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Ecoreati, cosa cambia con il reato di omessa bonifica?

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Ecoreati

Prosegue la riflessione (pregna di dubbi applicativi in materia di coordinamento di norme) sul percorso applicativo dei 5 nuovi reati contro l’ambiente inseriti nell’ordinamento grazie alla legge 22 maggio 2015, n. 68: il legislatore ha introdotto diverse nuove fattispecie di reato, tra cui inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento al controllo.

Ecoreati: novità e coordinamento
Il nuovo titolo del Codice penale relativo ai delitti contro l’ambiente, da una parte, integra la disciplina penale, e dall’altra, contribuisce a completare il diritto ambientale sostanziale. I termini e i casi considerati dalla nuova legge devono pertanto essere coordinati con quelli considerati dalla norma ambientale sostanziale (leggi il nostro approfondimento qui). Si pone immediatamente la questione relativa ai delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale (articoli 452-bis e 452-quater del codice penale): il Codice dell’Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n 152) contiene già una definizione di “inquinamento” introdotta dalla disciplina sull’Aia e sulla tutela delle acque, mentre per le bonifiche (Parte IV, Titolo V) il medesimo decreto fornisce una diversa definizione di “contaminazione”. Emerge quindi il seguente dubbio: il reato di inquinamento ambientale va letto esclusivamente con riferimento alle definizioni ambientali oppure possiede una portata più ampia e generale? L’incertezza persiste.

Per una panoramica completa sulle novità introdotte leggi l’articolo Ecoreati, 5 nuovi motivi per finire al gabbio.

Focus sul reato di omessa bonifica
Inoltre i reati introdotti vanno ad influenzare in maniera evidente la materia relativa alla gestione dei siti contaminati, contribuendo ad estendere le responsabilità penali ai privati terzi che hanno sottoscritto accordi per la bonifica dei suoli. Entra infatti in gioco il reato di omessa bonifica (art. 452-terdecies), il quale punisce chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. Le pene si muovono tra un minimo edittale di 1 anno ed un massimo di 4, con una multa prevista che ondeggia tra i 20mila e gli 80mila euro.

Tale ipotesi di reato tende a coincidere in sostanza con quella stabilita dal Codice dell’Ambiente che all’art. 257 punisce colui che, avendo provocato una contaminazione, non provvede alla bonifica. Colui che causa la contaminazione è infatti tenuto dall’ordinamento a bonificare (in questa direzione anche la Corte di Giustizia Europea).

Proprio alla luce di ciò, a parere della giurisprudenza consolidata, la Pubblica Amministrazione può legittimamente ordinare la bonifica solo al soggetto responsabile che è il soggetto obbligato per legge.

Ciò condurrebbe a ritenere che entrambe le ipotesi di reato contemplino nella sostanza la stessa fattispecie, con conseguente dubbio applicativo.

Da una prima lettura affiorerebbe (come possibile differenza tra i due reati) solamente il caso di ordine dell’autorità giudiziaria emesso nei confronti di un soggetto privato, che pur non responsabile della contaminazione, abbia contrattualmente assunto l’obbligo a bonificare un sito contaminato, ripartendo così gli oneri di bonifica tra i privati diversamente rispetto alle responsabilità stabilite dalla legge. Per tale motivo una particolare attenzione dovrà pertanto essere posta agli accordi privati che regolano gli adempimenti di bonifica.


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1 COMMENTO

  1. Breve replica all’articolo Ecoreati, le linee guida (e i dubbi) sull’applicazione della nuova legge in merito al tema intitolato “Focus sul reato di omessa bonifica”.
    Chi scrive ritiene, a suo avviso, non condivisibile la giustapponibilità del reato di cui all’art. 452-terdecies c.p. con l’art. 257 Codice ambiente così come espressa in quella parte di questo articolo intitolato “Focus sul reato di omessa bonifica”.
    La norma recentemente introdotta, infatti, non si limita a sanzionare colui che si è obbligato sic et simpliciter alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi ma chiarisce altresì la fonte da cui può scaturire detto obbligo ossia la legge, l’ordine del giudice ovvero l’ordine di un’autorita’ pubblica.
    L’art. 257, co. I, decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, all’opposto, dispone che l’omessa bonifica rileva solo nella misura in cui la bonifica non avvenga “in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”.
    Ciò conferma, come rilevato da una insigne letteratura giudiziale (F. RAMACCI, Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68, 8 giugno 2015, in http://www.lexambiente.com), che questa fattispecie delittuosa adesso ricorrerà, rispetto a quella di cui all’art. 452-terdecies c.p., solo nei casi di omessa bonifica difforme dal progetto.
    La giurisprudenza invece richiamata nell’articolo in commento si limita solo a chiarire quanto già previsto dal dettato normativo di cui all’art. 257 del codice ambiente vale a dire che l’autore di questo reato può essere solo “il responsabile dell’inquinamento” e non, ad esempio, un’azienda che, una volta acquistata una precedente area industriale inquinata da altra società, abbia presentato un progetto di bonifica e recupero del suolo e sottosuolo inquinati e ne abbia ricevuto la sua approvazione (in tale senso: Cass. pen., sez. III, sentenza ud. 22/01/2013 (dep. 9/05/2013), n. 19962 con nota di A. L. VERGINE, La Suprema Corte « ristabilisce l’ovvio » con riferimento al reato di cui al comma 1 dell’art. 257 D.Lgs. 152/2006, e altro ancora).
    L’altra affermazione compiuta secondo cui da tale principio di diritto si dovrebbe pervenire alla conclusione secondo la quale “entrambe le ipotesi di reato contemplino nella sostanza la stessa fattispecie, con conseguente dubbio applicativo” è, ad avviso di scrive, parimenti non condivisibile.
    L’art. 452-terdecies c.p., invero, nel menzionare, tra coloro che possono commettere questo reato, chiunque essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorita’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, sembra evidentemente alludere non solo chi ha contaminato ma chi, pur non avendo inquinato, è comunque da ritenersi responsabile come può essere ad esempio chi ha ricevuto la delega in materia di funzioni in materia ambientale.
    In questi casi, la responsabilità non troverebbe la sua fonte giuridica nel provvedimento del giudice ma direttamente nella legge stessa, essendo ormai pacifico l’orientamento nomofilattico che ritiene legittimo attribuire rilevanza penale, anche in materia ambientale, all’istituto della delega di funzioni(Cass. pen., sez. III, sentenza ud. 21 maggio 2015, n. 27862).
    Tra l’altro, l’assunto secondo il quale rileverebbe solamente il caso di ordine dell’autorità giudiziaria emesso nei confronti di un soggetto privato, che pur non responsabile della contaminazione, abbia contrattualmente assunto l’obbligo a bonificare un sito contaminato non tiene nel dovuto conto il fatto che i soggetti obbligati contrattualmente potrebbero essere tenuti a far ciò anche qualora il provvedimento venga emesso da una pubblica autorità come può essere ad esempio l’ordinanza emessa dal sindaco a norma dell’art. 192, comma 3 ultimo capoverso, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    Ad ogni modo, permarrebbe il criterio discretivo su emarginato ossia il riferimento al progetto menzionato in precedenza.
    Tanto ritenevo opportuno osservare in coscienza.
    Cordiali saluti.
    antonio di tullio d’elisiis

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