Il permesso di costruire alla luce delle novità contenute nello Sblocca Italia

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Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha convertito in legge il Decreto Sblocca Italia, sono state apportate modifiche sostanziali al permesso di costruire, con riferimento agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, per quanto riguarda le opere che si possono realizzare mediante permesso di costruire.

Per consentire l’esplorazione e la comprensione di queste innovazioni normative Maggioli Editore presenta la sua novità editoriale del mese: si tratta del volume Il permesso di costruire dopo il “Decreto Sblocca Italia”, scritto dall’esperto blogger di Ediltecnico.it, l’Arch. Mario Di Nicola. Il volume passa in rassegna l’evoluzione legislativa della disciplina relativa al permesso di costruire soffermandosi sulle modifiche introdotte dallo Sblocca Italia, transitando dagli adempimenti endoprocedimentali fino alla vigilanza edilizia e le sanzioni amministrative in materia.

Per capire qualcosa di più in merito al contenuto del volume abbiamo raggiunto l’autore, l’Arch. Di Nicola, per una rapida intervista.

Ediltecnico: La disciplina del permesso di costruire cambia alla luce delle novità immesse nell’ordinamento dallo Sblocca Italia: un cambiamento nel segno della semplificazione?
Mario Di Nicola: Certamente la 164/2014 contribuisce a snellire le procedure di formazione del permesso di costruire, nonché per la determinazione del contributo di costruzione per gli interventi di trasformazione urbana complessi, differenziando inoltre tra gli interventi, con l’obiettivo di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia, anziché quelli di nuova costruzione.

Ediltecnico: Quali sono le novità da sottolineare?
Di Nicola: Sono tante le novità: viene ampliata la sfera degli interventi realizzabili con il permesso di costruire, con l’introduzione del permesso di costruire convenzionato, di cui all’articolo 28-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, mentre per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, viene ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione. Lo Sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso: qualora tali atti non siano acquisiti entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, si applica allora la procedura della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ediltecnico: Come si configura la struttura del volume?
Di Nicola: La scansione del libro è organizzata per argomenti all’interno dei quali sono trattate le indicazioni operative, la successione cronologica e le informazioni utili alla gestione procedurale di ciascuna attività, al fine di porre il tecnico nella condizione di poter disporre di tutte le informazioni utili a garantire la completa copertura delle problematiche che sarà chiamato ad affrontare nell’assolvimento del suo incarico. Inoltre il volume comprende anche un formulario inserito nel Cd-Rom allegato, nel quale è inserita la formula per il Permesso di costruire predisposta secondo il modello unico approvato dalla Conferenza Unificata. In tale supporto tutte le formule possono essere spuntate mediante doppio clic sulla casella di interesse: si aprirà infatti una finestra da cui è possibile scegliere l’opzione “selezionato” e il comando “OK” per la conferma.

Redazione Tecnica

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