
La Legge di conversione n.132, 6 agosto 2015, del decreto legge n. 83, 27 giugno 2015 titolato “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria” ha introdotto, fra gli altri aggiornamenti, una modifica dall’effetto dirompente per i professionisti tecnici; si tratta dell’ampliamento dell’art. 161 c.p.c. con il seguente comma: “Il compenso dell’esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall’ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”.
Gli effetti sono chiari a tutti, da oggi in poi gli onorari della sola stima del bene potranno essere pagati solo in acconto, in misura non superiore al 50% del valore stimato, rimandando la liquidazione finale al momento della vendita.
In questo articolo non si vuole polemizzare sul merito di tale decisione ma solo offrire uno spunto di riflessione per aiutare l’ausiliario a compilare la propria richiesta di liquidazione compensi nel miglior modo possibile ed in maniera conforme alla Legge.
Cerchiamo di fare quindi di fare un po’ di ordine alla luce delle nuove norme.
La procedura
Il Giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 568, ultimo comma c.p.c. nomina un esperto per la determinazione del valore immobiliare di un compendio pignorato; questi è un professionista che rientra nella categoria degli “altri ausiliari del giudice” ex art. 68 c.p.c. le cui competenze professionali sono regolate dall’art. 3, comma 1, lett. n), dal Titolo VII, Titolo XIII e dall’art 168 e ss., del d.lgs. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) con cui si disciplina uniformemente la materia della liquidazione delle spettanze a tutti coloro che vengono nominati dal giudice quali ausiliari.
L’art 49 del testo unico prevede che la retribuzione dell’esperto nominato ex art. 568 c.p.c. sia composta da onorario, indennità di viaggio e di soggiorno, spese di viaggio e rimborso delle spese sostenute per adempiere all’incarico.
Compiti dell’esperto come da quesito del GE
Il Giudice dell’esecuzione assegna al perito uno specifico quesito chiedendo di svolgere una serie di adempimenti:
– controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c.;
– accertamento della consistenza immobiliare dei beni pignorati, compresa l’acquisizione della scheda catastale;
– verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie;
– verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati, con acquisizione di copia degli stessi;
– eventuale redazione della planimetria con relativo accatastamento;
– acquisizione del titolo di provenienza del bene pignorato e ricostruzione della continuità nelle trascrizioni;
– aggiornamento e integrazione della documentazione ipocatastale;
– acquisizione certificato di destinazione urbanistica;
– stima analitica del compendio pignorato.
Si tratta di una considerevole e complessa serie di attività, distinte fra di loro, il cui compenso non può essere ricondotto alla sola attività di stima descritta nell’art. 13 del d.P.R. 358/1988. È quindi necessario suddividere la nota in più capitoli utilizzando le tabelle previste dal d.P.R. 358/1988 non limitandosi al solo art. 13 che riguarda le sole operazioni di stima del bene pignorato.
Computo degli onorari
Dall’analisi del quesito derivano una serie di operazioni il cui compenso viene determinato come in appresso.
Accertamento consistenza immobiliare dei beni
L’esperto, come da quesito, dovrà accertare la consistenza immobiliare, effettuando un rilievo planimetrico del bene pignorato.
In questa caso trova applicazione l’art 12 comma 2 del d.P.R. 358/1988 per cui compete al consulente un onorario minimo di euro 145,12 fino ad un massimo di euro 970,42.
Verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie
Si tratta di complesse verifiche e ricerche i cui risultati devono essere confrontati con lo stato dei luoghi. Un attività che viene normata dall’art. 12 comma 1 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/1988 trattandosi di operazioni in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto con onorario da un minimo di euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Stima analitica del compendio pignorato
La stima viene compensata con gli onorari ex art. 13 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/88 ponendo a base di calcolo il valore complessivo di quanto stimato.
Eventuale redazione planimetria e accatastamento
Qualora vengano svolte attività di natura catastale l’esperto potrà richiedere gli onorari ex art. 12 comma 2 della tabella annessa al d.P.R. n. 352/88.
Altri compiti
Oltre ai compiti suesposti il consulente svolge anche altre mansioni non valutabili in base a singoli articoli; si tratta di:
– controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c.;
– verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati e acquisizione degli stessi in copia;
– acquisizione del titolo di provenienza del diritto pignorato;
– integrazione della continuità nelle trascrizioni;
– aggiornamento e integrazione della documentazione ipocatastale;
– acquisizione certificato di destinazione urbanistica.
In tutti questi casi si applica la tariffa a vacazione prevista dall’art 1 del d.P.R. n. 352/1988, nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.
Tutti gli onorari possono essere aumentati fino al doppio in caso di eccezionale difficoltà, importanza o complessità, e sono diminuiti di 1/3 in caso di ritardo nell’adempimento.
Ai fini della nuova formulazione dell’art 161 c.p.c. gli onorari relativi alla stima possono essere liquidati solo in acconto, sulla base del valore stimato nella misura del 50% dovuto, mentre gli altri onorari e spese non sono soggetti a tale modalità.
Tavola sinottica funzioni/onorario | |
Controllo documenti depositati ex art. 567 c.p.c. | Onorari a vacazione, art. 1 d.P.R. n. 352/1988 |
Stima dell’immobile pignorato | art. 13 |
Accertamento consistenza fisica e catastale dei beni, compresa l’acquisizione della scheda catastale | art 12 comma 2 |
Verifica della regolarità urbanistica ed acquisizione dei dati delle pratiche edilizie svolte | art 12 comma 1 |
Eventuale redazione della planimetria con relativo accatastamento | art 12 comma 2 |
Verifica dell’esistenza di contratti di concessione in godimento registrati e acquisizione degli stessi in copia | Onorari a vacazione, art. 1 |
Acquisizione del titolo di provenienza del diritto pignorato e ricostruzione della continuità nelle trascrizioni | |
Aggiornamento e integrazione documentazione ipocatastale | |
Acquisizione CDU |
Indennita’ di viaggio e di soggiorno
L’art. 55 del Testo Unico sulle spese di giustizia prevede che al consulente siano corrisposte le indennità utilizzando il trattamento per i dirigenti statali di seconda fascia del ruolo unico, di cui al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, indipendentemente dal titolo di studio.
Le indennità dovute al consulente si determinano in base alla legge 18 dicembre 1973 n. 836 che regola il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, così come modificata dalla legge 26 luglio 1978 n. 417 .
Spese di viaggio, vitto e alloggio
Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei; questi ultimi dovranno essere preventivamente autorizzati dal magistrato.
In aggiunta alle spese di viaggio è dovuta un’indennità supplementare (art. 14 legge 836/1978) pari al:
– 10% del costo del biglietto a tariffa intera per il viaggio in ferrovia ed altri servizi di linea;
– 5% del costo del biglietto se il viaggio è compiuto in aereo.
Nel caso in cui l’esperto opti per l’utilizzazione del mezzo proprio dovrà essere autorizzato dal Giudice; in tal caso avrà diritto ai sensi dell’art. 8 della legge 417/1978, ad una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina; le spese per pedaggi verranno rimborsate integralmente.
Le spese di vitto e alloggio sono determinate dal d.P.C.M. 15 febbraio 1990 (“Trattamento di missione per i dirigenti dello Stato“), modificato dal d.P.C.M. 15 febbraio 1995 e sono rimborsabili solo se documentate mediante fattura o ricevuta fiscale.
L’importo massimo ammissibile a rimborso è di euro 61,10 per due pasti giornalieri e di € 30,55 per un solo pasto; per l’alloggio è rimborsabile il prezzo di una camera singola in albergo a 4 stelle.
Nel caso di rimborso delle spese di vitto e alloggio, l’indennità di viaggio e di soggiorno viene ridotta di 1/3 se sono rimborsate le spese di alloggio; di ½ se sono rimborsate le spese di vitto e di 2/3 se sono rimborsate sia le spese di vitto che di alloggio
Rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico
L’art. 56 del Testo Unico prevede che gli ausiliari del magistrato debbano presentare una nota specifica delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico ed allegare la corrispondente documentazione. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude quelle non necessarie.

