Abusi edilizi in aree vincolate: il proprietario è sempre responsabile

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La responsabilità del proprietario di aree vincolate per il reato di abusi edilizi sussiste anche in assenza di formale affidamento dei lavori come committente.

La III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 11 maggio 2015, n. 19319, ha respinto il ricorso di un privato condannato per avere effettuato lavori abusivi edili su di un bene paesaggistico (zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale), senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, arrecando pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

Il ricorrente sosteneva di non aver mai dato ad alcuno l’incarico di effettuare i lavori né, tantomeno, di averli seguiti personalmente, con la conseguenza che la propria responsabilità era stata affermata sulla base del solo dato formale di essere il proprietario dell’area in questione.

La Cassazione, nel censurare la tesi difensiva del ricorrente, ha ricordato come, in tema di reati edilizi, “la responsabilità del proprietario o comproprietario, che non risulti formalmente committente delle opere abusive, può dedursi da indizi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l’interesse alla trasformazione del territorio, la presenza durante lo svolgimento dei lavori nonché da tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione anche morale alla realizzazione degli abusi”.

Nel caso di specie, pertanto, ad avviso della Suprema Corte la responsabilità del proprietario è stata correttamente desunta dal giudice di merito non dal “solo diritto dominicale, né la stessa è stata configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, ma è stata dedotta da indizi ulteriori rispetto all’interesse insito nel diritto di proprietà”, ossia la frequentazione del luogo (pur essendo il privato residente in località prossima a quella dell’abuso), la presenza sul posto al momento in cui fu eseguito l’accertamento dei reati ed operato il sequestro, l’assenza di qualsiasi ulteriore elemento di segno contrario dal quale potesse emergere una volontà contraria alla realizzazione dei lavori.

Paolo Costantino

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