre sono anche a conoscenza che il grado del progetto posto a base di gara dipende dal tipo di appalto che la stazione appaltante decida di mettere in atto.
Ad ogni modo per eliminare il rischio varianti, il progetto posto a base di gara dal “Cliente” o stazione appaltante deve essere il più possibile dettagliato (quindi:progetto esecutivo) e con un contratto e capitolato d’appalto ben fatto. A questo punto lo si può anche appaltare con la formula lump-sum (chiavi in mano) come si fa nei contratti internazionali nell’ambito oil & gas.
Cordiali Saluti
Mi pare si prevede rating per imprese e PA. A mio avviso sarebbe opportuno si prevedesse anche rating per progettisti sia interni che esterni a PA. Inoltre l’eliminazione dell’incentivo alla progettazione non è sensata; esistono progettisti validi sia interni che esterni alla PA; con la progettazione interna si riesce a volte a finalizzare interventi con finanziamenti esigui.
Non capisco tutto questo entusiasmo. La procedura del prezzo più vantaggioso per l’amministrazione è in assoluto quello che si presta a maggiori manipolazioni.Inoltre se prima i ribassi erano del 50% già adesso sono diventati del 70%. Perchè oltre alle migliorie rimangono fortissimi ribassi.Magari si potrebbe incominciare col fare progetti esecutivi degni di questo nome con direttori dei lavori competenti. In ultimo le perizie.Ma com’è che si continuano a fare perizie ben oltre 1/20(ben mascherate ovviamente con affidamenti diretti o altre).
concordo perfettamente con Fernando, quando si deciderà la P.A. a emanare progetti esecutivi di qualità e metterli sul mercato al massimo ribasso? diversamente mi sembra, ancora una volta, un provvedimento pro-lobby.
Segnalo una inadempienza generalizzata, con il DLGS 163 e nondimeno lo sarà con il DL.50/16 , alquanto macroscopica che genera scarsa capacità di controllo e gestione dei Lavori Pubblici con danno quasi certo per l’Amministrazione e l’inserimento altrettanto dannoso della Corruzione.
Mi riferisco all’art. 43 comma 4 del Regolamento DL 207.
Ai sensi dell’art.43 comma 4 del DL. 207/10,
(…omissis 4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’esecutore di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.)
Questo articolato che dovrebbe essere in verità applicato sempre ,anche nel DL.50, essendo IMPLICITA la richiesta di Appalti in Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001 quale “Regola Tecnica” cogente ed obbligatoria ( rimando alla nozione comunitaria di Regola Tecnica _ PROCEDURA DI NOTIFICA 98/34*DOCUMENTO DI LAVORO*GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E PRASSI DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE) Di fatto questo articolato e questa cogenza non viene ottemperata minimamente.
Tutto ciò, comunque ed ancora vigente l’art.43 del Regolamento 207 fra le parti non decadute, viene relegato in prescrizione Capitolare subordinata a particolari opere speciali ( ..in verità sarebbe ugualmente altissima la presenza e ricorrenza dell’obbligo anche senza la distinzione di opere speciali).
Il capitolato rende quindi obbligatoria la predisposizione del Piano della Qualità di Costruzione ed Istallazione con il grado di dettaglio definito, ad esempio in un Allegato prescrittivo, e secondo la definizione e le richieste della Direzione lavori, a cui è demandato il Controllo e l’Approvazione del
documento stesso. ( Naturalmente sarebbe necessario che la DL abbia i requisiti di qualificazione per tale adempimento: vedasi le figure definite dalle Norme sulla Qualità).Segnalo che questo non avviene quasi mai o viene sminuito nella sua portata a mera prescrizione
documentale senza effettiva applicazione. La Verifica e Validazione della Progettazione (obbligo di legge e assolutamente non chiara oggi nel DL 50), sia interna o esterna che sia all’amm.ne, quasi mai mette in risalto tale carenza.E’ di tutta evidenza che l’applicazione concreta del disposto legislativo metterebbe in primo piano la capacità di controllo e di verifica dei lavori e della gestione dell’Appalto.
Nei fatti questo non avviene per una serie di interessi fra loro contrapposti ma solidali :
Le Stazioni Appaltanti
a) Quasi mai i RUP, responsabili Unici del Procedimento, sono coscienti o a conoscenza del Requisito Normativo, non conoscono la portata e l’influenza del processo certificativo (ISO 9001) obbligatorio nell’Appalto.
b) Si demanda alla Direzione Lavori tutti i problemi di Cantiere.Si controllano l’andamento temporale e le
scadenze/adempimenti.Non si prevedono quasi mai Direttori Operativi alla Qualità come supporto alla DL.
Non si conoscono le qualifiche e i requisiti del personale abilitato a tali incombenze, spesso incorrendo nella Culpa in Eligendo.
c) Il controllo della gestione del Cantiere demandato al RUP si concentra sugli esiti ed i controlli economici ed amministrativi. Non ci sono mai soldi per compensare tali funzioni che appaiono agli occhi degli amministratori validi risparmi.
d) Anche quando la stazione Appaltante è in Regime di Certificazione di Qualità ISO 9001 (…quasi mai nel codice EA28 costruzioni) le cose non cambiano molto per la accondiscendenza e la sottovalutazione degli Enti di Certificazione Accreditati.