Il CTU per le Magistrature speciali
Questa pubblicazione è la naturale continuazione del volume “Il tecnico estimatore nell’esecuzione immobiliare e nelle procedure concorsuali”, edito sempre da Maggioli Editore, in quanto va ad approfondire ulteriori ambiti operativi per il professionista all’interno del sistema giudiziario italiano.
Solo pochi addetti ai lavori conoscono, infatti, le possibilità di impiego del CTU nelle cosiddette “magistrature speciali” (che poi speciali non sono), limitando la propria operatività nei confini del Tribunale ordinario.
Per questo motivo nella stesura del testo ho voluto dare un doppio taglio, approfondendo la disamina delle possibilità di sviluppo professionale per poi soffermarmi sulle modalità operative connesse allo svolgimento dell’incarico.
Per ogni magistratura esaminata ho provveduto a verificare le modalità di nomina e di iscrizione nei relativi albi, ove costituiti, come nel caso della giustizia tributaria.
L’obiettivo è quello di offrire un agevole strumento di lavoro che aiuti il professionista nella crescita e nello svolgimento della sua attività peritale, ponendolo nelle condizioni di poter affrontare gli eventuali incarichi assegnati.
VOI DATE I NUMERI.
IL DL 83/2015 convertito nella Legge 1332/2015 prende che il compenso si stabilito in base al prezzo ricavato dalla vendita. Per cui tutti gli altri compensi da Voi elencati vanno a farsi friggere (Art. 12 su tutti) non essendo legati al prezzo ricavato dalla vendita. Mentre per quanto riguarda l’art.13 il calcolo va fatto sul prezzo di vendita. I compensi sono solo questi, sul prezzo di vendita. PERCHE’ DIFFONDETE FALSE SPERANZE. NON E’ COME DITE.
Gentile Roberto Rorro, dobbiamo contraddirla: non diamo assolutamente i numeri.
Si premette che il DL 83/2015 convertito nella Legge 132/2015 non ha cambiato la tariffa degli ausiliari del giudice che continua ad essere regolata dal d.lgs n. 115/2002; tanto premesso il lettore forse non sa che oltre alla stima del bene pignorato il giudice assegna all’esperto altri compiti come la verifica della regolarità urbanistica, la verifica della conformità catastale, la verifica di eventuali vincoli, la produzione degli atti di provenienza, l’eventuale aggiornamento delle planimetrie catastali.
Si tratta di prestazioni non valutabili in base al valore del bene e previste da specifici articoli del citato d.lgs 115/2002 che la L 132/2015 non ha abrogato!
Nessuno illude nessuno anche perché numerosi tribunali stanno già liquidando i compensi con queste modalità!
Buona sera
sono interessata dall’interessante dibattito; posso sapere quale tribunale si tratta con eventuali riferimenti ( sezione etc)?
Eseguo perizie per il Tribunale di Trapani, il compenso omnicomprensivo viene riconosciuto solo sulla scorta dell’art. 13. Ho ricevuto l’incarico nel luglio di quest’anno e consegnato, con una proroga concessa, la perizia dopo 1/10/15. Ho appreso che ai sensi della L. 132/15 anche per le perizie il cui incarico è stato conferito precedentemente all’entrata in vigore della legge verrà applicata la nuova normativa, cioè ho firmato accettazione dell’incarico con il vecchio sistema e la parcelle mi verrà liquidata con il nuovo sistema? Io non avrei accettato la perizia!!!! Potete dirmi qualcosa in merito? Ho come difendermi da questa applicazione capestro???? Grazie
Eseguo perizie per il Tribunale di Trapani, per le esecuzioni immobiliari, il compenso omnicomprensivo viene riconosciuto solo sulla scorta dell’art. 13.
ANCHE PER GLI INCARICHI ANTECEDENTI ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. 132/15 (APPLICAZIONE RETROATTIVA).
ATTUALMENTE VIENE RICONOSCIUTO DAL GIUDICE SOLTANTO UN ACCONTO (CHE FORSE NON E’ IL CASO DI ACCETTARE), IL SALDO SE CI SARA’ DIPENDERA’ DAL PREZZO DELLA VENDITA. C’E’ IL RISCHIO CONCRETO DI DOVERE RESTITUIRE ANCHE L’ACCONTO SE LA VENDITA VIENE SOSPESA PER ECCESSIVO RIBASSO.
NON RIESCO A CAPIRE LA RAZIO DELLA NORMA.
NONOSTANTE LA BUONA VOLONTA’ E’ VERAMENTE DIFFICILE ACCETTARE L’INCARICO IN QUESTE CONDIZIONI.
SI RISCHIA CHE I TRIBUNALI NON TROVINO PIU’ CONSULENTI LIBERI PROFESSIONISTI.
RITENGO CHE ANCHE GLI STESSI MAGISTRATI SIANO IN QUESTO CASO DALLA PARTE DEI CONSULENTI (LE LEGGI NON LE FANNO LORO).
COME MAI GLI ORDINI NON SI SONO MOSSI IN TEMPO?
E’indubbio che vi siano problemi in questa fase, ma è fondamentale che gli esperti presentino le loro richieste di liquidazione articolandole e chiedendo ai Giudici di applicare la normativa che, allo stato delle cose, prevede il pagamento in acconto solo per l’art.13… e non potrebbe essere diversamente visto che le altre operazioni non dipendono dal valore dell’immobile ne dal prezzo di vendita.
Sarebbe il caso che gli ordini provinciali si attivino nei vari Tribunali per spiegare tutto ciò…
concordo pienamente col Dr. MONICELLI….ma purtroppo gli Ordini e i Collegi sono stati latitanti in tutto questo frangente (viene sinceramente da chiedersi a cosa servano?….solo a incassare quote associative e a organizzare corsi a pagamento?).
ricordo a tutti i Colleghi che qui ci leggono che, per quanto riguarda la norma che ha sconvolto il mondo delle parcelle dei CTU, è stata sollevata dal Tribunale di Vicenza, eccezione di incostituzionalità nel procedimento n° 849/2012 con sentenza del 16/02/2016 (invierò il testo a chi ne faccia richiesta) e che la Corte Costutuzionale non si è ancora pronunciata al riguardo.
anche di questa sentenza non si è avuto alcuna notizia dagli Ordini e Collegi professionali.
cordiali saluti
francesco pozzi
CTU Tribunale Varese pos. n° 483
autore del testo: formulario di consulenze tecniche edito dalla Flaccovio Editore
http://www.darioflaccovio.it/libri-estimo/1117-formulario-guida-consulente-tecnico-dufficio-di-parte.html
E’ disgustoso che una stima fatta addirittura anni prima sia legata a possibili se non sicuri ribassi vista la situazione economica. L’esperto procede al proprio lavoro a prescindere delle fasi successive riguardanti la vendita; su tale presupposto invito il vostro sito a sollecitare gli ordini professionali di competenza affinché sia rivista una legge sciagurata, visto che c’è un precedente analogo dove sono intervenuti i notai facendo annulla la norma che li penalizzava.
L’articolo si è rivelato utile e veritiero per esperienza personale anche se nel caso specifico il valore del bene stimato era di piccola entità
salve a TUTTI/TUTTE,
Vi posso precisare, senza possibilità di smentita (sono in possesso della relativa circolare) che il TRIBUNALE di COMO liquida dette prestazioni aggiuntive ed ha addirittura già previsto un suo tariffario.
Il problema è che non tutti i Tribunali lo fanno.
Ho inoltrato istanza al riguardo al Tribunale di Varese che è rimasta per ora senza riscontro.
Occorrerebbe un azione comune degli Ordini che ultimamente pensano solo a fare corsi a pagamento e non a cose serie a difesa della Categoria.
Ora, con la vendita diretta degli immobili da parte delle Banche dopo 18 rate di mutuo non pagate penso che avremo finito del tutto di lavorare nel settore perizie di stima, sia noi, sia gli avvocati per quanto riguarda le procedure esecutive.
Non ho ancora capito sulla base di quali elenchi la Banca e il Debitore sceglieranno il Perito per la stima e quali saranno i compensi.
Cordiali saluti
francesco pozzi
Per il Dr. Moncelli –> il Suo testo con l’indicazione parcelle è del 2014 e non ha ancora recepito il famiferato Decreto d’agosto?
