Home Ambiente Ecoreati, le linee guida (e i dubbi) sull’applicazione della nuova legge

Ecoreati, le linee guida (e i dubbi) sull’applicazione della nuova legge

167
Ecoreati

Ecoreati, il provvedimento nuovo di zecca è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale da una settimana, ma la lettera della legge presenta già rilevanti dubbi, sottolineati prontamente dalla Cassazione.

La Corte di Cassazione, infatti, mediante una nota emessa dall’ufficio del Massimario, ha stilato le prime “linee guida” che esplicano e dirigono l’applicazione della legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l’ambiente (Ecoreati).

Per un “recap” delle novità normative immesse nell’ordinamento dalla nuova legge consulta l’articolo Ecoreati, 5 nuovi motivi per finire al “gabbio”.

Il documento mette in evidenza quelli che sono apparsi immediatamente come punti controversi delle nuove norme, ponendo all’attenzione generale alcune questioni di carattere strutturale che non possono essere trascurate: andiamole ad analizzare in sintesi.

Inquinamento ambientale. Secondo la Cassazione la definizione di tale reato presenta alcune criticità: dai concetti di “deterioramento e compromissione” (due condotte che il relatore vede come sostanzialmente identiche in quanto a significato) all’elemento della misurabilità del danno, un requisito necessario (nonostante le polemiche) della fattispecie, al fine di non cadere in una indeterminatezza discrezionale poco compatibile con il principio di tassatività.

In realtà è proprio sull’oggetto del deterioramento che sorgono i problemi più seri secondo la Corte: l’ecosistema citato dal legislatore, pur avendo un rilievo costituzionale (art. 117) non ha una definizione legislativa, pertanto i giudici dovranno misurarsi con le indicazioni della scienza e, soprattutto, dovranno attenersi al dato normativo che esige la compromissione non «dell’» (intero) ecosistema, ma «di un» (solo, anche se minuscolo) ecosistema.

Inoltre la nuova strutturazione del reato “di evento” (e non più come in precedenza “di pericolo”) rende più difficile la ricostruzione del nesso causale, non bastando più oggi il semplice superamento dei valori soglia per l’incriminazione. Con riferimento all’abusività della condotta, la Cassazione finisce per inquadrare l’avverbio in una formula “elastica” necessaria per ricomprendere una platea di fattispecie non esauribile in un dettagliato, e perciò limitato, elenco di condotte tipizzate.

Disastro ambientale. Diverse problematiche affiorano con riferimento anche a questo reato, ecco per quale motivo: con la nuova legge si transita infatti dal delitto a consumazione anticipata del vecchio “disastro innominato” (in cui l’evento è una semplice circostanza aggravante) a una vera fattispecie di evento, con tre presupposti alternativi: la compromissione irreversibile di un’ecosistema, un suo risanamento comunque troppo oneroso o lungo, oppure l’intensità dell’offesa alla popolazione. La questione, in tale fattispecie, sta proprio nell’aver separato due aspetti – l’elemento dimensionale del disastro e quello dell’offesa – che la giurisprudenza costituzionale aveva considerato legati, e legittimi, nel vecchio disastro colposo innominato.

Tra gli aspetti non risolti dalla nuovo provvedimento (a quanto si può leggere dal documento redatto dall’ufficio del Massimario) in materia di ecoreati emergono inoltre il ravvedimento operoso (leggi anche l’articolo Legge contro gli ecoreati, ravvedimento operoso: un bene o un male in cui analizzavamo questo importante aspetto della legge), le aggravanti e la confisca per equivalente.


Condividi

1 COMMENTO

  1. Chi scrive ritiene, a suo avviso, non condivisibile la giustapponibilità del reato di cui all’art. 452-terdecies c.p. con l’art. 257 Codice ambiente così come espressa in quella parte di questo articolo intitolato “Focus sul reato di omessa bonifica”.
    La norma recentemente introdotta, infatti, non si limita a sanzionare colui che si è obbligato sic et simpliciter alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi ma chiarisce altresì la fonte da cui può scaturire detto obbligo ossia la legge, l’ordine del giudice ovvero l’ordine di un’autorita’ pubblica.
    L’art. 257, co. I, decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, all’opposto, dispone che l’omessa bonifica rileva solo nella misura in cui la bonifica non avvenga “in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”.
    Ciò conferma, come rilevato da una insigne letteratura giudiziale (F. RAMACCI, Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68, 8 giugno 2015, in http://www.lexambiente.com), che questa fattispecie delittuosa adesso ricorrerà, rispetto a quella di cui all’art. 452-terdecies c.p., solo nei casi di omessa bonifica secondo progetto.
    La giurisprudenza invece richiamata nell’articolo in commento si limita solo a chiarire quanto già previsto dal dettato normativo di cui all’art. 257 del codice ambiente vale a dire che l’autore di questo reato può essere solo “il responsabile dell’inquinamento” e non, ad esempio, un’azienda che, una volta acquistata una precedente area industriale inquinata da altra società, abbia presentato un progetto di bonifica e recupero del suolo e sottosuolo inquinati e ne abbia ricevuto la sua approvazione (in tale senso: Cass. pen., sez. III, sentenza ud. 22/01/2013 (dep. 9/05/2013), n. 19962 con nota di A. L. VERGINE, La Suprema Corte « ristabilisce l’ovvio » con riferimento al reato di cui al comma 1 dell’art. 257 D.Lgs. 152/2006, e altro ancora).
    L’altra affermazione compiuta secondo cui da tale principio di diritto si dovrebbe pervenire alla conclusione secondo la quale “entrambe le ipotesi di reato contemplino nella sostanza la stessa fattispecie, con conseguente dubbio applicativo” è, ad avviso di scrive, parimenti non condivisibile.
    L’art. 452-terdecies c.p., invero, nel menzionare, tra coloro che possono commettere questo reato, chiunque essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorita’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi, sembra evidentemente alludere non solo chi ha contaminato ma chi, pur non avendo inquinato, è comunque da ritenersi responsabile come può essere ad esempio chi ha ricevuto la delega in materia di funzioni in materia ambientale.
    In questi casi, la responsabilità non troverebbe la sua fonte giuridica nel provvedimento del giudice ma direttamente nella legge stessa, essendo ormai pacifico l’orientamento nomofilattico che ritiene legittimo attribuire rilevanza penale, anche in materia ambientale, all’istituto della delega di funzioni(Cass. pen., sez. III, sentenza ud. 21 maggio 2015, n. 27862).
    Tra l’altro, l’assunto secondo il quale rileverebbe solamente il caso di ordine dell’autorità giudiziaria emesso nei confronti di un soggetto privato, che pur non responsabile della contaminazione, abbia contrattualmente assunto l’obbligo a bonificare un sito contaminato non tiene nel dovuto conto il fatto che i soggetti obbligati contrattualmente potrebbero essere tenuti a far ciò anche qualora il provvedimento venga emesso da una pubblica autorità come può essere ad esempio l’ordinanza emessa dal Sindaco a norma dell’ 192, comma 3 ultimo capoverso (312), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
    Ad ogni modo, permarrebbe il criterio discretivo su emarginato ossia il riferimento al progetto menzionato in precedenza.
    Tanto ritenevo opportuno osservare in coscienza.
    Cordiali saluti.
    antonio di tullio d’elisiis

Scrivi un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here