
La contabilizzazione del calore, attraverso l’adeguamento al d.lgs. 102/2014 degli impianti di riscaldamento condominiale centralizzato, può tradursi in consistenti vantaggi per l’utente, in termini sia di risparmio di energia e di danaro, sia di una più equa ripartizione dei costi, sia ancora di benefici ambientali che ne conseguono.
Come ampiamente dimostrato da tante esperienze, tali risultati si ottengono nei casi ‘virtuosi’ in cui vengono seguite rigorosamente le indicazioni del decreto 102/2014 e della norma UNI 10200: viene cioè effettuata una progettazione adeguata, vengono utilizzati dispositivi e materiali (pompe, valvole termostatiche, ripartitori, sistemi di rilevamento e monitoraggio dei consumi) allo stato dell’arte, tutti i lavori vengono eseguiti con la professionalità necessaria, il cittadino impara a usare al meglio il nuovo sistema cambiando radicalmente le sue abitudini.
Purtroppo ciò non sempre accade, come dimostrano le testimonianze di molti utenti e la sequela di contenziosi in materia già approdati nelle aule di giustizia.
I rischi in cui può incorrere l’utente sono infatti tanti e di vario tipo. Generati in primis dalla mancanza di un’adeguata informazione, pur prevista dal decreto 102 ma finora rimasta sulla carta. Alimentati altresì dai tempi strettissimi, entro i quali gli impianti termici centralizzati devono essere adeguati, e da dinamiche condominiali di cui conosciamo le complessità e spesso purtroppo anche gli effetti.
In pratica, tutti i condòmini dovrebbero essere parimenti informati, pro-attivi e impegnarsi a svolgere un’azione di stimolo e di controllo in ciascuna fase dell’adeguamento dell’impianto termico e con ciascuno dei tanti fornitori di prodotti e di servizi coinvolti. Un simile scenario purtroppo, nelle condizioni attuali, è mera utopia.
La realtà è notoriamente assai diversa: pochi i condòmini consapevoli e pro-attivi, che desidererebbero anche darsi da fare ma sono privi delle conoscenze necessarie – non sanno neppure dove reperirle – e si trovano spesso ad affrontare anche lo scoglio degli altri condomini poco inclini a sostenere costi e cambiamenti di cui nessuno ha spiegato loro gli obiettivi e i vantaggi. Una sorta di situazione di impotenza, prima ancora che di mancanza di impegno.
Dall’altro fronte, quello degli amministratori condominiali e dei vari fornitori, raramente arriva un aiuto adeguato, proprio perché – anche in presenza delle migliori intenzioni – nessuna delle figure professionali ha conoscenze e competenze tali da svolgere autorevolmente un ruolo di ‘regia’ per tutto l’iter di adeguamento dell’impianto termico; e comunque il vero cambiamento lo devono mettere in pratica gli utenti una volta che l’impianto sia ultimato.
Proprio per affrontare queste complessità, cercando di fornire risposte complete, nel libro La contabilizzazione del calore negli edifici con riscaldamento centralizzato, Maggioli Editore, abbiamo dedicato un ampio capitolo interamente all’utente, con l’intento di guidarlo passo dopo passo lungo tutto il percorso che va dalla prima Assemblea condominiale fino a quando, a impianto termico adeguato, egli deve impegnarsi a usare efficacemente la contabilizzazione per trarne i massimi benefici. Una descrizione completa, a 360 gradi, sull’intero iter, non ci risulta per altro che sia fornita da alcun’altra fonte.
Inutile dire che anche per i professionisti, avere a che fare con utenti preparati e consapevoli, diviene un vantaggio enorme già nelle varie fasi di lavoro, oltre che ridurre al minimo il rischio di contestazioni e strascichi a lavori ultimati.
Si io ho acquistato il libro edito da Maggioli di Colombo e Zerbetto, lo trovo ben fatto, solo vorrei sapere chi sono gli enti preposti a fare le multe di 500- e 2500€. Questo mio interesse e dovuto al fatto che saputo chi sono ci sarebbe da fare diverse domande. Es. quella riguardante l’art. 16/8 che rimanda all.art, 9/6 comma d il quale dice che l’importo della spesa del riscaldamento deve deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari. Quest’art. di fatto ha tolto la possibilità di applicare i coeficienti riduttivi per glI appartamenti male esposti, Ultimi piani e esposti a nord, che prima di questa legge venivano applicati secondo me giustamente. La domanda che vorrei fare agli enti preposti sarebbe se nel caso di approvazione all’unanimità da parte dell’assemblea condominiale questi coefficienti si possono applicare. In effetti anche nel caso di art. del codice civile che prescrivono una norma nel caso di unanimità si può applicare diversamente all’art. del codice. E gia che il codice civile si può paragonare a una legge perchè fatto in base a delle leggi.
Se qualcuno conosce questi enti lo scriva.
MA PER QUANTO RIGUARDA UN SISTEMA DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO AD ARIA CALDA, QUINDI SENZA TERMOSIFONI, QUALI ADEGUAMENTI OCCORRE ARE ?