E’ uscita la 2^ edizione con gli adeguamenti
ciao Francesco Pozzi
sono un presidente dell’Ordine degli ingegneri territoriale.
puoi farci avere la circolare del tribunale di Como in modo da attivarci presso il tribunale di competenza. grazie
ciao Francesco Pozzi
sono un presidente dell’Ordine degli ingegneri territoriale.
puoi farci avere la circolare del tribunale di Como in modo da attivarci presso il tribunale di competenza. grazie
Egregio Ing. Mazza,
trassi di documento ricevuto da un Collega e pertanto riservato
Se il Tribunale di Varese dovesse ripondermi Le farò sapere
Mi spiace
Cordiali saluti
P.S.: non ha precisato di quale Ordine Provinciale Lei è Presidente
Per il Dr. Moncelli –> il Suo testo con l’indicazione parcelle è del 2014 e non ha ancora recepito il famiferato Decreto d’agosto?
Salve a tutti.
Vorrei porre un quesito.
Sono stato nominato dal tribunale per le esecuzioni per la stima di 18 immobili pignorati dal creditore per un debito di circa 100.000 €. Nel momento in cui la vendita di solo uno dei 18 cespiti dovesse soddisfare il creditore tutti gli altri immobili, potrebbero, rimanere invenduti. Come si calcola l’onorario finale in questo caso?
per Francesco Pozzi
Sono il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vibo Valentia.
Spero di avere Sue notizie a breve.
saluti
Egregio Ing. Mazza,
il Tribunale di Varese non ha risposto alla mia istanza circa l’applicazione tariffe Tribunale di Como che Le riassumo comunque qui di seguito come da stralcio documento originale:
TABELLA COMPENSI ESPERTI
Art. 12 D.M. 30 maggio 2002
(da esporre nella prima notula spese depositata unitamente all’elaborato peritale)
1. Per verifica catastale e Visure RR.II.: euro 400,00 (salve verifiche eccezionalmente complesse, art. 52 citato), oltre diritti e spese vive;
2. Per verifica urbanistica: euro 200,00 (come sopra);
3. Certificazione APE (ove necessaria): fino a 200 mq. euro 400,00
(in caso di dichiarazione negativa: euro 200,00);
fino a 400 mq. euro 600,00;
In caso di più lotti le voci 1-2-3 son dovute per ciascuno di essi (arg. ex. Cass. 18070/2012).
Ogni ulteriore attività (frazionamenti, docfa, regolarizzazioni urbanistiche) sarà liquidata a parte, previa
autorizzazione del G.E.
Mi spiace non poterLe fare avere documento originale per problemi di privacy
Le invio comunque via mail (se cortesemente me La precisa) circolari Tribunali di Firenze, Livorno e Prato che possono essere d’interesse per i Suoi Iscritti
Cordiali saluti
francesco pozzi
CTU Tribunale Varese pos. n° 483
autore del testo: formulario di consulenze tecniche edito dalla Flaccovio Editore
http://www.darioflaccovio.it/libri-estimo/1117-formulario-guida-consulente-tecnico-dufficio-di-parte.html
Egregio Sig. Giovanni Auteri,
se l’incarico ricevuto riguarda tutto il complesso immobiliare formato dalle 18 unità la Sua perizia deve riguardare tutte le 18 unità e la richiesta di riduzione del pignoramento al Tribunale sarà a cura della Parte Esecutata, proprio sulla scorta della Sua perizia di stima che definisce i 18 valori.
Ovviamente se le 18 unità sono tutte identiche dovrà proporre un unica parcella chiedendo l’applicazione del comma l dell’art. 52 del D.P.R. 30.05.02 (aumento dell’onorario fino al doppio).
Viceversa se le 18 unità sono tutte diverse (o sono diverse a gruppi) dovrà presenatre tante parcelle quante sono le unità (o i gruppi) diversi.
Sperando di poterle essere stato d’aiuto porgo cordiali saluti.
francesco pozzi
Egregio sig. Pozzi, nel ringraziarlaper la sua risposta mi scuso per non essere stato, probabilmente, chiaro nell’esposizione del mio caso.
