PSC semplificato: il corretto utilizzo in cantiere conduce a buoni risultati

Marco Brezza 10/12/15
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A distanza di qualche anno dalla pubblicazione del d.lgs. 81/2008, l’orientamento giurisprudenziale (in particolare della Cassazione) nei confronti del Coordinatore per la Sicurezza nel cantiere ha subìto un radicale cambio di rotta: si è passati, infatti, dal richiedere a questa figura una presenza costante e ingerente ogni singola attività del cantiere, ad un concetto di “vigilanza alta” secondo il quale al coordinatore spetta il fondamentale compito di progettare un sistema efficace di sicurezza in cantiere e verificare, in sede esecutiva, il mantenimento o il discostamento dalle condizioni progettuali.

Va da sé che, con queste nuove condizioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento riconquisti quel ruolo di assoluta centralità che il legislatore comunitario, con la direttiva 92/57/CEE, denominata anche “Direttiva Cantieri”, aveva voluto assegnargli.

In quest’ottica, la razionalizzazione concretizzatasi tramite i “modelli semplificati” permette di compiere un significativo balzo in avanti nella definitiva adozione dei modelli di sicurezza europei riferiti ai cantieri temporanei o mobili. Per definire con maggiore chiarezza questo importante tema in materia di sicurezza nei cantieri abbiamo intervistato l’Ingegner Danilo G.M. De Filippo, Responsabile dell’U.O. Vigilanza Ordinaria e Tecnica presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Siena ed autore di numerosi testi in materia di sicurezza sul lavoro tra cui il recentissimo Le nuove regole per il PSC semplificato, edito da Maggioli Editore. Ecco cosa è emerso dal dialogo.

Marco Brezza: I modelli semplificati in materia di sicurezza sul lavoro nel settore dell’edilizia sono in vigore da più di un anno, grazie al decreto interministeriale del 9 settembre scorso che dava attuazione all’articolo 104-bis del Testo Unico sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro. Cosa si può dire di questo primo anno di applicazione dei modelli semplificati? Si configurano davvero come utili strumenti per la redazione dei piani della sicurezza nel cantiere? E che cosa è cambiato rispetto alla disciplina precedente?

Danilo G.M. De Filippo: Per rispondere compiutamente, occorre fare una premessa: sin dall’emanazione del d.lgs. n. 494/1996 ed anche dopo la pubblicazione del d.P.R. n. 222/2003 (“Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell’articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”) i tecnici operanti nel settore della sicurezza hanno manifestato le loro difficoltà a mettere “nero su bianco” ogni elemento richiesto dal legislatore nello sviluppo dei principali documenti per la sicurezza in cantiere.

Attraverso l’art. 32, comma 12, lettera h), del decreto legge n. 69/2013 (“Decreto del Fare”), il 21 giugno 2013 venne inserita una modifica al d.lgs. n. 81/2008, attraverso l’introduzione dell’art.104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili) che anticipava l’intenzione del legislatore di creare dei “modelli semplificati” per i piani di sicurezza di cantiere: “il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del d.lgs. 163/2006 e al punto 1.1.1 dell’Allegato XV del d.lgs. n.81/2008 e il fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b).”

Il decreto interministeriale 9 settembre 2014, arrivato solo con leggerissimo ritardo rispetto alle previsioni, individuava i richiamati modelli semplificati con il preciso intento di riordinare le idee rispetto ad una serie di dettati normativi (ed in particolare all’Allegato XV) che apparivano a tratti nebulosi e incomprensibili anche al redattore ispirato. I modelli proposti non sono che delle “cartelle” modulari contenenti una serie di schede (ampliabili in funzione dell’entità dei lavori e della complessità del cantiere) che il coordinatore (nel caso del PSC) deve compilare, venendo guidato “passo-passo” in quelli che sono i veri “contenuti minimi” richiesti dal legislatore. Più che un’operazione di semplificazione (non attuabile in virtù del fatto che i contenuti minimi dei documenti di sicurezza sono stabiliti da norme di “rango” superiore), il decreto interministeriale ha realizzato un intervento di “riorganizzazione” dell’allegato XV razionalizzando le informazioni e le valutazioni richieste sulla base delle specificità del cantiere preso in considerazione.

