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Condizionatori in casa: l’installazione non richiede permessi e c’è il bonus

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Condizionatori in casa: l’installazione non richiede permessi e c’è il bonus

Occorrono permessi e autorizzazioni particolari per installare un condizionatore d’aria o un climatizzatore in casa propria? La risposta è no, almeno non sempre. Grazie alle recenti disposizioni di liberalizzazione dell’attività edilizia contenute nel Decreto Sblocca Italia, analizzate in dettaglio nell’ebook Le novità dello Sblocca Italia in edilizia, urbanistica e ambiente.

Nello specifico, l’installazione (o la sostituzione) di apparecchi per la climatizzazione e il condizionamento degli ambienti domestici rientra nelle attività di manutenzione ordinaria e pertanto non necessita di comunicazioni al Comune o altre autorizzazioni.

Questo vale, è bene ricordarlo ai nostri lettori, solo quando non esistano vincoli o disposizioni particolari fissate dal Comune per una certa area. Il caso classico è l’immobile in centro storico nell’eventualità che l’apparecchio disponga di un’unità esterna. In questi casi è sempre opportuno, prima di dare il via libera all’intervento, una ricognizione presso il locale ufficio tecnico comunale, per sincerarsi dell’esistenza o meno di procedure particolari in vigore.

In ogni caso, anche in presenza di tali disposizioni, spesso si tratta di semplici comunicazioni di inizio lavori che, però, devono essere asseverate da un tecnico abilitato e quindi presuppongono l’intervento di un professionista.

Altro caso in cui occorre fare attenzione prima di installare un condizionatore con unità esterna è l’esistenza di un vincolo paesaggistico. In questo caso si potrebbe rendere necessario anche il rilascio di un nullaosta da parte della Soprintendenza ai beni culturali.

Tutte le informazioni per muoversi senza avere brutte sorprese si possono recuperare anche presso il proprio Sportello Unico dell’Edilizia (SUE), del cui funzionamento ci siamo occupati tempo fa in un post molto consultato dai lettori.

Ultimo, ma non meno importante, non tutti i climatizzatori sono installabili in ambito domestico senza permessi. La potenza massima ammissibile è quella di 12 kW (pompe di calore aria aria di PTU nominale inferiore a 12 kW).

Le agevolazioni
Installare un condizionatore o un climatizzatore consente di accedere ai bonus fiscali: sia quelli per la ristrutturazione edilizia che quelli per l’efficientamento energetico degli edifici. Nel primo caso, anche senza la presenza di opere edilizie, l’apparecchio deve essere alimentato a pompa di calore e deve integrare o sostituire sia la climatizzazione estiva che il riscaldamento invernale.

Per tutte le informazioni sul bonus ristrutturazioni consulta il nostro dossier online

Per usufruire dell’Ecobonus (detrazione 65%) nell’acquisto e installazione dei condizionatori, occorre che l’apparecchio sia alimentato a pompa di calore e sia “ad alta efficienza”; ma pure che il nuovo impianto sostituisca integralmente i precedenti impianti tecnologici di climatizzazione (raffrescamento estivo e riscaldamento invernale).

Per tutte le informazioni sull’ecobonus 65% consulta il nostro dossier online

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15 Commenti

  1. Il bonus ristrutturazioni non spetta più in quanto l’intervento in oggetto rientra ora tra quelli di manutenzione ordinaria le spese per la quale sono detraibili solo se essa riguarda le parti comuni dell’edificio e non anche i singoli appartamenti.

    • Gentile Gaetano,
      il bonus ristrutturazioni per l’installazione è ancora valido, ma occorre una precisazione. Intanto il climatizzatore deve provvedere sia al raffrescamento sia al riscaldamento invernale (integrazione o sostituzione del vecchio impianto). Inoltre l’apparecchio deve essere alimentato a pompa di calore. Stante queste caratteristiche, l’intervento rientra tra quelli di risparmio energetico compresi nel bonus del 50%, anche senza opere edilizie. Per ulteriori chiarimenti ci si può riferire alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57/2008.

      • “Alimentato a pompa di calore” proprio non lo si può sentire…
        Una pompa di calore è una macchina, che trasferisce calore, non una fonte di alimentazione.
        Un condizionatore “a pompa di calore” vuole semplicemente dire che è in grado di funzionare in modo inverso riscaldando gli ambienti e, nel 99% dei casi, sarà alimentato con energia elettrica.

  2. La circolare del 2008 da voi citata non è più applicabile all’intervento in oggetto perché superata dal combinato disposto tra il nuovo art. 6 del Testo unico dell’edilizia, come modificato dal decreto sblocca Italia, che ora include espressamente gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw tra quelli di manutenzione ordinaria per cui non è necessaria la comunicazione di inizio lavori, e l’art. 16 bis comma1 lettere a) e b) del Testo unico delle imposte dirette, che escludeva ed esclude ancora oggi la detrazione dal reddito delle spese di sola manutenzione ordinaria delle parti private non condominiali. Il decreto sblocca Italia è infatti ius superveniens e norma di rango superiore ad una circolare e pertanto prevale in ogni caso su essa.

    • Buongiorno sig. Gaetano Contegiacomo,
      L’art. 6 del TUE indica gli interventi da considerarsi liberi e non per forza di manutenzione ordinaria.
      L’installazione di pompa di calore infatti è indicata nel punto a_bis) dell’art. 6 e non nel punto a) sotto la voce manutenzione ordinaria, pertanto distinta.
      Inoltre nell’elenco dellA.E. è espressamente indicata la posa di nuovi condizionatori.

  3. Aggiungo che i condizionatori in questione sono alimentati da energia elettrica e non da fonti rinnovabili di energia per cui non spetta per le spese relative ad essi nemmeno la detrazione prevista dall’art. 16 bis comma 1 lettera h) del Testo unico delle imposta dirette. E’ dunque irrilevante che la loro installazione non richieda opere edilizie.

    • Concludo pertanto che per usufruire della detrazione prevista dall’art. 16 bis comma 1 lettera h) del Testo unico delle imposte dirette non è sufficiente l’installazione di un climatizzatore a pompa di calore ma occorre la sostituzione di un vecchio climatizzatore a pompa di calore con uno nuovo che consumi meno energia ma in tal caso, trattandosi di opera finalizzata al risparmio energetico, si rientra nella straordinaria manutenzione ed è necessaria la comunicazione di inizio lavori asseverata.

  4. Grazie mille!! Approfitto della vostra gentilezza…….com’è che il tecnico abilitato da anni, che ho consultato e chiesto un preventivo mi disse che è solo per i proprietari?? Cosa le cambia a lui? Non credo proprio non lo sapesse…….mmmmmmh…….non amo le persone non corrette! Mi dite il vostro parere? Un grazie infinito a chi mi risponderà. Saluti

  5. Salve

    Per ottenere il bonus mobili senza aver avviato la ristrutturazione posso acquistare e installare un climatizzatore a pompa di calore?.come devo comportarmi?? Grazie

  6. Insomma potreste chiarire se la detrazione del 50% è prevista x l’installazione di condizionatori mai presenti. Con riscaldamento gia presente tramite radiatori. E se è necessaria un’autorizzazione? E se la scia è obbligatoria?

  7. Salve un informazione, la detrazione al 50% per installazione di climatizzatori vale anche per gli uffici o solo per le abitazioni?

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