Beni all’asta per fallimenti, i Professionisti stimatori saranno pagati in base al prezzo di vendita

Scarica PDF Stampa

Il compenso da liquidare ai CTU e ai Professionisti stimatori, che ha realizzato la stima su un immobile messo all’asta in seguito a fallimento, non sarà calcolato sul valore del bene al momento dello svolgimento delle attività di valutazione ma sul prezzo di vendita dell’immobile. Prima della vendita il Professionista non può essere liquidato con acconti superiori al 50% del compenso calcolato sulla base del valore di stima.

È la legge del 6 agosto 2015, “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile”, entrata in vigore il 21 agosto 2015.

Naturalmente fioccano i commenti. Vediamo in particolare quello degli Ingegneri.

Prima di tutto, la soluzione proposta. Armando Zambrano: “Appare ancora di più urgente l’approvazione dell’adeguamento della tariffa giudiziaria, a proposito della quale c’è un preciso impegno da parte del Ministro Orlando”.

Poi i dubbi sulla legittimità costituzionale del provvedimento. Il Consigliere del CNI Andrea Gianasso: “Non si tratta di un risparmio di denaro pubblico ma di un inaccettabile e ingiustificato regalo alle banche, dato che il costo delle perizie estimative non è a carico dello Stato ma degli enti esecutanti. Oltretutto, questa pesante e illegittima penalizzazione a danno dei professionisti avviene in un momento di grande difficoltà per tutti i cittadini italiani, per i professionisti in particolare e ancora di più per i periti stimatori, considerando anche l’esiguo compenso previsto per le stime immobiliari. Sussistono, pertanto, seri dubbi sulla legittimità costituzionale del provvedimento. Inoltre, non si comprende per quale motivo, fra tutti coloro che operano per la giustizia nell’ambito delle esecuzioni immobiliari, il risparmio a vantaggio delle banche debba essere ottenuto penalizzando soltanto i professionisti che operano come periti stimatori, che sono soltanto uno dei tanti anelli della catena dei soggetti che intervengono nella procedura”.

Poi la polemica dura. Zambrano: “Le misure previste in materia fallimentare, civile e processuale, relativamente all’attività di valutazione dei beni, rappresentano l’ennesimo duro colpo inferto al mondo delle professioni. Ancora una volta assistiamo allo svilimento del lavoro dei professionisti a tutto vantaggio del mondo bancario”.

E ancora: “Si tratta di misure gravemente penalizzanti per i professionisti esperti chiamati ad effettuare le valutazioni degli immobili pignorati. Intanto perché, com’è noto a tutti, dal momento della stima possono passare anche molti anni prima che il bene sia effettivamente venduto. Il che comporta un’inaccettabile rinvio del pagamento dei compensi dovuti al professionista per la prestazione erogata”.

“Ma c’è di peggio. Poiché, per molteplici ragioni, capita che i beni pignorati siano venduti a cifre più basse rispetto a quelle stimate, ciò determinerà un grave danno economico per i professionisti. I quali, di fatto, sono obbligati a partecipare al rischio d’impresa derivante dal processo di vendita, che dovrebbe restare in capo esclusivamente al soggetto che ha erogato il prestito dal quale è scaturito il pignoramento del bene. Per fare un esempio, è come se si chiedesse ad un meccanico che ha riparato un’auto di attendere la vendita della vettura per il saldo del pagamento, condizionando il suo compenso non al costo dei ricambi e della manodopera ma al prezzo dell’ipotetica vendita. Quale meccanico sarebbe così folle da accettare?”.

Il paradosso dell’eventuale restituzione del compenso. “Per non parlare di un ulteriore clamoroso paradosso. Poiché la legge prevede la possibilità di liquidare all’esperto fino al 50% delle sue spettanze sulla base del valore di stima, nel caso il cui – per mutate condizioni di mercato o per altre ragioni – il bene fosse venduto ad una cifra significativamente inferiore rispetto al valore stimato, questi si vedrebbe costretto, magari a distanza di anni, a restituire una parte del compenso ricevuto. Oltre al danno, la beffa!”.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento