Accesso alla professione: il MIUR mette fine (per ora) alla polemica sui geometri diplomati

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Il MIUR mette la parola (per ora) definitiva sulla vicenda della presunta necessità del conseguimento di una laurea almeno triennale per accedere agli esami di stato per l’abilitazione alla professione di Geometra. Il Ministero dell’Istruzione, mediante un parere emesso questa settimana (Parere 28/9/2015, recante rubrica “Accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico”) ha sgomberato il campo da un’errata interpretazione di una sua stessa circolare da parte di alcuni organi di stampa: all’attuale stato delle cose non è necessaria la laurea per accedere agli esami di Stato per l’accesso alla professione di Geometra.

“È con nostra grande soddisfazione che rendiamo noto il parere dell’Ufficio Legislativo del MIUR in ordine alla validità/efficacia dei nuovi diplomi, fra i quali, il titolo di istruzione tecnica CAT, ai fini dell’accesso agli esami di abilitazione all’esercizio delle specifiche professioni”, afferma Maurizio Savoncelli, presidente del presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, commentando il testo del parere.

In sostanza, gli esperti del MIUR, pur ammettendo che esistono due opposte interpretazioni sull’accesso dei diplomati tecnici post-riforma Gelmini agli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Geometra (ma il discorso vale anche per i Periti industriali e gli Agrotecnici), afferma di ritenere valida quella secondo la quale i diplomati degli Istituti CAT potranno partecipare agli esami di Stato per l’accesso alla professione di Geometra secondo le disposizioni normative attualmente vigenti. Proprio come avviene per chi possiede un diploma rilasciato dai vecchi istituti tecnici per geometra (ITG).

Per saperne di più sull’antefatto della vicenda leggi l’articolo Geometri professionisti solo se laureati? Una gigantesca bolla di sapone.

L’interpretazione, si legge nel parere del MIUR, discende direttamente dall’analisi del combinato disposto dell’art. 6, co. 4 del d.P.R. 87/2010 e dell’art. 8, co. 1 del d.P.R. 88/2010: la ratio della norma è chiara, ovverosia considerare perfettamente equipollenti, ai fini dell’accesso al tirocinio abilitante e al successivo esame di stato per l’accesso alla professione i “vecchi” diplomi ITG e i “nuovi” diplomi CAT.

Ma il parere del MIUR lascia aperto uno spiraglio che potrebbe spalancare i cancelli a novità rivoluzionarie per l’immediato futuro: in conclusione si afferma infatti che, ciò posto, sarebbe necessaria una riflessione sui requisiti generali di accesso alle professioni tecniche e specifica sul titolo di studio della laurea (almeno triennale), specifica in relazione al tipo di abilitazione professionale di riferimento, quale titolo necessario per l’esercizio delle professioni. Una chiusura di parere che apre spazio per un “sequel” che si prospetta movimentato.

Redazione Tecnica

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