Le imprese
a) Non hanno interesse a Produrre e Gestire il Cantiere in Regime di Qualità poiché i Piani della Qualità metterebbero a nudo tutte le sequenze ed i processi lavorativi,il loro controllo e la loro congruenza.
b) La certificazione ISO 9001,che ricevono da enti accreditati, viene considerata solamente un requisito o veicolo per le Gare di Appalto.
E’ scarsa la conoscenza e confidenza di dettaglio con questa prescrizione di legge e con lo stesso Requisito normativo.
c) Non hanno interesse a gestire in Qualità il Cantiere poiché eliminerebbe gran parte delle contestazioni, riserve, contenziosi gestendo le Non Conformità ed i Reclami ( lo scopo normativo stesso dei Sistemi Qualità lo prevede).
d) Non è sufficiente, in genere, la preparazione del personale addetto a tali incombenze.Raramente il personale risulta qualificato secondo i Requisiti della norma di riferimento. Tutto viene ritenuto solo un appesantimento burocratico.
e) Ritengono che la certificazione sia “un fatto interno” e che tale riconoscimento gli consenta operatività riconosciuta indipendentemente da controlli e verifiche di parti seconda e sopratutto dal cliente.
f) Non si comprende come nel caso di Committenti di valenza Pubblica come Ferrovie ed Enel (…non già ANAS,almeno mi risulta) applicano con estrema attenzione queste disposizioni legislative ed il rimanente della Pubblica Amministrazione ed imprese ne è costantemente all’oscuro.
La Direzione lavori e l’Ufficio di Direzione
a) Quasi mai la DL ,Direzione lavori,è cosciente o a conoscenza del Requisito Normativo, non conosce la portata e l’influenza del processo certificativo (ISO 9001) nell’Appalto.Non viene quasi mai insediato l’Ufficio di Direzione con funzione specifica per il controllo della conformità della Commessa come recita l’art.43 del 207 ,ancora in vigore.
b) Pochissime Direzioni lavori sono qualificate direttamente a esercitare le funzioni di Auditor di parte seconda come richiederebbe la funzione e la normativa al riguardo ( UNI EN ISO 19011:2012).Non si conoscono le regole ed i requisiti da richiedere e da controllare alle imprese ed in particolar
modo ai sub-appaltatori ed al loro controllo.
c) Anche quando la Direzione Lavori è in Regime di Certificazione di Qualità ISO 9001, le cose non cambiano molto per la accondiscendenza e la sottovalutazione degli Enti di Certificazione Accreditati.
Gli Organismi di Certificazione
a) Hanno interesse a mantenere attivi i Certificati in quanto costituiscono reddito, con molta accondiscendenza verso le imprese che premono per avere anche solo formalmente la certificazione.
b) Molto spesso utilizzano personale interno qualificato per molti settori,i più disparati fra di loro,ma scarsamente specifici per il settore EA 28 Costruzioni, come del resto prevede ACCREDIA nei suoi regolamenti di accreditamento RT05.
c) Non sempre risulta accurato l’audit in campo per quanto riguarda il Cantiere,mentre tempi e modalità sono spesso insufficienti a valutare la conformità dell’ operare dell’impresa e dei direttori lavori da certificare.
d) Non intervengono con sufficiente tempestività e con atti conseguenti in molti casi di Reclamo del Cliente.
Accredia
a) Ha emesso numerose e dettagliate disposizioni per l’attuazione di certificazioni il più possibili omogenee per valutazione e giudizio,in particolare per il settore costruzioni, ma la numerosità degli Organismi accreditati non consente un controllo operativo agevole.
b) Non riesce ad intervenire con sufficiente celerità ed autorità nei numerosi casi di infrazioni alle regole e disposizioni emanate.Scarse le evidenze di ritiri o sospensioni degli accreditamenti.E’ un organismo che merita incentivazione ed appoggio.
c) Non appare ( almeno a mia conoscenza) mai risolutivo e comunicato correttamente il risultato degli interventi in caso di Reclamo o inadempienza.
d) Il meccanismo di sostentamento economico dipende dagli organismi di certificazione accreditati anche nel caso in cui la legislazione assegna importanti compiti di vigilanza che sarebbero decisamente più autorevoli se direttamente finanziati dallo Stato. Non intendo con questa elencazione fare accuse generiche ma semplicemente riportare uno stato di fatto difficile da smentire.E’ di tutta evidenza, tuttavia, che per porre parzialmente rimedio non occorrono
modifiche legislative ma semplici atti amministrativi e richiami alle parti in causa. Per ovviare a queste situazioni necessiterà anche formazione ed informazione per i soggetti in causa e molta buona volontà.Spero di aver contribuito ad un piccolo passo di conoscenza reale dei problemi sul campo.