Competenze progettuali dei Geometri. Savoncelli: “Finalmente chiarezza”

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Se qualcuno si aspettava che la categoria dei Geometri si strappasse i capelli e urlasse al complotto, dopo la pubblicazione del parere della seconda sezione del Consiglio di Stato (n. 2539/2015) sulle competenze progettuali del Geometra, dovrà ricredersi.

È lo stesso il presidente del Consiglio nazionale dei Geometri, Maurizio Savoncelli, a dire: “finalmente si è fatta chiarezza sul tema spinoso delle competenze progettuali dei professionisti tecnici”, nel corso di una conferenza stampa convocata per esaminare i punti salienti del parere del Consiglio di Stato.

“Il parere di Palazzo Spada”, spiega Savoncelli, “nell’affrontare il complesso argomento delle competenze progettuali del Geometra, introduce finalmente un principio innovativo e non si limita a un pedissequo richiamo alle decisioni operate dalla giurisprudenza nel passato“.

In sostanza, ragiona Savoncelli, il Consiglio di Stato afferma che le strade finora intraprese dai giudici percorrevano due direzioni opposte: da un lato più favorevoli ai Geometri, dall’altro con un’interpretazione stringente della norma che riserva a Ingegneri e Architetti la competenza sulla progettazione di edifici civili in cemento armato.

“Ma il parere ha chiarito alcuni punti fondamentali in maniera inequivocabile”, riprende il presidente del CNGeGL, “a partire dal fatto che l’art. 1 del regio decreto 2229 del 1939 (quello che prevedeva la riserva sul cemento armato) è stato abrogato e, quindi, non più in vigore”.

Competenze progettuali dei geometri: i 3 punti essenziali del parere

Nel corso della conferenza stampa, Maurizio Savoncelli ha chiarito i tre elementi innovativi che il parere 2539/2015 del Consiglio di Stato porta in dote per sbrogliare la matassa delle competenze progettuali dei geometri in tema di costruzione di edifici in zona sismica e mediante l’uso del cemento armato.

1. Con l’abrogazione dell’art. 1 del regio decreto n. 2229 del 1939 non esistono più riserve alla progettazione con il cemento armato.

2. Viene citata la collaborazione interprofessionale fra le varie categorie dei tecnici “titolari di diverse competenze tecniche”. È cioè non solo permesso, ma da incoraggiare la sinergia tra i vari professionisti.

3. È sempre possibile per il Geometra svolgere in autonomia l’attività di progettazione architettonica (e amministrativa, comprendendo con questo termine la cura dei permessi e dei titoli autorizzatori) e direzione lavori. Questo perché in tali casi non entrano in gioco gli aspetti riguardanti i calcoli strutturali e le verifiche sismiche.

Ma alla domanda: “Può il geometra realizzare opere in cemento armato?”, la risposta di Savoncelli è chiara. “Sì è possibile nelle zone a basso rischio sismico, purché non intervenga pericolo per la pubblica incolumità come è il caso delle modeste costruzioni civili, delle piccole costruzioni accessorie a quelle rurali e degli edifici per uso di industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo”.

Il nodo della modesta costruzione

A tenere banco è stata anche la definizione di “modesta costruzione”, rientrante nelle competenze del Geometra, identificata dalla legge ma priva di un “contorno” chiaro è definito eppure citata più volte anche nel parere dei Giudici di Palazzo Spada.

“Il termine di modesta costruzione è inserito nelle norme vigenti”, prosegue Savoncelli “e non è possibile allontanarsi da essa: il problema è trovare una definizione condivisa del termine nel dibattito con le altre professioni tecniche”.

Scartata l’ipotesi di imporre una definizione di “modesta costruzione” tramite l’iter parlamentare (il DDL Vicari docet), “occorre trovare una sintesi all’interno del confronto con Ingegneri e Architetti”. In questo senso, conclude Savoncelli: “il parere del Consiglio di Stato ha il grande merito di avere posto la questione sotto un aspetto totalmente nuovo e in maniera chiara, il che non potrà che accelerare il percorso per una definizione finalmente condivisa e priva di zone d’ombra”.

Mauro Ferrarini

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