Ok al bonus del 20% sull’acquisto di immobili destinati alla locazione

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È in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che disciplina la deduzione per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione (Decreto del Ministero delle Infrastrutture 8 settembre 2015).

Si tratta del regolamento di attuazione  dell’art. 21, decreto legge 133/2014 (Decreto Sblocca Italia convertito in legge dalla l. 11 novembre 2014, n. 164): si tratta della norma che concede la deduzione IRPEF del 20% sul prezzo di acquisto degli appartamenti destinati alla locazione.

Il bonus (deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto) viene concesso all’acquirente persona fisica (non esercente attività commerciale). L’acquisto deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 con riferimento a unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione che:
– fossero “invendute” alla data del 12 novembre 2014;
– abbiano conseguito il requisito dell’agibilità tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 mediante il rilascio dell’apposita certificazione da parte del Comune o per intervenuta formazione del silenzio assenso (ex art. 25 Testo Unico Edilizia).

Ma su cosa si calcola il 20% di deduzione? Sulla parte del prezzo non eccedente i 300mila euro (IVA compresa) oppure sugli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari in questione.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Leggi il focus specialistico sul tema del nostro esperto, l’Arch. Mario Di Nicola.

Inoltre ci sono altri 3 punti da mettere in evidenza:
1. Nel testo di legge si specifica che la deduzione spetta “ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà”: nel caso di acquisto per quota di comproprietà, per esempio,  a ciascun comproprietario spetta una detrazione proporzionale alla rispettiva quota.
2. Entro il limite massimo complessivo di 300mila euro, la deduzione spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.
3. La stessa deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per contratti d’appalto stipulati al fine della costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori (si deve trattare della costruzione di unità immobiliari che devono essere ultimate entro il 31 dicembre 2017, per le quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12 novembre 2014).

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Redazione Tecnica

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