I compensi del CTU sono da quantificare solo in base alla prestazione

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Nella Legge di Stabilità 2014 era prevista la riduzione di un terzo dei compensi dei CTU, i Consulenti tecnici d’ufficio nominati dai giudici in caso di gratuito patrocinio. Con la sentenza 192/2015 la Corte Costituzionale ha bocciato il comma 606, lettera b, della Legge 147/2013 (Stabilità) e l’ha dichiarata illegittima. I compensi del CTU sono da quantificare solo in base alla prestazione svolta, ha scrittto.

La Legge di Stabilità per il 2014 aveva modificato:
– le norme sui compensi ai periti e ai consulenti tecnici
– il regolamento sulle spese di giustizia
– disposto il taglio di un terzo degli importi nei giudizi con gratuito patrocinio.

Ma la Corte Costituzionale ha smentito la legittimità del provvedimento, perchè la retribuzione dei tecnici non deve essere condizionata da fattori esterni. Sarebbero infatti violati i principi di uguaglianza e proporzionalità. I compensi del CTU devono essere quantificati in base alla prestazione effettivamente svolta. Da questo punto di vista, non ha alcuna importanza che le spese di giudizio siano sostenute dai privati o dall’Erario (che interviene se nel giudizio sono coinvolti soggetti meno abbienti).

Il Governo ha motivavo la disposizione di legge con la necessità di risparmiare le risorse pubbliche (sarebbe stat circa 10 milioni di euro all’anno di spesa in meno). La Corte Costituzionale ha detto che non si può prevedere un compenso bassissimo le prestazioni altamente qualificate, il rischio sarebbe l’allontanamento dei migliori consulenti dal sistema.

Inarsind, tramite il suo presidente Salvo Garofalo, in una lettera al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, ha affermato che il CTU affronta percorsi di aggiornamento professionale e non può percepire un onorario umiliante.
Sui compensi dei CTU era già intervenuto il Consiglio nazionale degli Ingegneri, lamentando proprio un peggioramento del trattamento economico contro la Legge 132/2015, in base alla quale il CTU non può chiedere acconti superiori al 50% del compenso in base alla base del valore di stima dell’immobile. La parcella intera, secondo la Legge, andava conteggiata sul valore di vendita.

Redazione Tecnica

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