Sicurezza e governo del territorio sotto la competenza esclusiva dello Stato

Scarica PDF Stampa

Approvato, senza emendamenti, l’articolo 31 del disegno di legge n. 1429-B (c.d. ddl Boschi) di revisione della Parte II della Costituzione, già approvato in prima istanza dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

L’art. 31 modifica l’art. 117 della Costituzione (Titolo V), mettendo in fila le materie in cui lo Stato ha legislazione esclusiva, introducendo di conseguenza la clausola di supremazia statale.

Tra le materie che più ci interessano su queste pagine, diventano di competenza legislativa esclusiva dello Stato:
– il governo del territorio (disposizioni generali e comuni) che finora è stata materia concorrente;
– la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (anch’essa fino ad oggi concorrente),
– il sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
– la tutela e sicurezza del lavoro;
– l’ordinamento delle professioni.

Si tratta di materie sinora ricomprese all’interno della categoria a competenza concorrente.

Quella espletata al Senato è stata la terza lettura del processo di modifica dell’art. 117 della Costituzione. Viene pertanto messa la parola fine alla tecnica della potestà legislativa concorrente nell’ordinamento italiano.

Ricordiamo che il Titolo V della Costituzione, già oggetto di riforma 14 anni fa (nel 2001), regolamenta i rapporti tra Stato e autonomie locali. Il ddl contribuisce ad eliminare in maniera definitiva le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, disciplinate appunto dall’art. 117 della Costituzione, e attribuisce al primo la legislazione esclusiva in alcuni ambiti di rilievo come politica estera, difesa, ordine pubblico, infrastrutture, tutela dell’ambiente e dell’istruzione. L’Aula ha inoltre accolto l’emendamento “Devolution” (presentato dall’on. Russo del Pd) con il quale viene incentivato il cosiddetto “federalismo differenziato”, che distingue tra Regioni virtuose e non. Solo alle prime lo Stato potrà “devolvere” ulteriori poteri, comprese le “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e il commercio con l’estero”.

Con riferimento invece alle materie di competenza delle Regioni, figurano, la pianificazione del territorio regionale e mobilità e la dotazione infrastrutturale.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento