Dissesto idrogeologico, il ‘peso’ del rischio è il criterio di selezione degli interventi

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Il decreto coi criteri per selezionare gli interventi contro il Dissesto idrogeologico piace alla Corte dei Conti, che l’ha validato. Così, si avvia alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Dpcm che indica i criteri, le modalità e la procedura per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11 del decreto Competitività (decreto legge n. 91/2014 convertito con modificazioni con Legge n. 116/2014).

 

Il ‘peso’ del rischio di dissesto idrogeologico

E veniamo ai criteri. Per ciascun criterio è indicato il relativo peso, ossia il valore massimo attribuito a ciascuno. I criteri più “pesanti” sono le persone a rischio diretto (peso 60), i beni a rischio grave (30), la frequenza dell’evento (30). Seguono la riduzione del numero di persone a rischio diretto (30), priorità regionale (peso 20), livello della progettazione approvata (10), completamento (10), quantificazione del danno economico atteso (10).

 

7 miliardi in 7 anni contro il dissesto idrogeologico

A 7 miliardi ammonte l’investimento previsto dal Governo con la sua Unità di missione, di cui un anticipo è rappresentato dal piano stralcio da 1,1 miliardi per le aree metropolitane, in fase di partenza. Gli interventi proposti a finanziamento saranno distinti in tre categorie:
– “Interventi ad efficacia autonoma”,
– “Interventi complessi di area vasta”,
– “Interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità”.

 

La categoria dovrà essere indicata dalla Regione nella “scheda per proposta interventi” al momento dell’inserimento dei dati.
Perchè vengano accettate le richieste di finanziamento, Regioni, Province autonome o soggetti dalle stesse accreditati dovranno inserirle nella piattaforma Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa Suolo (ReNDiS-web). Per ogni istanza andranno forniti dati e informazioni tecnico-amministrative richieste dal form di caricamento (scheda istruttoria) e dovranno essere uploadati i file relativi ai progetti approvati in linea tecnica, specificandone il livello di progettazione raggiunto al momento del caricamento (o preliminare o definitivo o esecutivo) o degli studi di fattibilità relativi ai soli interventi contro il dissesto idrogeologico il cui importo è uguale o superiore a 20 milioni di euro.

Dovrà essere valutata anche la cantierabilità degli interventi, ma non prima della composizione delle graduatorie, perché la cantierabilità può essere esaminata solo in relazione allo sviluppo del progetto e alla sopraggiunta acquisizione delle carte necessarie per aprire il cantiere (autorizzazioni, nulla osta, eccetera). Le Regioni, insomma, hanno tempo fino all’ultimo per mettere in regola i loro progetti. Se l’intervento non è cantierabile al momento in cui dovranno partire i soldi, si passa al progetto successivo in graduatoria.

 

Redazione Tecnica

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