Secondo il DL 83/2015 al professionista va riconosciuto un acconto del 50% di quanto stimato e il saldo a vendita avvenuta. Nel mio caso il debitore chiedera certamente la riduzione dei cespiti da mettere all’asta e, quindi, come calcolare il saldo se la vendita non verrà effettuata?
Egregio Ing. Autieri,
sia il Giudice sia la Parte Esecitata non possono disporre/richiedere la riduzione del pignoramento senza una Sua relazione che “certifichi” il valore del complesso inmmobilare e dei singoli lotti.
Quindi deve procedere con la stima del complesso e fare la parcella per il totale del valore stimato (fatto salvo quanto Le ho già precisato).
Cordiali saluti.
fp
Allora mettiamola così:
1) la parcella va redatta per ogni singolo lotto, applicando lo scaglione riferito all’importo specifico del lotto?
2) Se si: la parcella (le parcelle) verrebbero inoltrate e pagate lotto per lotto, successivamente alla vendita di ognuno?
3) Se no: bisognerebbe a rigore attendere la vendita di tutti i lotti per inoltrare la parcella basata sul totale ricavato dalla vendita; e ciò anche se il residuo invenduto fosse irrilevante?
Quando il Giudice riceverà la richiesta di riduzione del pignoramento la incaricherà di nuovo per separare i lotti che andranno esclusi dalla vendita. In quel momento lei chiederà il pagamento integrale per i beni che non sono più venduti (equivale alla chiusura della procedura) e in acconto per quelli residui che invece dovranno essere venduti.
Ma non dite scemenze. I Giudici danno quello che gli pare e a volte oltre all’art.13 e le spese non pagano altro. Voi parlate di un mondo ideale ma non reale.
Non si tratta di scemenze. Si veda le circolari in merito di molti tribunali (Firenze, Livorno, Prato ecc…) dove chiariscono che il 50% vale solo pewr l’art 13 mentre gli onorari a vacazione e art 12 vengono liquidati integralmente da subito
Tanto per dire la mia, per quel che vale.
1) I° regola di Murpy. I giudici fanno quello che gli pare e nessuno li può attaccare al muro come meriterebbero;
2) II° regola i giudici liquidano quando gli pare (sto aspettando ancora liquidazioni dal 2013 per qualche decina di migliaia di euro), in base alla voglia che hanno di perdere tempo dietro alle liquidazioni degli estimatori;
Il Tribunale per cui lavoro ha, meritoriamente e col contributo del gruppo di estimatori di riferimento, applicato i principi corretti di liquidazione come riportato nell’articolo, già dal 2009 (ovvero DM 182/02, art. 13- art 12 c.1 e c. 2, oltre all’accatastamento ove necessario, senza mai riconoscere le spese di viaggio, copi e fascicolazione, oltre che le vacazioni per le altre attività di ricerca documentale che, come ben sappiamo, assorbono tantissimo tempo.
Legge fondamentale di Murpy: la professione dell’estimatore è finita; non vale la pena spenderci tempo per essere pagati l’hanno del mai; se le facessero fare dallo schiavo di turno e non da professionisti seri e preparati. Tenuto conto che è all’ordine del giorno vedersi chiedere danni pretestuosi da chiunque e denuncie penali a gogo.
Tutto questo grazie ai nostri ultimi governi targati PD, per fare favori ai loro amici banchieri
Salve,
sono anche io un professionista che si è imbattuto in questa nuova assurda legge.
Vorrei sapere, visto che non mi è chiaro, se l’acconto liquidato al momento del deposito consiste nel 50% del valore del solo art.13 o se consiste nel 50% del totale dell’atto di liquidazione richiesto?
Grazie
Il 50% vale solo per l’art 13 mentre le vacazioni e l’art 12 sono liquidate integralmente. A breve uscirà il volume che spiegherà nel dettaglio tutto ciò ma nel frattempo le consiglio di vedersi le circolari in tal senso pubblicate da molti tribunali (prato, livorno ecc…).
Lei in quale tribunale lavora?
Ma se la CTU è richiesta per una divisione reditaria valgono le stesse regole di pagamento? Grazie