Condominio: e se l’amministratore oltrepassa i limiti del mandato?

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Lavori straordinari in ambito condominiale: esiste una disciplina idonea a regolare l’ambito dell’approvazione dei preventivi dei lavori da parte dell’amministratore di condominio? La questione assume rilevanza nella seguente fattispecie che spesso può capitare in tale ambito: l’assemblea condominiale approva un preventivo per dei lavori straordinari. In seguito l’amministratore, senza informare nessuno, fa eseguire i lavori ad un’impresa differente da quella che risultava assegnataria.

Cosa accade in tale caso? I condòmini, oltre alla revoca del mandato nei confronti dell’amministratore, possono agire per sottrarsi al pagamento di quella spesa? Risulta infatti evidente che quest’ultima si configura diversa rispetto a quella approvata in precedenza nella congrua sede assembleare.

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In questo senso l’entità condominio ha un’arma per difendersi: la situazione infatti si configura critica, poiché l’amministratore rappresenta a tutti gli effetti il condominio verso i terzi e quest’ultimo potrebbe pertanto diventare oggetto di pretesa da parte dell’impresa legittimamente incaricata dall’assemblea. Ma qual è l’arma utilizzabile?

Per trovarla occorre consultare il codice civile all’art. 1711: il condominio può infatti difendersi opponendo il superamento dei limiti del mandato da parte dell’amministratore (disciplinati dal suddetto articolo): “Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario 1717, se il mandante non lo ratifica. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione”.

I condòmini possono, in seconda battuta,  procedere alla revoca dell’amministratore per la grave irregolarità creata dalla mancata esecuzione di una delibera assembleare.

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Redazione Tecnica

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