Per i piccoli impianti fotovoltaici arriva il modello unico

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È scattata ieri la nuova procedura semplificata per realizzare, connettere e avviare i piccoli impianti fotovoltaici aderenti o integrati sui tetti degli edifici. Modalità più snelle e veloci grazie al modello unico approvato dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto 19 maggio 2015.

Impianti fotovoltaici sui tetti: cosa cambia
La novità è rivolta agli impianti installati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo in bassa tensione (dove non ci sia ulteriore produzione fotovoltaica) e per i quali sia anche richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto. Gli impianti devono essere aderenti o integrati sui tetti degli edifici e non necessitare di atti amministrativi di assenso (sono esclusi per esempio gli edifici tutelati o nei centri storici): devono inoltre avere potenza nominale fino a 20 kW e non superiore a quella già disponibile in prelievo.

Ricordiamo che lo scambio sul posto consente al proprietario di un impianto di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Il meccanismo è governato dal Gse.

La struttura del modello
Il modello si configura a tutti gli effetti come “unico” poiché sostituisce tutti quelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gse, riducendo, di molto, i diversi adempimenti fino a questo momento previsti. A partire da ieri sono solo 2 due i passaggi da effettuare a livello procedurale: comunicazione preliminare e di fine lavori, tutte e due nei confronti di un’unica interfaccia, ovverosia l’impresa distributrice sulla cui rete insiste il punto di connessione esistente.

La prima parte del modello contiene i dati del proprietario (o di chi ha titolo per presentare la comunicazione), i dati catastali dell’immobile e la descrizione dell’intervento (allegato lo schema dell’impianto). Entro 20 giorni dalla ricezione, dopo una serie di verifiche, l’iter si avvia in automatico. Il corrispettivo da versare è di 100 euro.

La seconda parte del modello va inviata una volta completati i lavori: questa parte contiene le informazioni su marca e modello dei moduli, degli inverter, dei sistemi di protezione interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo installati. Inoltre contiene la dichiarazione di conformità dell’impianto alle disposizioni normative  di riferimento, e di presa visione e accettazione del regolamento di esercizio e del contratto di scambio sul posto con il Gse.

Leggi anche l’articolo I 5 vantaggi che rendono il fotovoltaico decisivo anche nel 2015.

Il parere degli esperti
“Se ricorrono tutti i requisiti previsti, l’utente dovrà ora dialogare soltanto con il gestore di rete, ad esempio, l’Enel – spiega Davide Valenzano, responsabile affari regolatori del Gse (Gestore dei servizi energetici) – sarà poi quest’ultimo a interagire con Comuni e Regioni per quanto concerne l’iter autorizzativo, con Terna per la registrazione anagrafica dell’impianto sul portale Gaudì, e con il Gse per l’attivazione del servizio di scambio sul posto”.

“Oltre a semplificare e velocizzare la tempistica, il modello unico può evitare al proprietario anche l’eventuale extra-costo richiesto dall’installatore per il supporto amministrativo», aggiunge Damiano Cavallaro, ricercatore dell’Energy strategy group del Politecnico di Milano.

Interessante constatare come sia compatibile con lo scambio sul posto la detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, che copre gli interventi di risparmio energetico (l’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili) realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. Ricordiamo che la detrazione è prorogata dalla Legge di Stabilità a tutto il 2016 (con limite massimo di spesa agevolabile di 96mila euro per unità abitativa).

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