Titoli edilizi diversi rilasciati da un solo dirigente? Non si può!

Scarica PDF Stampa

Lo stesso dirigente comunale può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica ed il permesso di costruire per il medesimo intervento edilizio?

È questo un quesito arrivato alla Redazione della rivista L’Ufficio Tecnico a cui ho risposto sul numero di ottobre, attualmente in distribuzione, e che presento qui per i lettori di Ediltecnico.

La risposta al quesito è negativa.

Il comma 6 dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004) prevede che “La Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a Comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”.

Secondo la giurisprudenza, proprio la necessità di tenere separati l’aspetto urbanistico-edilizio dell’intervento dall’aspetto paesaggistico rende illegittimo, garantendo l’effettiva “differenziazione” tra l’attività amministrativa edilizia e la tutela paesaggistica, non consente che un unico soggetto possa esercitare le valutazioni di merito e le decisioni finali su entrambe le pratiche amministrative (in tal senso, si può leggere quanto recentemente stabilito dal TAR Veneto, sez. II, con la sentenza n. 617 del 3 giugno 2015 e, in precedenza, con la sentenza n. 619 del 24 aprile 2013).

Antonella Mafrica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento