Bando ISI 2015: gli investimenti ammessi e non ammessi all’agevolazione

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Nel precedente articolo abbiamo parlato dei requisiti essenziali che le imprese devono rispettare per poter partecipare al Bando INAIL 2016. Verificati tali elementi, il passo successivo è definire in maniera chiara e precisa il progetto che si intende presentare. Vediamo quindi di capire quali sono gli investimenti per i quali si può richiedere il contributo e quali invece non sono ammessi dal bando.

In primo luogo, il Bando ISI INAIL è suddiviso in tre misure:
– Progetti di investimento;
– Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
– Progetti di bonifica amianto.

Le imprese possono richiedere il contributo solo per una delle tre misure, sino ad un massimo di € 130.000,00 (pari al 65% delle spese ammesse).

Nella prima misura, progetti di investimento, rientrano tutte quelle iniziative che hanno ad oggetto:
– la ristrutturazione o la modifica degli ambienti di lavoro;
– l’acquisto di macchinari;
– l’acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinanti;
– l’acquisto e l’installazione di ancoraggi;
– l’installazione, la modifica o l’adeguamento di impianti elettrici.

In caso di acquisto di macchinari, il bando precisa che sono ammessi esclusivamente i beni rientranti nella definizione di cui all’art. 2, lettere a–b-c-f-g del decreto legislativo 17 del 27 gennaio 2010 (Direttiva macchine). Inoltre tali beni devono essere obbligatoriamente nuovi di fabbrica, non sono pertanto ammessi beni usati.

La seconda misura fa riferimento ai progetti relativi all’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per tale misura (a differenza dei progetti di investimento) non sussiste il limite minimo di progetto fissato in € 5.000,00 per le aziende sino a 50 dipendenti. I modelli organizzativi ammessi, specificati nel relativo allegato del bando sono:
– adozione di un SGSL certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati presso ACCREDIA;
– adozione di SGSL previsti dagli accordi INAIL-Parti sociali;
– adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del D.Lgs 81/08 asseverato o redatto secondo le procedure semplificate;
– adozione di sistemi di responsabilità sociale SA 8000 certificato;
– modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

La terza ed ultima misura riguarda i progetti relativi alla rimozione dell’amianto. Sono ammessi quindi tutti quei progetti che hanno ad oggetto la rimozione e il successivo smaltimento in discarica di materiali contenenti amianto, definiti ai sensi dell’art. 247 del D.Lgs 81/2008 in particolare: actinolite, grunerite, antofillite, crisotilo, crocidolite e tremolite.

Per ulteriori info ed una consulenza specifica in materia consulta il sito jpmservice.it.

Redazione Tecnica

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