Come è noto, l’adozione del modello semplificato non è obbligatoria, ma nell’esperienza di quest’ultimo anno, sia da responsabile per la vigilanza presso la DTL di Siena che da docente in numerosi corsi indirizzati ai coordinatori per la sicurezza, ho avuto modo di verificare che questi ultimi (per lo meno i più zelanti) si sono rivelati interessati, sin da subito, all’utilizzo del modello del PSC ottenendone, peraltro, buoni risultati.

Marco Brezza: A chi si rivolge il volume Le nuove regole per il PSC semplificato. E qual è lo scopo del volume? L’idea è quella di fornire una guida operativa al tecnico, accompagnandolo nella redazione di un PSC il più completo possibile e perfettamente coerente con le esigenze e la realtà dello specifico cantiere?

Danilo G.M. De Filippo: Il testo, ovviamente, è rivolto principalmente ai Coordinatori per la Sicurezza, ma anche a tutti i tecnici che, per ragioni professionali, operano comunque nel settore delle costruzioni ed in quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, il testo potrebbe interessare anche i responsabili delle imprese affidatarie, i quali dovendo operare la vigilanza rispetto alle proprie imprese subappaltatrici, possono familiarizzare con un documento fondamentale ed imprescindibile per la sicurezza in cantiere. In generale, l’idea del testo è quella di accompagnare il tecnico, redattore del PSC, in una efficace comprensione del modello semplificato, attraverso un’attenta analisi di tutte le sezioni che lo compongono e l’indicazione di alcuni suggerimenti utili a fare in modo che il Piano di Sicurezza sia il più completo e coerente possibile ed inducendolo ad abbandonare l’utilizzo di sedicenti software che mai possono cogliere la realtà dei rischi per ogni singolo cantiere ed anzi espongono il tecnico ad onerosi aspetti sanzionatori. In quest’ottica, invece, si è voluto allegare al Cd del testo un modello editabile e personalizzabile di PSC, recante, a margine di ogni sezione, una serie di note commentate che facciano da costante promemoria al Coordinatore di quanto via via richiesto nel documento.

Marco Brezza: Quali sono le problematiche più significative che il Coordinatore incontra nella redazione del PSC?

Danilo G.M. De Filippo: Uno dei problemi più significativi è quello di identificare (per poi “valutare”) i rischi collegandoli alla tempistica di svolgimento del cantiere: oltre ai rischi derivanti dalle lavorazioni, infatti, occorre tener conto anche di altri fattori tra cui ovviamente le caratteristiche dei luoghi ove il cantiere nascerà e si svilupperà.

Marco Brezza: In che modo è strutturato il modello semplificato di PSC?

Danilo G.M. De Filippo: Il modello semplificato di PSC è sostanzialmente strutturato in 3 parti, delle quali ovviamente la parte più importante è quella finalizzata alla valutazione complessiva dei rischi del cantiere: 1) una anamnesi del cantiere, delle opere e dei soggetti partecipanti alle lavorazioni; 2) la valutazione del rischio; 3) le procedure e le prescrizioni finalizzate al coordinamento e alla “convivenza” all’interno del cantiere.

Rispetto alla valutazione del rischio, il legislatore del decreto interministeriale è riuscito efficacemente a riordinare i contenuti dell’Allegato XV e mediante apposite schede ha suddiviso detta valutazione in 3 momenti specifici: 1) la valutazione dei rischi collegati all’area dove in seguito dovranno svolgersi i lavori (rischi dunque pre-esistenti); 2) la valutazione dei rischi derivanti dalla predisposizione e dall’allestimento del cantiere (rischi preliminari); 3) la valutazione dei rischi collegati con le singole fasi (e sottofasi) lavorative.

Marco Brezza: In quale concetto si potrebbe incarnare l’orizzonte di utilità di tali modelli semplificati?

Danilo G.M. De Filippo: I coordinatori preparati e convinti dell’importanza del loro ruolo all’interno del cantiere, ritengo che potranno solo trarre beneficio da queste c.d. “semplificazioni” che, in fondo, tendono ad esaltare il lavoro ben eseguito del “progettista e direttore per la sicurezza”.

Marco Brezza

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