Fabbricati rurali, prorogata al 30 giugno la domanda per il requisito di ruralità

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Nuova proroga, fino al 30 giugno 2012, per la presentazione delle domande all’Agenzia del territorio con la quale si chiede il riconoscimento dell’attributo di ruralità per i fabbricati rurali facenti parte di un’azienda agricola.

 

Lo stabilisce il Milleproroghe (d.l. 216/2011. Convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14), con cui, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, sono stati fatti salvi gli effetti delle domande presentate a partire dal 21 settembre 2011 (quando è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’economia e delle finanze), sebbene la pregressa disciplina sia stata abrogata con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

 

Come va  presentata la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità degli immobili
La presentazione può essere effettuata, entro il 30 giugno 2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

 

Possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al decreto 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le domande presentate per la destinazione abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità.

 

La richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A (scarica il modello A dal sito dell’Agenzia del territorio), da compilarsi preferibilmente attraverso l’apposita applicazione web, allegando le previste autocertificazioni redatte su modelli conformi a quelli del menzionato decreto ministeriale: il modello B (scarica il modello B dal sito dell’Agenzia del territorio)per le abitazioni rurali e il modello C (scarica il modello C dal sito dell’Agenzia del territorio) per le altre destinazioni strumentali.

 

La presentazione può essere effettuata, entro il 30 giugno 2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.

 

Le domande, corredate dalla relativa documentazione, possono essere presentate ai competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio mediante:
– consegna diretta all’Ufficio
– raccomandata postale con avviso di ricevimento
– fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
– posta elettronica certificata.

 

L’Agenzia del territorio consiglia utilizzare l’applicativo reso disponibile per la compilazione e l’invio della domanda, che consente di ottenere in tempo reale l’assegnazione dell’identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia tutta la documentazione.

 

Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il mittente deve inoltrare la documentazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Ufficio territorialmente competente.

 

Fonte Agenzia del territorio

Redazione Tecnica

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